Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10648 del 22/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10648
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30044-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA
GIANNICO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI;
– ricorrente –
contro
S.G., S.I.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 672/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata l’08/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA
DE FELICE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Milano, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda con cui S.G. e S.I.P., in qualità di eredi di P.L., deceduta nelle more del giudizio di merito, avevano chiesto che fosse accertato il diritto della loro congiunta ad accedere a pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1 comma 8, senza la dilazione della finestra annuale di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12 comma 1; la Corte territoriale, pur consapevole dell’orientamento di legittimità espresso da questa Corte (Cass. n. 29191 del 2018), ha ritenuto di confermare il proprio contrario orientamento, sul presupposto della mancanza, nel sistema, di una norma che preveda espressamente l’applicazione alla pensione anticipata di invalidità del regime delle c.d. finestre mobili, dichiarando il diritto della originaria ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia a far data dal raggiungimento dell’età anagrafica per accedere al beneficio;
la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un unico motivo;
S.G. e S.I.P., in qualità di eredi di P.L., sono rimasti intimati;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’INPS contesta “Violazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122”, propugnando un’interpretazione letterale della normativa che, nel richiamare le pensioni di vecchiaia e fissare, rispetto ad esse, le relative “finestre” di pensionamento, non distingue le pensioni anticipate, mentre il riferimento delle finestre alle regole proprie degli “specifici ordinamenti” dovrebbe essere inteso come inerente anche al regime della pensione anticipata per gli invalidi;
il motivo è fondato;
alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010, (ex plurimis, cfr. Cass. n. 29191 e n. 32591 del 2018, Cass. n. 31001 del 2019);
questa Corte ha affermato che il D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1 gennaio 2012, non è applicabile al caso in esame, atteso che l’intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell’età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, i quali non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità;
in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
in considerazione dell’accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021