Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10646 del 03/05/2010

Cassazione civile sez. I, 03/05/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 03/05/2010), n.10646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6937/2008 proposto da:

V.G. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di erede

di F.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

04/05/2007, N. 1247/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/01/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato V.G., quale erede di F.A., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli, del 28-2-2007, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali.

Non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009).

Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009).

Il Giudice a quo ha altresì correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte. Va invece accolto il presente ricorso in punto spese giudiziali, che devono essere riliquidate in conformità alle tariffe professionali, e tenendo conto dell’inderogabilità dei relativi minimi.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una differente liquidazione delle spese del giudizio di merito, come indicato in dispositivo.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano per due terzi compensate e per un terzo poste a carico dell’Amministrazione.

PQM

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e liquida le spese del giudizio di merito in complessive Euro 720,00 per onorari, Euro 380,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; per il presente giudizio di legittimità, compensa le spese tra le parti in ragione di due terzi e condanna l’Amministrazione al pagamento del restante un terzo, liquidandole in Euro 333,00 per onorari ed Euro 33,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010

 

 

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