Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10646 del 07/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10646 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ha pronunciato la seguente:

zioso.Legittimazio
ne giudiziale.

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANGELO SANTAGOSTINO SRL con sede a Basiglio, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa, giusta delega a margine del ricorso, dagli
Avv.ti Francesca Mazza e Claudio Lucisano,
elettivamente domiciliata nello studio del secondo in
Roma, Via Crescenzio, 91, RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

Data pubblicazione: 07/05/2013

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata, INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.72/01/2010 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano

Sezione n.

01,

in data

16.03.2010, depositata il 27 aprile 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 28 febbraio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

Meloncelli;
Presente il P.M. dott. Tommaso Basile, che ha chiesto
il rinvio alla pubblica udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.15834/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.72/01/2010, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione
n. 01 del 16.03.2010, DEPOSITATA il 27 aprile 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
dell’Agenzia Entrate e dichiarato inammissibile il
ricorso di primo grado, presentato dalla parte
contribuente avverso la cartella, in quanto non
proposto contro la giusta parte processuale.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione della
cartella IRAP dell’anno 1998, censura l’impugnata
decisione sotto diversi profili e, segnatamente, per
avere affermato la carenza di legittimazione passiva
dell’Agenzia Entrate nel giudizio promosso per
2

Sentito, per l’Avvocatura dello Stato, l’Avv. Francesco

contestare la tardività della notifica dell’iscrizione
a ruolo di somme liquidate ex art.36 bis del dpr
n.600/1973 ed, altresì, per non avere disposto
l’integrazione del contraddittorio nei confronti del
concessionario.

sede, limitandosi a depositare atto di costituzione in
vista della partecipazione all’udienza di discussione.
4 – La questione posta dal ricorso, sembra potersi
definire in applicazione di principi desumibili da
consolidato orientamento giurisprudenziale.
E’ stato, in vero, affermato che l’azione sottesa
all’annullamento della cartella di pagamento “può
essere svolta dal contribuente indifferentemente nei
confronti dell’ente creditore o del concessionario e
senza che tra costoro si realizzi un’ipotesi di
litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola
volontà del concessionario, evocato in giudizio, la
facoltà di chiamare in causa l’ente creditore”
(Cass.n.16412/2007, n.2798/2006, n.7649/2006).
E’ stato, altresì, deciso che la questione relativa
alla “tardività della notificazione della cartella non
costituisce vizio proprio di questa, tale da
legittimare in via esclusiva il concessionario a
contraddire nel relativo giudizio, sicchè la
3

3 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa

legittimazione passiva spetta all’ente titolare del
credito tributario e non già al concessionario (Cass.
n.27991/2011).
4 bis La decisione di appello non risulta in linea con
citati

principi

legittimazione

avendo

passiva

ritenuto

l’Agenzia

priva

Entrate,

di
per

appartenersi la stessa al Concessionario.
5 – Sulla base dei richiamati principi, si propone di
procedere alla trattazione del ricorso in camera di
consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc,
definendolo

con

l’accoglimento,

per

manifesta

fondatezza. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione,

il ricorso,

l’atto di mera

costituzione dell’Agenzia, nonchè gli altri atti di
causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Considerato che, alla relativa stregua e dei richiamati
e condivisi principi, peraltro, ampiamente condivisi
(Cass. n. 3307/2011, n. 12449/2007, n.3242/2007), il
ricorso va accolto, per manifesta fondatezza e, per
l’effetto, va cassata l’impugnata decisione;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
4

i

designa in altra sezione della CTR della Lombardia,
procederà al riesame e, quindi, deciderà nel merito e
sulle spese del giudizio di legittimità, offrendo
congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 201
1 P esH.e te

P.Q.M.

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