Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10648 del 07/05/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 10648 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ADRIANO
CARLO
residente
VITTORIO
a
Sassari,
rappresentato e difeso, giusta delega a margine del
ricorso, dall’Avv. Giovanni Adriano, elettivamente
domiciliato in Roma, Via Giuseppe Pisanelli, 2 presso
lo studio dell’Avv. Alberto Angeletti, RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.191/08/2010 della Commissione Tributaria
Data pubblicazione: 07/05/2013
Regionale di Cagliari – Sezione Staccata di Sassari n.
08, in data 18.06.2010, depositata il 23 agosto 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 28 febbraio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.16665/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
n.191/08/2010, pronunziata dalla CTR di Cagliari
Sezione Staccata di Sassari n. 08, del 18.06.2010,
DEPOSITATA il 23 agosto 2010.
Con tale decisione, la C.T.R., in riforma della
decisione di primo grado, ha dichiarato cessata la
materia del contendere in relazione agli anni 1998,
1999 e 2003 e non dovuto il rimborso per gli anni 2000,
2001 e 2002.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione del
silenzio rifiuto, formatosi sulla domanda di rimborso
IRAP relativa agli anni dal 1998 al 2003, censura
l’impugnata decisione sotto diversi profili e,
segnatamente, per violazione e falsa applicazione degli
artt. 2 e 3 del D.Lgs n.446/1997, 22 e 23 dell’Accordo
Collettivo Nazionale dei medici di medicina generale
2
Presente il P.M. dott. Tommaso Basile.
reso esecutivo con dpr n.270/2000, nonché per omessa o
insufficiente motivazione su punti decisivi della
controversia.
3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha
chiesto il rigetto dell’impugnazione.
rimborso per gli anni 1998,1999 e 2003 e la conseguente
dichiarazione di cessazione della materia del
contendere, concerne esclusivamente gli anni 2000, 2001
e 2002.
La CTR, in relazione a tali ultimi anni, ha ritenuto
sussistenti i presupposti impositivi, avuto riguardo ai
beni strumentali utilizzati ed alle spese affrontate.
La doglianza prospettata da parte ricorrente con il
terzo motivo, sembra manifestamente fondata, giacchè
non risulta assolto l’obbligo motivazionale, essendo
principio consolidato quello secondo cui è
configurabile l’omessa motivazione, “quando il giudice
di merito omette di indicare nella sentenza gli
elementi da cui ha tratto il proprio convincimento
ovvero indica tali elementi senza una approfondita
disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo
impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla
logicità
del
ragionamento
n.1756/2006, n.2067/1998).
3
(Cass.n.890/2006,
4 – La questione da esaminare, dopo la rinuncia al
4
bis – Nel caso, la sentenza disattende tale
consolidato e condiviso principio in quanto le
espressioni utilizzate risultano generiche, non venendo
indicati i concreti elementi utilizzati nell’iter
decisionale per ritenere e dichiarare di importo
quegli altri necessari per attribuire agli stessi
rilevanza agli effetti della sussistenza dell’autonoma
organizzazione.
5 – Si propone di procedere alla trattazione del
ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt.
375 e 380 bis cpc, definendolo con l’accoglimento, per
manifesta fondatezza del terzo mezzo.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Considerato che, alla relativa stregua e dei richiamati
e condivisi principi, va accolto il terzo motivo del
ricorso, per manifesta fondatezza, con assorbimento
delle altre doglianze, e, per l’effetto, cassata
l’impugnata decisione;
4
elevato i compensi corrisposti a terzi e, neppure,
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Sardegna,
procederà al riesame e, quindi, deciderà nel merito e
sulle spese del giudizio di legittimità, offrendo
congrua motivazione;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso,
nei sensi indicati,
cassa
l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della
CTR della Sardegna.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2013.
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;