Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10649 del 03/05/2010

Cassazione civile sez. I, 03/05/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 03/05/2010), n.10649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.T., domiciliata in Roma, Via Pietralata 320, presso

l’avv. MAZZA RICCI G., che la rappresenta e difende unitamente agli

avv. E. Polizzi e A.Guariso, come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CO.TE.CO service s.r.l., domiciliata in Roma, Via Pierluigi da

Palestrina 47, presso l’avv. GEREMIA R., che la rappresenta e difende

unitamente all’avv. M. de la Forest, come da mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1799/2004 della Corte d’appello di Torino,

depositata l’8 novembre 2004;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori, avv. Polizzi per la ricorrente, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso, e avv. Geremia, per la resistente, che ne

ha chiesto il rigetto.

Udite le conclusioni del P.M., Dr. APICE Umberto, che ha chiesto

l’accoglimento del terzo motivo, assorbiti o rigettati gli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino ha confermato il rigetto dell’impugnazione proposta da V.T. avverso la delibera con la quale il 25 giugno 2001 era stata esclusa dalla CO.TE.CO service s.r.l., di cui era socia lavoratrice, a causa di un’ingiustificata assenza dal lavoro per oltre tre giorni.

Hanno ritenuto i giudici del merito:

a) contrariamente a quanto sostiene V.T., risulta che la delibera di esclusione le era stata comunicata; e comunque l’omissione della comunicazione avrebbe solo l’effetto di non far decorrere il termine di impugnazione, ma non renderebbe invalida la delibera;

b) il verbale del consiglio di amministrazione nel corso del quale è stata deliberata l’esclusione è stato prodotto in copia dalla stessa V.T., che non può pertanto disconoscerne la conformità all’originale e aveva, l’onere di indicare e provare gli eventuali vizi della delibera, anche mediante richiesta di esibizione di documenti, mai formulata;

c) la ricorrente eccepisce l’invalidità della delibera in quanto meramente riproduttiva di identica delibera precedente dell’11 giugno 2001, ma deve escludersi che sia causa di invalidità la rinnovazione della precedente delibera, invalida perchè assunta dal presidente anzichè dal consiglio di amministrazione;

d) la delibera impugnata, benchè apparentemente a-dottata ancora una volta dal presidente, deve ritenersi validamente adottata dal consiglio di amministrazione e solo enunciata dal presidente, perchè il verbale, che pure conclude nel senso di una decisione assunta dal presidente sentito il consiglio e i sindaci, è intestato al consiglio di amministrazione e menziona nell’ordine del giorno l’adozione di provvedimenti disciplinari, di cui si ricorda l’attribuzione alla competenza del consiglio: sicchè va imputata a un’erronea redazione da parte di un segretario incompetente l’attribuzione della decisione al solo presidente;

e) sussiste l’illecito disciplinare contestato a V.T., perchè il suo trasferimento ad altra sede era immediatamente esecutivo nonostante l’impugnazione e non la dispensava dalla prestazione lavorativa quantomeno nella sede di provenienza;

f) non si giustifica la compensazione delle spese, richiesta in ragione della sovrapposizione delle due identiche delibere di esclusione, perchè nel momento in cui promosse l’attuale giudizio V.T. era pienamente informata della situazione.

Contro questa sentenza ricorre ora per cassazione V.T. e propone cinque motivi d’impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso la CO.TE.CO service s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 2697 c.c., e vizi di motivazione della decisione impugnata.

Lamenta che i giudici del merito abbiano erroneamente ritenuto provata la delibera di esclusione, la cui esistenza doveva invece essere provata dalla CO.TE.CO service s.r.l., benchè la società convenuta non avesse prodotto gli originali dei verbali. E precisa che le fotocopie da lei stessa prodotte provenivano dal giudizio di impugnazione della precedente delibera di identico contenuto, nel quale erano state prodotte dalla CO.TE.CO service s.r.l.; sicchè tale produzione non poteva essere intesa come ricognitiva della conformità delle fotocopie agli originali da parte di chi aveva denunciato una truffa processuale consumata mediante messa in scena di una nuova delibera consiliare.

