Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1065 del 18/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 18/01/2011), n.1065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Avv. P.S., difeso da se medesimo, per legge

domiciliato nella cancelleria civile della Corte di cassazione,

piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO, in persona del direttore pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Treviso depositata

in data 26 febbraio 2010;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 10 novembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Nell’ambito di un procedimento di opposizione in materia di spese di giustizia, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, con ordinanza in data 26 febbraio 2010 il Presidente del Tribunale di Treviso, in parziale accoglimento del ricorso, dopo avere liquidato in Euro 3.232,50 gli onorari dovuti all’Avv. P.S. a titolo di patrocinio a spese dello Stato, in relazione all’attività svolta dal professionista nell’ambito di un procedimento penale, li ha poi dimezzati in Euro 1.616,25, applicando il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130.

Per la cassazione dell’ordinanza l’Avv. P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 18 marzo 2010, sulla base di un motivo.

L’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

L’unico motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 130 del 2002, art. 130 – è fondato.

L’art. 130 cit. stabilisce che gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà.

Questa disposizione non ha una portata generale, come si ricava agevolmente dal fatto che essa è compresa nel titolo 4 del testo unico, recante Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo contabile e tributario. Per il gratuito patrocinio nell’ambito di un procedimento penale, non si applica il dimezzamento, ma vale la disposizione generale dettata dall’art. 82 del medesimo testo unico, ai cui sensi l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, essi non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti.

Questa lettura è convalidata dalla giurisprudenza costituzionale (ordinanza n. 350 del 2005; ordinanza n. 201 del 2006), che ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130, nella parte in cui contempla la riduzione alla metà degli importi spettanti al difensore, ove si tratti di processi civili ed amministrativi, escludendo che sussista una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai procedimenti penali, per i quali tale riduzione non è prevista.

In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 c.p.c., per esservi accolto”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;

che, cassata l’ordinanza impugnata, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, liquidando, in favore dell’Avv. P.S., l’importo di Euro 3.232,50 a titolo di onorari, oltre a Euro 122,50 per spese, ad Euro 404,06 a titolo di rimborso spese generali, nonchè al contributo previdenziale ed IVA;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, liquida a titolo di onorari, in favore dell’Avv. P.S., l’importo di Euro 3.232,50, oltre a Euro 122,50 per spese, ad Euro 404,06 a titolo di rimborso spese generali, nonchè al contributo previdenziale ed IVA; condanna l’intimata Amministrazione al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal ricorrente, che liquida in Euro 600, di cui Euro 500 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6^ Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2011

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