Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10646 del 02/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/05/2017, (ud. 07/02/2017, dep.02/05/2017),  n. 10646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13575-2011 proposto da:

EDILSTRUTTURE S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARDINAL GINNASI 8, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI

TIBERIO, rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO SALVATORE

INFANTINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ENRICO

MITTONI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

nonchè contro

SERIT SICILIA (già MONTEPASCHI SERIT S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 667/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 20/05/2010 R.G.N. 563/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. DORONZO ADRIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 20/5/2010, la Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’impugnazione proposta da Edilstrutture s.r.l. contro la sentenza di primo grado, resa nel contraddittorio con l’Inps, la SCCI s.p.a. e la Montepaschi Serit s.p.a., che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla società appellante contro la cartella esattoriale con cui le era stato intimato il pagamento di contributi e somme aggiuntive relativi al periodo 2000-2002.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che la società non avesse provato i presupposti richiesti dalla legge per usufruire degli sgravi contributivi previsti dalle L. n. 448 del 1998 e L. n. 448 del 2001, e che la prova testimoniale richiesta avrebbe potuto al più accertare la sussistenza di uno soltanto dei presupposti di legge necessari per poter usufruire del beneficio in questione.

3. Contro la sentenza, la società propone ricorso per cassazione articolato in due motivi, cui resiste con controricorso l’Inps, anche per conto della società di cartolarizzazione. Montepaschi Serit s.p.a. non svolge attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4, e con esso la parte denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 416 e 437 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3: la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha non ha rilevato d’ufficio la nullità della cartella esattoriale in quanto notificata il 12/4/2006, successivamente al deposito del ricorso con cui è stato impugnato il verbale ispettivo (28/3/2006), sulla cui base è stata poi emessa la cartella.

1.1. Il motivo non può essere accolto. Il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, dispone che, se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice. E’ tuttavia principio pacifico che, ove tale iscrizione avvenga, la ritenuta illegittimità del provvedimento non esime il giudice dall’accertamento nel merito della fondatezza dell’obbligo del pagamento dei contributi o premi pretesi. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311) che l’opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., artt. 644 c.p.c. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) (in tal senso, v. Cass., 15 giugno 2015, n. 12333). Si è pertanto affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l’impossibilità, per l’Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l’accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395). Ne consegue che la censura, svolta in sede di giudizio di Cassazione, ed afferente unicamente alla questione della nullità della cartella opposta in quanto emessa in pendenza del giudizio di opposizione, ove non accompagnata da ulteriori censure relative alle statuizioni sul merito della pretesa azionata, è carente di interesse e, quindi, inammissibile (in tal senso, Cass. n. 774/2015, cit.).

2. Con il secondo motivo la parte deduce la violazione delle stesse norme del codice di rito suindicate, cui aggiunge la denuncia di violazione del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, (in rubrica erroneamente indicato L. n. 225 del 1999), e censura la statuizione nella parte in cui la Corte non avrebbe rilevato d’ufficio la prescrizione del credito dell’Inps limitatamente ai contributi relativi al periodo antecedente al quinquennio anteriore alla notifica della cartella.

2.1. Anche questo motivo deve ritenersi infondato, alla luce del precedente di questa Corte (Cass. 5/05/2003, n. 6807, che ancorchè non recente non risulta superato da successive pronunce e, in ogni caso, merita di essere condiviso) secondo cui, a differenza della mera dichiarazione del debito contributivo recata dal cosiddetto modello “DM 10/M”, la quale non configura un riconoscimento idoneo ad interrompere il corso della prescrizione ex art. 2944 c.c., il datore di lavoro che, presentando il citato modello, deduca, nell’ambito di un conguaglio, lo sgravio contributivo relativo ad un pregresso periodo del rapporto di lavoro, riconosce, attraverso la deduzione dello sgravio, l’esistenza del debito contributivo che dello sgravio è necessario presupposto; e tale riconoscimento è idoneo ad interrompere il corso della prescrizione del credito stesso.

Alla luce di queste considerazioni, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza. Nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi nei confronti della parte che non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4200,00, di cui Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e altri accessori di legge. Nulla sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2017

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