Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10648 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. I, 13/05/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 13/05/2011), n.10648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M.R. Elettivamente domiciliata in Roma, via Costantino

Maes, n. 50, nello studio dell’Avv. Fabrizi Antonio; rappresentata e

difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.

MENTO Mario;

– ricorrente –

contro

C.S. Elettivamente domiciliato in Roma, via

Crescenzio, n. 107, nello studio dell’Avv. Scatozza Umberto, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 260,

depositata in data 18 gennaio 2006;

sentita la relazione all’udienza del primo febbraio 2011 del

consigliere Dott. Pietro Campanile;

Sentito l’Avv. Mento, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Sentito per il controricorrente l’Avv. Scatozza, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Zeno Immacolata, la quale ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso, e, in subordine, per l’accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza in data 20 giugno – 26 novembre 2003 il Tribunale di Roma pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da C.S. e B.M.R., rigettando – anche in considerazione degli apporti di natura economica resi dal suo convivente – la domanda di assegno dalla stessa avanzata.

Avverso tale decisione proponeva appello la B., deducendo, fra l’altro, che il tema della propria convivenza era stato tardivamente dedotto dalla controparte nel giudizio di primo grado, vale a dire per la prima volta in comparsa conclusionale. Contestava, in ogni caso, qualsiasi contribuzione del convivente al proprio mantenimento, e, insistendo nella propria domanda di assegno, ribadiva la ricorrenza di uno squilibrio economico fra la sua posizione economica e quella del C.. La Corte di appello di Roma, con la decisione indicata in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, disponeva un assegno mensile di Euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, in favore della B., con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della decisione di secondo grado.

La Corte territoriale, pur non condividendo i rilievi dell’appellante circa la tardività della deduzione inerente alla convivenza della B. con un altro uomo, affermava in ogni caso l’irrilevanza di tale circostanza, non essendo emerso alcun elemento deponente nel senso della fruizione dalla stessa, da parte dell’appellante, di vantaggi di natura economica, per altro da escludersi in considerazione dell’accertata deteriore condizione del convivente.

Avuto riguardo all’oggettiva sperequazione economica fra le disponibilità dei due ex coniugi (godendo il C. di un reddito annuo pari a 50.000,00 Euro a fronte di un reddito di Euro 20.000,00 della B.), si affermava il diritto dell’appellante a un contributo per il mantenimento, alla cui quantificazione, nell’indicata misura, si perveniva sulla scorta della durata del matrimonio, specificata in tredici anni, del contributo dato dalla moglie alla formazione del patrimonio comune ed alla circostanza che il figlio della coppia, ormai maggiorenne ed autosufficiente, era stato fino al conseguimento dell’indipendenza economica mantenuto dal padre. Si aggiungeva che non ricorrevano i presupposti per disporre che, così come richiesto dall’appellante, la decorrenza dell’assegno avesse inizio dal momento della proposizione della domanda. Avverso tale decisione propone ricorso la B., deducendo quattro motivi.

Resiste con controricorso, illustrato con memoria, il C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Preliminarmente deve darsi atto della formulazione, a corredo dei motivi di ricorso, dei quesiti di diritto previsti dall’art. 366 bis c.p.c., così come introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006: poichè la decisione impugnata è stata depositata prima dell’entrata in vigore di tale provvedimento, il mancato rispetto dei criteri elaborati da questa Corte in merito alla corretta prospettazione dei quesiti stessi non può incidere sull’ammissibilità del ricorso.

2.1 – Sempre in via preliminare, deve darsi atto della circostanza, dedotta dal controricorrente, inerente alle nuove nozze contratte dalla D.B. con il sig. Q.C. in data 8 aprile 2006, cioè in epoca successiva al deposito della sentenza impugnata.

Il margine temporale, ancorchè non rilevante, fra la data di attribuzione dell’assegno (sulla cui individuazione si rinvia all’esame del quarto motivo di ricorso) e quella delle nuove nozze, che ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 10, determinano ope legis l’estinzione del diritto correlato alla solidarietà post- matrimoniale, non può determinare cessazione della materia del contendere. Gli effetti della pronuncia, pertanto, dovranno intendersi soggetti ai limiti di natura cronologica sopra indicati.

2.2 – Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 101, 183, 194 e 190 c.p.c., per aver la Corte erroneamente disatteso la questione inerente alla decadenza della controparte dal proporre l’eccezione concernente la convivenza more uxorio della B..

Il motivo è inammissibile, poichè, avendo la corte territoriale escluso qualsiasi rilevanza, ai fini della decisione della causa, alla convivenza dell’appellante con un altro uomo, per non aver il C. “fornito alcun elemento di prova in ordine all’effettiva erogazione di somme di danaro (o di altri vantaggi economicamente valutabili) alla B. da parte del suo convivente” , è evidente la carenza, in capo alla ricorrente, di quell’interesse ad impugnare che deve sussistere anche in relazione alla denuncia di errores in procedendo.