La ricorrente aveva dunque prodotto una copia delle fotocopie prodotte dalla controparte nel precedente giudizio. Ma non aveva riconosciuto nè l’esistenza della delibera nè la sua comunicazione.

Nè aveva l’onere di richiedere l’esibizione degli originali, perchè non è qui in discussione la frode processuale, bensì l’esistenza della seconda delibera, che doveva essere provata dalla CO.TE.CO service s.r.l..

1.2 – Il motivo è infondato.

Come la stessa ricorrente ricorda, la copia fotostatica della delibera consiliare del 25 giugno 2001 fu prodotta dalla CO.TE.CO service s.r.l. nel giudizio di impugnazione della precedente delibera dell’11 giugno 2001, invalida in quanto adottata dal presidente anzichè dal consiglio di amministrazione. E V.T. non solo non disconobbe in quel giudizio la conformità della fotocopia all’originale, ma promosse un nuovo giudizio di impugnazione anche della delibera del 25 giugno 2001, producendo a sua volta una riproduzione della copia fotostatica prodotta dalla cooperativa nel precedente giudizio.

Sicchè, pur dovendo escludersi un’efficacia extraprocessuale del mancato disconoscimento nel precedente giudizio (Cass., sez. 3^, 17 maggio 2007, n. 11460, m. 596720), deve tuttavia ritenersi che comporti un implicito riconoscimento l’impugnazione della delibera del 25 giugno 2001 e la produzione in questo giudizio di una sua copia estratta da quella prodotta dalla cooperativa.

In ogni caso, come la stessa ricorrente implicitamente riconosce, la CO.TE.CO service s.r.l. ha prodotto anche in questo giudizio la copia della delibera del 25 giugno 2001. E V.T. neppure deduce di averne disconosciuto la conformità all’originale, come avrebbe dovuto fare a norma dell’art. 2719 c.c. e art. 215 c.p.c., nella prima udienza o nella prima difesa successiva alla produzione (Cass., sez. 3^, 17 luglio 2008, n. 19680, m. 604986).

Inoltre la proposizione dell’impugnazione presuppone evidentemente la conoscenza della delibera impugnata, rendendone irrilevante la mancata comunicazione(Cass., sez. 1^, 17 settembre 1993, n. 9577, m.

483778, Cass., sez. 1^, 17 settembre 1993, n. 9577, m. 483778).

2.1 – Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1325, 1346, 1418 e 2377 c.c., lamentando vizi di ultrapetizione e omessa motivazione in ordine all’eccezione della mancanza di causa della delibera del 25 giugno 2001, di esclusione di un socio già escluso. Sostiene che la funzione sostitutiva della delibera del 25 giugno 2001 rispetto a quella dell’11 giugno 2001 non era stata mai dedotta dalla CO.TE.CO service s.r.l., sicchè, riconoscendola, i giudici del merito sono incorsi nel vizio di ultrapetizione. E aggiunge che, se effettivamente la seconda delibera fosse stata sostitutiva, la prima non avrebbe dovuto essere annullata (art. 2377 c.c.); mentre risulta che la delibera dell’11 giugno 2001 è stata appunto annullata dalla Corte d’appello di Torino il 26 giugno 2004, con effetto di giudicato tra le parti, preclusivo della qualificabilità della seconda delibera come sostitutiva della prima.

Comunque la decisione impugnata manca di adeguata giustificazione circa la natura sostitutiva della delibera del 25 giugno 2001 rispetto a quella dell’11 giugno 2001.

2.2 – Il motivo è infondato.

I giudici del merito hanno legittimamente qualificato la delibera del 25 giugno 2001 come sostitutiva della precedente, sulla base di un fatto non controverso tra le parti: l’identità di motivazione e dispositivo dei due atti.

Sicchè non v’è sul punto alcun vizio di giustificazione della decisione impugnata, in quanto fondata appunto su un fatto non controverso. Non v’è neppure la violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè la natura sostitutiva non è stata riconosciuta dai giudici del merito alla delibera del 25 giugno 2001 per desumerne l’effetto preclusivo dell’annullamento della delibera dell’11 giugno 2001, ma per riconoscere validità alla rinnovazione dello stesso atto. E la questione della validità della rinnovazione era stata posta dalla stessa V.T. con la sua domanda.

