Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10644 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. I, 13/05/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 13/05/2011), n.10644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, LARGO BRINDISI 11, presso l’avvocato BOCCUCCIA ANTONIO, che

lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.C., P.M. in persona del PROCURATORE GENERALE

DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 132/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 29-5-1998, P.G. chiedeva pronunciarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con C.M.C..

Costituitosi il contraddittorio, la C. chiedeva assegno per sè.

Il Tribunale di Salerno, con sentenza in data 4-3-2004, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e condannava il P. a corrispondere alla C. assegno mensile di Euro 450,00.

Proponeva appello il P., chiedendo revocarsi l’assegno o in subordine ridursi il relativo importo.

Costituitosi il contraddittorio, la C. chiedeva rigettarsi l’appello.

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza in data 3 gennaio 2006, in parziale accoglimento dell’appello proposto, riduceva l’importo dell’assegno a carico del P. ad Euro 200,00 mensili.

Ricorre per cassazione il P., sulla base di due motivi.

Non si è costituita la controparte.

Il P. ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione della Legge Divorzio, art. 5, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 10; con il secondo, omessa valutazione delle risultanze processuali, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Non si ravvisa violazione alcuna di legge. Il Giudice a quo fa corretta applicazione dei presupposti di legge relativi all’assegno di divorzio e richiama la giurisprudenza consolidata di questa Corte, per cui l’inadeguatezza dei mezzi va rapportata al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. E, a tal proposito, il Giudice, in mancanza di prova sul punto, da parte del richiedente, può fare riferimento, quale elemento presuntivo di valutazione del pregresso tenore di vita, alla situazione economica delle parti (al riguardo, tra le altre, Cass. 13169/04).

Con motivazione congrua e non illogica, sulla base dell’istruttoria espletata, il giudice a quo ha esaminato in modo analitico e circostanziato le condizioni economiche delle parti, riferendosi in particolare alla C., non disoccupata, ma con un reddito da lavoro modesto, notevolmente inferiore a quello del P., e ha ritenuto che l’odierna intimata abbia diritto all’assegno. Ai fini della quantificazione di esso, la sentenza impugnata ha considerato vari elementi, tra cui, specificamente, la durata assai breve del matrimonio, l’indeterminato e indeterminabile contributo alla vita matrimoniale da parte della C. stessa, e, quanto al P., la necessità di questo di provvedere al mantenimento di un figlio nato da una convivenza more uxorio.

Considerando tutti questi elementi, che costituiscono oggetto di una valutazione di fatto, insuscettibile di controllo in questa sede, il Giudice a quo ha riditerminato l’importo dell’assegno nella modesta cifra mensile di Euro 200,00. Vanno pertanto rigettati, siccome infondati, i motivi proposti. Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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