Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10647 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28787-2019 proposto da:

D.C.P.O., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

TRIESTE n. 27, presso lo studio dell’Avvocato LINA CAPUTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato ANDREA COCOCCIA;

– ricorrente –

contro

D.C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABINIANO, 5,

presso lo studio dell’avvocato MICHELANGELO SALVAGNI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO SALVATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 896/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale, ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo a D.C.M. (dal 2001 al 2011) nei confronti delle società DCD Tuscolano s.r.l. ed Eurestetica s.r.l., delle quali figurava fittiziamente amministratore unico, nonchè titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sebbene le predette società facessero capo a un solo centro d’imputazione, al cui vertice era posto D.C.P.O., proprietario del 95% delle quote;

la Corte territoriale ha accertato altresì che D.C.M. aveva svolto mansioni riconducibili al 1 livello contrattuale (CCNL Estetica) ed ha condannato D.C.P.O. a corrispondere al dipendente le conseguenti differenze retributive e il t.f.r. come per legge;

la cassazione della sentenza è domandata da D.C.P.O. sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria;

D.C.M. ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, contestando la statuizione di simulazione del contratto societario e deducendo la propria carenza di legittimazione passiva; sostiene che la Corte d’appello avrebbe potuto ricondurre, al limite, la titolarità del rapporto lavorativo in capo alle società di capitali, ma non in capo ad un singolo socio;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, contesta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., criticando la valutazione del rapporto di dipendenza ricavato da alcuni documenti (due circolari) dai quali non avrebbero potuto evincersi elementi sintomatici della subordinazione, quali il potere direttivo e da cui, anzi, sarebbe emerso il riconoscimento di un diritto di informazione del socio; tali circolari, non sottoscritte dall’odierno ricorrente, sarebbero, inoltre, prive di valore probatorio;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente contesta la violazione degli artt. 2733 e 2735 c.c., in relazione alle dichiarazioni rese da D.C.M. in giudizi diversi da quello de quo, a cui avrebbe dovuto attribuirsi valore confessorio rispetto alla conferma del ruolo di amministratore unico svolto dal dichiarante all’interno delle società;

col quarto ed ultimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, afferma l’assenza dei presupposti di legge per il riconoscimento, in capo a D.C.M., della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata alle dipendenze delle società, ai sensi dell’art. 2094 c.c;

il primo motivo è inammissibile;

le prospettazioni del ricorrente deducono solo apparentemente una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito;

va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017);

il secondo motivo presenta più di una ragione di inammissibilità;

intanto, esso è genericamente prospettato, attesa la mancata trascrizione e produzione delle circolari della cui erronea valutazione il ricorrente si duole;

secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, nè potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato.”(Cass. n. 20181 del 2019);

si osserva altresì che ai fini della denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre prospettare che il Giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c., (Cass. n. 26769 del 2018);

il principio di diritto sopra richiamato va letto in correlazione con l’altro, secondo cui “In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 de 2012, art. 54, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012,” (Cass. n. 23940 del 2017);

il terzo e il quarto motivo, da esaminare congiuntamente per logica connessione, sono del pari inammissibili;

essi chiedono, rispettivamente, il terzo, la rivalutazione della natura delle dichiarazioni rese da D.C.M. in qualità di testimone in tre giudizi civili presso il Tribunale di Tivoli, che vedevano coinvolte le società, il quarto, un nuovo accertamento circa i presupposti di legge in base ai quali la Corte territoriale ha riconosciuto sussistere un rapporto di lavoro subordinato tra D.C.M. e D.C.P.O.;

si è già ricordato, a proposito del primo motivo di ricorso, come in sede di legittimità sia inibita qual si voglia censura che, deducendo, apparentemente, una violazione di norme di legge sostanziali e/o processuali sia in realtà diretta ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di legittimità nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 6.000,00 a titolo di compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

 

 

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