Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10645 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. PONTERIO CARLA – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27029-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE DE ROSE,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO

SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

e contro

S.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 473/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata l’08/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato non dovuti da S.O., i contributi previdenziali a valere sulla gestione commercianti, relativi ai redditi per l’anno 2008 derivanti dalla partecipazione in qualità di socio amministratore alla Società Vegor International s.r.l., essendo risultato pacifico il mancato svolgimento, da parte dell’appellato, di prestazioni lavorative all’interno della predetta società;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo;

S.O. è rimasto intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Inps contesta “Violazione e falsa applicazione della L. 14 novembre 1992, n. 438, art. 3 bis, di conversione, con modificazioni del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, e in connessione con questo della L. 2 agosto 1990, n. 233”;

l’istituto ricorrente lamenta l’erronea interpretazione, da parte del giudice dell’appello, delle norme che regolano la fattispecie, e rivendica la legittima rideterminazione del reddito imponibile in ragione della percezione, da parte del S., di un reddito d’impresa a titolo di partecipazione agli utili della società a responsabilità limitata di cui lo stesso era socio;

il motivo è infondato;

secondo il consolidato orientamento espresso da questa Corte, in tema d’iscrizione alla gestione commercianti, l’obbligo contributivo è subordinato alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell’amministratore;

pertanto, si è affermato che “…i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività, di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all’impresa, al netto dell’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l’elemento del lavoro personale, in coerenza con la “ratio” della disposizione normativa.” (Cass. n. 19273 del 2018; Cass. n. 10426 del 2018; Sez. Un. 17076 del 2011 e n. 3240 del 2010);

in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese del presente giudizio in favore della parte rimasta intimata;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. l, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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