2.3 – Il secondo motivo, con il quale si deduce violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 per non aver tenuto conto la corte di appello del divario reddituale fra i coniugi, è in parte inammissibile, ed in parte infondato.

Ben vero la Corte di merito, accogliendo l’appello proposto dalla B., ha riconosciuto la sussistenza, come presupposto dell’assegno di divorzio, dell’inadeguatezza dei mezzi della predetta a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio ed ha ritenuto che tale presupposto sussistesse in concreto dopo aver confrontato le potenzialità economiche delle parti, pervenendo alla conclusione che esisteva uno squilibrio a favore della B..

In ordine alla quantificazione, a prescindere dal riferimento alla durata del rapporto, di cui si dirà, sono state specificamente esaminate le condizioni reddituali e patrimoniali dell’una e dell’altra parte, richiamando altresì l’apporto fornito dalla B. alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune, e considerando, inoltre, l’esclusiva sopportazione, da parte del padre, degli oneri relativi al mantenimento del figlio L. fino al raggiungimento dell’autosufficienza sul piano economico, nonchè l’acquisto, da parte della ricorrente, di un appartamento, adibito ad abitazione propria, con una somma di danaro fornitale dal C.. L’articolata motivazione al riguardo fornita dalla Corte territoriale si sottrae alle censure innanzi richiamate, che vanno peraltro considerate inammissibili nelle parti in cui tendono a sollecitare un diverso apprezzamento degli elementi probatori esaminati e valutati dal giudice di merito.

2.4 – Con il terzo motivo si deduce “contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, per aver la corte territoriale errato nel calcolare la durata del matrimonio, indicata in tredici anni, in luogo dei ventuno intercorsi fra la celebrazione delle nozze e la comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nell’ambito del procedimento di separazione. La censura è infondata.

Anche volendo aderire alla tesi secondo cui l’errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di una determinata operazione o valutazione non va dedotto con il rimedio revocatorio, ma con l’ordinario ricorso per cassazione, in quanto si traduce in un vizio logico della motivazione (Cass., 25 maggio 2007, n. 12324), deve osservarsi che la stessa ricorrente non pone in evidenza come tale errore di calcolo abbia influito sulla determinazione dell’assegno, limitandosi ad affermare che “presumibilmente” il giudice del merito ha fondato la propria decisione anche su tale dato.

In realtà, come emerge dalla motivazione della decisione impugnata, la corte di merito per la determinazione dell’assegno nell’ambito della propria valutazione discrezionale ha essenzialmente valutato gli elementi sopra indicati (condizioni dei coniugi, contributo della B. alla conduzione del matrimonio), poi rapportandoli, senza nulla specificare, alla durata del matrimonio.

Dal tenore della motivazione non emerge, nè il ricorso in qualche modo apporta ulteriori elementi, mostrandosi, anzi, addirittura perplesso (con la riferita espressione “presumibilmente”), che l’erronea indicazione della durata della convivenza matrimoniale, in ogni caso relativa a un periodo apprezzabilmente ampio, abbia fatto si che tale elemento di moderazione dell’assegno abbia, nel contesto degli elementi prioritariamente valutati, decisivamente e concretamente inciso sulla sua quantificazione.

2.5 – Deve condividersi, al contrario,la censura dedotta con il quarto mezzo, e consistente nella individuazione, da parte della corte di merito, nel mese successivo alla decisione di secondo grado, del termine iniziale di decorrenza dell’assegno. Poichè quest’ultimo trova il proprio fondamento nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la sentenza del giudice ha efficacia costitutiva, la sua decorrenza di regola ha inizio nel momento del passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale (cfr. Cass., Sez. 1, 21 febbraio 2008, n. 4424; 12 luglio 2007. n. 15611; 6 marzo 2003, n. 3351).

La pronuncia relativa alla cessazione degli effetti del matrimonio, in sè considerata, nel caso scrutinato non era interessata dai motivi di appello, ragion per cui su tale aspetto si era formato il giudicato parziale.

2.6 – L’impugnata decisione, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto. Non essendo necessarie ulteriori acquisizioni, può procedersi alla decisione nel merito, nel senso dell’affermazione della decorrenza dell’assegno dal momento del passaggio in giudicato della pronuncia relativa alla cessazione del vincolo coniugale.

2.7 – Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo al limitato accoglimento del ricorso, per compensare interamente le spese processuali fra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e il terzo motivo. Accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dispone la decorrenza dell’assegno dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Compensa le spese dell’intero, giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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