Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10645 del 03/05/2010
Cassazione civile sez. I, 03/05/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 03/05/2010), n.10645
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
N.R. (c.f. (OMISSIS)), A.G. (c.f.
(OMISSIS)), A.V. (c.f. (OMISSIS)),
AU.GI. (c.f. (OMISSIS)), nella qualita’ di
eredi di A.S., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso 201Q la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
31/03/2007; n. 2407/06 R.G.A.D.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/01/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, N.R. + 3, quali eredi di A.S., impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Napoli 3-1-2007, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma in loro favore quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, compensazione delle spese giudiziali.
Non ha svolto attivita’ difensiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2 ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009). Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilita’ di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001, (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009).
Quanto al periodo eccedente la ragionevole durata, correttamente il Giudice a quo, l’ha determinata in anni sei (ricorso al TAR Campania del luglio 1997, ancora pendente all’atto del deposito del ricorso, ai sensi della L. n. 89 del 2001) determinando un danno morale per l’importo di Euro 6.570,00. Va invece accolto il presente ricorso in punto spese giudiziali. Secondo giurisprudenza ampiamente consolidata esula, dal sindacato di legittimita’ e rientra nel potere discrezionale del giudice del merito la valutazione sull’opportunita’ di compensare le spese in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., valutazione che dove peraltro essere sorretta da adeguata motivazione.
Al contrario, nella specie, del tutto erroneamente il giudice a quo ha compensato tali spese, riferendosi soltanto al comportamento della Presidenza del Consiglio che non si e’ costituita.
Puo’ decidersi nel merito.
Va condannata l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito che si liquidano come da dispositivo.
Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano per due terzi compensate e per un terzo poste a carico dell’Amministrazione.
PQM
LA CORTE Accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e liquida le spese del giudizio di merito in complessive Euro 1.500,00 di cui Euro 850,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; per il presente giudizio di legittimita’ compensa le spese tra le parti in ragione di due terzi e condanna l’Amministrazione al pagamento del restante un terzo, liquidandole per intero in Euro 400,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010