Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1065 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 14/10/2016, dep.18/01/2017),  n. 1065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23412-2015 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

32, presso lo studio dell’avvocato CORRADO GIACCHI rappresentato e

difeso sè medesimo;

– ricorrente –

contro

D.M.C., D.M.R., D.M.A., quali eredi di

D.M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA RAUSEO, che li

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1282/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 03/03/2015 e depositata il 23/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata rimessa alla camera di consiglio sulla scorta della seguente relazione:

23412/2015;

La corte di appello di Roma ha rigettato il gravame del S. avverso la sentenza del tribunale che, a sua volta, aveva rigettato la sua domanda riconvenzionale di usucapione. sul presupposto che era provato un costituito rapporto di comodato incompatibile con il reclamato possesso ad usucapionem.

I giudici di appello si sono basati sulle ammissioni della parte e sulle risultanze testimoniali.

L’odierno ricorso in unico motivo denunzia violazione degli artt. 1158, 1140 e 1141 c.c. e vizi di motivazione.

Le censure non appaiono meritevoli di accoglimento.

Per la configurabilità de possesso -ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001, n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta. Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).

Il ricorso tenta genericamente una rilettura delle emergenze processuali senza intaccare la ratio decidendi della decisione impugnata.

P.Q.M..

Propone di rigettare il ricorso.

Roma, 13 luglio 2016.

Il consigliere delegato.

Il Collegio condivide e fa propria la relazione rilevando che andava dimostrata l’interversione del possesso e la relativa prova doveva essere fornita dal ricorrente. Questa non può essere dimostrata dalla sola recinzione del fondo, di per sè irrilevante, trattandosi di esplicazione di una facoltà che non dimostra un’opposizione al proprietario concedente ma solo una miglioria del fondo compatibile con la sua detenzione in forza del primigenio titolo di comodato, tale dovendosi qualificare l’accertamento di fatto contenuto nella sentenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 3200 di cui 3000 per compensi, oltre accessori.

Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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