Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10646 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. PONTERIO CARLA – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28625-2019 proposto da:

M.G.S. DI C.F. & C. SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CICERONE, 66, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CAPOZZI,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI ANGELO COLLI,

FRANCESCO CARBONI;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Dirigente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo

studio dell’avvocato GIANDOMENICO CATALANO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANDREINA AMATO, LORELLA FRASCONA’;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, (OMISSIS);

– intimata –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato LELIO MARITATO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO

SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 71/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Cagliari, sede distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nuoro, ha accolto l’opposizione della società M.S.G. di C.F. & C. s.n.c. avverso due delle cartelle di pagamento, contestate dall’Inps e dall’Inali a seguito di verifiche ispettive sulle posizioni contributive di taluni dipendenti, confermando per il resto la sentenza di primo grado;

in conseguenza dell’accoglimento parziale dell’appello ha infine disposto la parziale compensazione delle spese di lite, condannando la società M.S.G. a rifondere la rimanente metà alle varie parti costituite;

la M.S.G. di C.F. & C. s.n.c. ha chiesto la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;

l’Inail ha depositato controricorso;

l’Inps ed Equitalia – Riscossione s.p.a. (oggi Agenzia delle Entrate) sono rimasti intimati;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118Disp. att. c.p.c., nonchè dell’art. 11l Cost. e dell’art. 24 Cost., per violazione del principio di causalità che informa l’unitario principio della soccombenza, da valutarsi considerando gli esiti complessivi dei due gradi di giudizio”; reputa illegittima la statuizione di compensazione del solo 50 per cento delle spese di lite, considerata la complessiva sostanziale maggiore soccombenza degli enti convenuti;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia “Violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla invocata riforma in tema di compensazione delle spese di giudizio disposta dal giudice di prime cure all’esito del giudizio di impugnazione e omesso quindi di pronunciare il proprio convincimento in relazione alla soccombenza valutata considerando l’esito complessivo della lite in applicazione del principio di causalità”; non avendo il giudice dell’appello valutato il motivo specifico d’impugnazione del capo della sentenza del Tribunale di Nuoro che aveva disposto la compensazione delle spese del grado, la statuizione della Corte d’appello relativa alle spese sarebbe del tutto avulsa dal principio di causalità e da una valutazione complessiva della soccombenza;

il primo motivo è infondato;

in linea generale va ricordato che “In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è neppure tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, tant’è che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione sotto il profilo della mancanza di motivazione” (Così Cass. n. 11329 del 2019);

nel caso in esame, la Corte territoriale, avendo accolto parzialmente l’appello proposto dalla società e decidendo l’ulteriore riduzione del debito contributivo – già in parte sancita nel primo grado di giudizio – ha legittimamente esercitato la propria facoltà di disporre una nuova regolamentazione delle spese del giudizio di merito, essendo stata la stessa sollecitata proprio dall’esito finale della lite;

a tal proposito, questa Corte ha affermato che il supporto motivazionale idoneo a rendere valida ed efficace una scelta siffatta, oltre che discendere da un’esplicita motivazione, può anche essere ricavata dal complesso delle considerazioni giuridiche o di fatto enunciate a sostegno della decisione di merito (per tutte, cfr. Cass. n. 1995 del 2015);

l’ipotesi è pienamente conferente al caso in esame, dal quale si evince che la motivazione resa a sostegno della scelta di compensare per la metà delle spese del grado, ponendo a carico della società appellante le spese delle quattro fasi del giudizio per la restante metà – da rifondere nella misura di Euro 1.600,00 nei confronti di ciascuno degli istituti costituiti – è conseguenziale al complesso delle valutazioni di fatto che hanno ispirato la decisione finale di merito;

quanto alla presunta violazione del criterio di causalità, consistente nell’imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra e nell’operare un’ideale compensazione tra essi, la Corte d’appello ha fatto legittimo esercizio di un potere che la legge riserva al giudice del merito e, pertanto, anche sotto tale profilo la decisione si palesa conforme ai principi ed esente da vizi logici e argomentativi;

secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte, “Nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell’imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell’operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente. (Cass. n. 3438 del 2016);

il secondo motivo è inammissibile;

il vizio di omessa pronuncia circa lo specifico motivo d’impugnazione del capo della sentenza del Tribunale di Nuoro che aveva disposto la compensazione delle spese non si riscontra, atteso che la Corte d’appello ha reso la motivazione per via implicita, nel punto in cui ha confermato la sentenza appellata nella parte non investita dalla parziale riforma, limitatasi ad accogliere l’opposizione riguardo a due delle cartelle di pagamento contestate alla società;

sulla base del principio di diritto affermato da questa Corte (cfr. ex multis, Cass. n. 7406 del 2014), il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale ultimo può configurarsi in relazione alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendosi profilare al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte in base al principio di diritto affermato da questa Corte, il vizio di omessa pronuncia non ricorre, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (ex multis cfr. Cass. n. 20191 del 2017);

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo in favore della parte costituita, seguono la soccombenza;

non si provvede sulle spese nei confronti delle parti intimate;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Inail, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.200 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA