Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1065 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1065 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 3909-2017 proposto da:
BOSCOLO SANDRA CUCCO, TROMBIN FRANCO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo
studio dell’avvocato MARIO MASSANO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ENRICO CORNELIO;

– ricorrenti contro
PEREGO FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato
FRANCO TASSONI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO
MARIA CHERSEVANI;
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 17/01/2018

SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BALDI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANDRO
TREVISANATO;

– controricorrenti

BOSCARATO SAURO;

– intimato avverso la sentenza n. 2748/2016 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 01/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Ritenuto che, con ricorso affidato a tre rubricati motivi, Franco
Trombin e Sandra Boscolo Cucco hanno impugnato la sentenza della
Corte di appello di Venezia, in data 10 dicembre 2016, che ne rigettava
il gravame avverso la decisione del Tribunale della medesima Città che,
a sua volta, aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dagli stessi
Trombin e Boscolo contro Franco Perego e la UGF Assicurazioni
S.p.A. (per i danni da intervento chirurgico praticato dal Perego), con
condanna degli attori alla rifusione delle spese processuali in favore di
detti convenuti, ed accolto la domanda risarcitoria avanzata dal solo
Trombin contro Sauro Boscarato e la UGE” Assicurazione S.p.A. (per i
danni patiti a seguito delle lesioni subite dal coniuge, Boscolo, nel
sinistro stradale di cui era responsabile il Boscarato, assicurato presso
la UGF), con condanna solidale di quest’ultimi al pagamento della
somma di euro 8.838,65, oltre accessori e spese processuali;
che resistono con separati controricorsi Franco Perego e la
Unipolsai Assicurazioni S.p.A. (già UGI’ Assicurazione S.p.A.), mentre

Ric. 2017 n. 03909 sez. M3 – ud. 04-12-2017
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contro

non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato Sauro
Boscarato;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata ai difensori delle anzidette parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della

memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.

Considerato che, con il primo mezzo, è denunciata, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 1223 e
2056 c.c., per aver la Corte territoriale, nonostante il riconoscimento
implicito della posizione debitoria del Perego (contrariamente a quanto
ritenuto dal primo giudice), condannato “l’appellante alle spese nei
confronti del Perego e addossando ad essa anche le spese di ctu”;
che, con il secondo mezzo, è dedotta, ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1292,
1306 e 2909 c.c. “per violazione dei limiti soggettivi del giudicato”, là
dove il giudicato formatosi in altro giudizio tra la Boscolo e il
Boscarato “ha semplicemente un effetto indiretto nella presente
causa”, ossia quello della detrazione dell’importo ottenuto dalla
Boscolo dal Boscarato “dall’obbligazione del Perego”, in ragione della
sua responsabilità medica. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe errato a
dichiarare inammissibile, ex art. 342 c.p.c., l’appello del Trombin, nel
quale erano “sufficientemente esposti l’oggetto della modifica che era
richiesta ed anche la ragione per cui la si richiedeva”;
che, con il terzo mezzo, è prospettata la violazione dell’art. 91
c.p.c., in quanto la Boscolo “nell’agire contro il Perego … è stata
totalmente vincitrice”;
Ric. 2017 n. 03909 sez. M3 – ud. 04-12-2017
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quale i ricorrenti e il controricorrente Percgo hanno depositato

che il ricorso è inammissibile per mancato rispetto, anzitutto, del
requisito imposto dall’articolo 366, primo comma, n. 3, c.p.c., in
assenza di una esposizione chiara ed esauriente dei fatti (sostanziali e
processuali) di causa e, tra questi, segnatamente delle argomentazioni
essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata

evincono neppure dall’intero contesto dell’atto di impugnazione (Cass.
n. 15478/2014), se non per taluni minimi stralci del tutto inintelligibili
isolatamente considerati;
che tale carenza ridonda, altresì (sebbene, e ancor prima, lo
stesso sviluppo argomentativo dei motivi risulti confuso e di difficile
comprensione nell’orientamento e portata delle censure), nella
violazione della prescrizione di cui al n. 4 dello stesso art. 366 c.p.c.,
giacché nel confezionamento dei motivi, con i quali si deduce la
violazione di norme di legge (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), la
ricorrente avrebbe dovuto indicare non solo le norme che assume
violate, ma anche sviluppare una puntuale critica delle soluzioni
adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche
poste dalla controversia (tra le molte, Cass. n. 24298/2016), ciò
presupponendo l’evidenziazione di quest’ultime e, quindi, del
congruente apparato argomentativo della sentenza impugnata;
che, inoltre, quanto alla doglianza avverso la declaratoria di
inammissibilità dell’appello del Trombin (sebbene i rilievi che
precedono sono già di per sé assorbenti circa l’inammissibilità del
ricorso), va osservato che non vengono neppure riportati i contenuti
specifici dell’impugnazione, né tantomeno localizzati processualmente
ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.fic. (salvo – a p. 13 del
ricorso – uno stralcio decontestaulizzato inerente ai danni pretesi dalla
parte), così da non consentire neppure l’ingresso della delibazione
Ric. 2017 n. 03909 sez. M3 – ud. 04-12-2017
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(tra le tante, Cass. n. 1926/2015; Cass. n. 19060/2016), che non si

rimessa a questa Corte come giudice del “fatto processuale” (tra le
tante, Cass. n. 2771/2017);
che la memoria depositata dai ricorrenti non è in grado di
scalfire i rilievi che precedono, là dove, peraltro, essa (comunque
rivestendo una funzione solo illustrativa e non già integrativa e/o

innanzi rilevati, dell’atto di impugnazione;
che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e i ricorrenti
condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ciascuna parte
controricorrente (e con distrazione in favore del difensore del Perego,
avv. Chersevani), delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate
in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014;
non occorre, invece, provvedere alla regolamentazione di dette spese
nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in
questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in
solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida: in favore della Unipolsai Assicurazioni S.p.A., in euro 900,00,
per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,
agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; in favore
del Perego, con distrazione all’avv. Chersevani, in euro 1.100,00, per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli
esborsi liquidati in curo 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Ric. 2017 n. 03909 sez. M3 – ud. 04-12-2017
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emendativa delle carenze presenti in ricorso) palesa i medesimi vizi,

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 4 dicembre

2017.

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