Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1065 del 17/01/2019

Cassazione civile sez. III, 17/01/2019, (ud. 20/07/2018, dep. 17/01/2019), n.1065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16809/2016 proposto da:

S.A., V.L., B.A.,

E.G., SA.AL., P.E., DI L.R.D.,

PE.LO., p.p.a., PI.TE.,

R.N., L.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FONTEIANA, 85, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA BALSAMO,

rappresentati e difesi dagli avvocati PASQUALE NAPOLITANO, BRUNO

CARBONE giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui

è difeso per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 423/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/07/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

P.E. e altri medici convenivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, esponendo di essersi laureati in medicina e chirurgia per poi conseguire varie specializzazioni riconosciute dalla normativa dell’Unione Europea, tra il 1980 e il 1986. Chiedevano la condanna della controparte al pagamento di una somma equivalente alla giusta retribuzione non percepita per il periodo di frequenza della scuola di specializzazione, quale infine prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, in tardiva e incompleta attuazione delle direttive CEE n. 75/362, 75/363, 82/76, 93/16, ovvero, in subordine, della stessa somma a titolo risarcitorio;

il tribunale accoglieva la domanda, con pronuncia riformata sul punto dalla corte di appello che, per quanto qui rileva, esclusa la prescrizione della pretesa ne negava la fondatezza, quanto agli odierni ricorrenti, rilevando che nessun obbligo risarcitorio poteva spettare a chi aveva iniziato i corsi di specializzazione in discussione, da valutare nella loro unitarietà, anteriormente al 31 dicembre 1982, termine ultimo per il recepimento della normativa dell’Unione Europea in parola;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione gli originari attori, formulando un motivo;

resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha depositato altresì memoria;

Rilevato che:

con l’unico motivo di ricorso si prospetta la violazione del diritto comunitario, costituito dalle direttive CEE n. 75/362, 75/363, 82/76, e segnatamente dell’art. 14 di tale ultima direttiva, poichè la corte di appello, rilevando il descritto discrimine temporale, avrebbe indebitamente limitato l’applicazione della normativa Eurounitaria, che avrebbe fondato la pretesa peraltro limitata al periodo successivo al termine di recepimento in parola;

Rilevato che:

il motivo di ricorso è in parte fondato, atteso quanto segue;

come noto, la (allora) Comunità Europea nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975;

la prima sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinchè il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”;

l’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982;

l’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti”;

l’art. 1, comma terzo, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale “forma oggetto di una adeguata rimunerazione”;

la direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L43 del 15.2.1982; l’art. 16 della medesima direttiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”;

pertanto:

(a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione a far data dal 29.1.1982;

(b) gli stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario;

ne consegue che “qualsiasi formazione a tempo pieno come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata”, così come stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, con sentenza 24 gennaio 2018, in causa C-616/16, Presidenza del Consiglio c. Pantuso;

la medesima sentenza ha precisato che, per coloro che hanno iniziato i corsi di specializzazione durante l’anno 1982, la remunerazione adeguata deve essere corrisposta per il periodo di formazione a partire dal 1 gennaio 1983 fino alla conclusione, dal momento che prima di tale data gli Stati membri avevano la facoltà di dare o non dare attuazione alla direttiva;

la Corte di giustizia – nella sentenza appena ricordata, che ha valenza di “ius superveniens” rilevabile come tale pure in sede di rinvio (Cass., 12/09/2014, n. 19301, Cass., 09/10/1998, n. 10035) – ha dunque distinto tre categorie di specializzandi:

1) quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82 del 1976), i quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione;

2) quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell’anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1 gennaio 1983;

3) quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1 gennaio 1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l’intera durata del ricorso (Cass., sez. 3, ordinanza n. 13761 del 31/05/2018; ordinanza n. 13762 del 31/05/2018; sez. 3, ordinanza n. 13763 del 31/05/2018);

ciò è coerente, invero, con la correlazione tra compenso e organizzazione nonchè frequenza dei corsi secondo i canoni stabiliti, presente nella e dalla direttiva del 1982, entrata in vigore nel gennaio dello stesso anno (cfr. punto 30 della citata sentenza della Corte di giustizia);

ciò è coerente, cioè, con il generalissimo principio di ultrattività della previsioni normative che costituiscano nuovi diritti rapportati a un nuovo regime che li giustifichi (ed è opportuno precisare che, sebbene i casi sottesi al rinvio pregiudiziale di questa Corte siano stati indicati dalla stessa Corte di giustizia come di medici specializzati tra il 1982 e 1990, il quesito del rinvio medesimo è stato ampio e volto a quindi chiarire compiutamente ogni perimetro – cfr. punti 17 e 24 della sentenza della Corte di giustizia – sicchè il reiterato riferimento ai corsi iniziati nel 1982, fatto dal Collegio sovranazionale, anche nel corpo della motivazione del provvedimento in parola, è univocamente concludente in tal senso);

la corte di appello in sede di rinvio si atterrà a tale principio relativamente alle posizioni dei ricorrenti per cui dalla sentenza di secondo grado (pagg. 12-13) risulta (definitivamente) accertato l’inizio del corso a far data dal 1982 ( B.A., D.L.R.D., E.G., L.R., Pe.Lo., Sa.Al.); procederà a delibare la domanda di p.p.a. (per cui risulta solo che l’inscrizione precedette il 1 gennaio 1983) in ottemperanza al suesposto principio; mentre il ricorso va rigettato per i residui ricorrenti, così precisando “parte qua” la motivazione della sentenza di merito gravata, atteso che risulta dalla sentenza di appello (sempre alle stesse pagine) che l’iscrizione precedette l’anno 1982;

le spese vanno rimesse al giudice del rinvio per la parte cassata, e compensate per il resto attese le progressive precisazioni della giurisprudenza anche sopranazionale.

PQM

La Corte accoglie il motivo di ricorso per quanto di ragione relativamente ai ricorrenti B.P.A., D.L.R.D., E.G., L.R., Pe.Lo., Sa.Al. e p.p.a.; rigetta il ricorso nel resto; cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto, rinviando alla Corte di appello di Napoli che, in altra composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità; compensa le spese nel resto. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

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