Secondo quanto dispone l’art. 1423 c.c., infatti, il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non prevede altrimenti; e l’art. 2377 c.c., prevede appunto una deroga a tale disposizione, ammettendo la convalidazione con effetti ex tunc di una delibera invalida.

Ciò non esclude tuttavia la possibilità di rinnovare con effetti ex nunc un atto invalido, perchè l’art. 1423 c.c., è destinato a impedire la sanatoria con effetti “ex tunc” di un negozio invalido, ma non a precludere la possibilità di reiterare una manifestazione di autonomia negoziale (Cass., sez. L, 6 novembre 2006, n. 23641, m.

592827, Cass., sez. L, 27 giugno 1998, n. 6396, m. 516818). Ne consegue che il giudicato di annullamento della Delib. 11 giugno 2001, non ha effetti preclusivi del riconoscimento dei sopravvenuti effetti della Delib. 25 giugno 2001. E comunque è irricevibile la produzione solo in sede di discussione del documento attestante il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento della Delib. 11 giugno 2001.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce ancora violazione degli art. 2697 e 1362 c.c., e vizi di motivazione della decisione impugnata, censurando l’interpretazione che i giudici del merito hanno dato della Delib. 25 giugno 2001, come adottata dal consiglio di amministrazione, anzichè dal solo presidente secondo il significato letterale del verbale.

Sostiene che in altra parte dello stesso verbale l’ammissione di nuovi soci viene deliberata all’unanimità dal consiglio, mentre la sua esclusione viene decisa dal solo presidente, sentito il consiglio di amministrazione e i sindaci. Sicchè è irrilevante che nello stesso verbale si dia atto della competenza del consiglio a deliberare le esclusioni.

Il motivo è inammissibile, perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, con-gruamente giustificata con riferimento a una plausibile interpretazione del verbale del consiglio di amministrazione, fondata sulla premessa di riconoscimento della competenza del consiglio in tema di esclusione di soci e sull’evidente approssimazione nella verbalizzazione delle deliberazioni.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce ancora violazione dell’art. 112 c.p.c., e vizi di motivazione della decisione impugnata, per omessa pronuncia sulla dedotta invalidità della delibera in ragione della partecipazione anche dei sindaci alla riunione del consiglio.

Il motivo è manifestamente infondato. Secondo quanto prevede l’art. 2405 c.c., infatti, il collegio sindacale deve intervenire alle riunioni del consiglio di amministrazione della società. E nel caso in esame i giudici del merito hanno interpretato il verbale nel senso che la delibera fu assunta dal consiglio di amministrazione, con il legittimo parere favorevole dei sindaci. Non v’è quindi alcuna omissione di pronuncia.

5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 92 c.p.c., e vizi di motivazione in ordine al diniego della compensazione integrale delle spese, lamentando che i giudici d’appello abbiano erroneamente ritenuto limitata la propria cognizione alla sola ragione di compensazione addotta dall’appellante e l’abbiano considerata totalmente soccombente, nonostante la riconosciuta esigenza di correzione della motivazione di primo grado.

Il motivo è infondato.

Nel sistema di regolamento delle spese processuali previgente alla sostituzione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 ad opera della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 (applicabile, per effetto della proroga, disposta dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 quater, convertito, con modif., nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, del termine inizialmente fissato al 1 gennaio 2006, ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1 marzo 2006), che ha introdotto la previsione dell’obbligo di esplicitazione dei “giusti motivi” sui quali si fonda la compensazione delle spese, la valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, che può compensare le spese processuali per giusti motivi senza obbligo di specificarli (Cass., sez. 1^, 17 novembre 2006, n. 24495, m. 595203).

Correttamente pertanto i giudici del merito hanno ritenuto di dover prendere in esame, per disattenderla, la sola ragione di compensazione dedotta dalla ricorrente nel suo atto di appello.

Quanto alla soccombenza, essa “costituisce un’applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo” (Cass., sez. L, 16 maggio 2003, n. 7716, m. 563232).

Ne consegue che la soccombeva va determinata con riferimento all’esito del giudizio, non alle motivazioni esibite per giustificarlo.

6. Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010

 

 

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