Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10647 del 03/05/2010

Cassazione civile sez. I, 03/05/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 03/05/2010), n.10647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29165/2005 proposto da:

T.M.T. S.N.C. DI TURLON ALBINO E C. (C.F. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso l’avvocato FIORE GIOVANNA,

rappresentata e difesa dall’avvocato RIONDATO Pierluigi, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso l’avvocato

NICCOLINI Giuseppe, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BORSETTO GIOVANNI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 952/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 31/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIOVANNA FIORE, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 6 luglio 1990, la T.M.T. s.n.c. di Turlon Albino e C. in persona del legale rappresentante sig. T.A. citò in giudizio, davanti al Tribunale di Padova la s.r.l. Bernerhof e il signor R.P., già liquidatore della medesima società, chiedendone la condanna al pagamento di L. 20.210.640, prezzo dei prodotti alimentari forniti nel periodo 1/11/1989 – 31/12/1989 all’hotel (OMISSIS) su richiesta del convenuto R., personalmente responsabile per aver agito in contrasto con il divieto stabilito per i liquidatori dall’art. 2279 c.c., di intraprendere nuove operazioni. La società rimase contumace, mentre il R. si difese sostenendo di aver dovuto dar corso alle prenotazioni alberghiere già pervenute al momento della sua nomina, anche al fine di conservare l’avviamento dell’azienda.

Con sentenza 11 aprile 2001 il Tribunale di Padova accolse le domande proposte nei confronti di entrambi i convenuti.

Contro la sentenza propose appello il solo R.. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 312 maggio 2005, accolse il gravame, e respinse la domanda proposta nei confronti del R.. A giudizio della corte, la documentazione prodotta in causa dimostrava l’esistenza di un alto numero di prenotazioni accettate dall’albergo, e dunque di contratti perfezionati cui si doveva dare esecuzione.

L’attività alberghiera nei due mesi in questione si giustificava pertanto in funzione dell’adempimento di obbligazioni già assunte.

Doveva altresì ritenersi provato che le forniture di prodotti alimentari della società appellata erano state utilizzate per gli ospiti dell’albergo che vi avevano soggiornato a seguito delle prenotazioni.

Non si trattava pertanto di nuove operazioni, nè l’eventuale presenza di singoli ospiti diversi da quelli che avevano prenotato poteva costituire una nuova operazione.

Per la cassazione di questa sentenza, notificatagli il 20 settembre 2005, ricorre la T.M.T. s.n.c. di Turlon Albino e C. in persona del legale rappresentante sig. T.A. con atto notificato il 16 novembre 2005, per cinque motivi. Il sig. R. resiste con controricorso notificato il 21 dicembre 2005 e con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 2279 c.c.. Si deduce che le operazioni compiute dal liquidatore, dopo che la società era stata posta in liquidazione per l’impossibilità di continuare svolgere l’attività di gestione alberghiera a causa della cospicua mole di debiti contratti dovevano ritenersi nuove, e non erano imputabili alla società.

La violazione denunciata non sussiste. Secondo la giurisprudenza di questa corte, ai sensi dell’art. 2449 cod. civ. (nel testo previgente al D.Lgs. n. 6 del 2003), costituiscono nuove operazioni vietate tutti gli atti gestori diretti non a fini liquidatori, e quindi alla trasformazione delle attività societarie in denaro destinato al soddisfacimento dei creditori e, nei limiti del residuo, dei soci, ma al conseguimento di fini diversi, essendo invece lecito il completamento di attività in corso destinate al miglior esito della liquidazione (Cass. 16 febbraio 2007 n. 3694). Nel caso in esame, il giudice di merito ha escluso che fossero state compiute nuove operazioni, avendo accertato, dai documenti prodotti in causa, che per il periodo considerato vi era stato un numero elevato di prenotazioni confermate, e che l’attività alberghiera svolta costituiva l’adempimento di obbligazioni già assunte, sicchè l’obbligazione contratta con la società attrice, e rimasta poi inadempiuta, era in funzione dell’esecuzione di quei contratti. Tali affermazioni non si pongono in contrasto con la norma invocata, nell’interpretazione che questa corte ne ha già dato.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. Fall., art. 146, e art. 2394 c.c.. Stante la mole dei debiti, il liquidatore avrebbe dovuto promuovere la procedura concorsuale senza continuare l’attività e così creare nuovi debiti.

Il motivo è inammissibile, sollevando una questione estranea alla causa, e perciò neppure affrontata nell’impugnata sentenza, ma prospettata per la prima volta nel presente giudizio di legittimità.

La società tornitrice, infatti, basava il suo credito sulla responsabilità solidale del liquidatore per le nuove operazioni da lui intraprese, e non già sull’illecito commesso ritardando la dichiarazione di fallimento.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1326, 1336 e 1720 c.c., per l’errata considerazione del momento perfezionativo del contratto, che risulterebbe dalla considerazione del contenuto dei documenti prodotti.

Con il quarto motivo si deduce che la sentenza dovrebbe essere cassata per la censura di cui al motivo precedente perchè la decisione appare erronea e contraddittoria anche in relazione ai dati probatori.

I due motivi vertono sul medesimo punto della decisione impugnata, che ha ritenuto conclusi i contratti di prenotazione alberghiera anteriormente all’inizio della fase liquidatoria. Essi sono inammissibili, perchè non indicano i passi dell’impugnata sentenza che avrebbero affermato, in tema di conclusione del contratto, una tesi contrastante con quella della difesa, e neppure indicano vizi di motivazione riconducibili ad insufficienze – in relazione a punti specificamente segnati dall’appellante – o illogicità intrinseche alle argomentazioni svolte dal giudice di merito, ma si richiamano al contenuto dei documenti, il cui esame diretto è inibito al giudice di legittimità.

Con il quinto motivo si sostiene che l’accettazione di nuovi clienti, privi di prenotazione, costituiva attività nuova, impedita dall’art. 2279 c.c.. Il liquidatore, dopo aver accettato il mandato liquidatorio con la cessazione dell’attività alberghiera, aveva poi mutato avviso, iniziando una nuova attività e comunicandola al comune.

Anche questo motivo è inammissibile, per la sua genericità. Il giudice di merito ha osservato che l’eventuale presenza di singoli ospiti diversi da quelli che avevano prenotato non poteva costituire una nuova operazione, perchè ciò che doveva ritenersi consentito in funzione dell’adempimento del contratti conclusi era il mantenimento dell’apertura dell’albergo, mentre sarebbe stato antieconomico rifiutare accoglienza ad altri clienti che avessero chiesto ospitalità nella struttura funzionante. La ricorrente, mentre ignora queste affermazioni, e omette quindi di sottoporle a censure puntuali, non indica con precisione la statuizione che intende criticare e le ragioni per le quali assumerebbero rilevanza decisiva, nel presente giudizio nuove operazioni, diverse da quella generatrice del credito insoddisfatto, limitandosi a richiamare il contenuto di alcuni documenti, non considerati dal giudice di merito, e il contenuto dei quali è ignoto a questa corte.

In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010

 

 

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