Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10644 del 03/05/2010

Cassazione civile sez. I, 03/05/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 03/05/2010), n.10644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA SUD – BACINO MORO SANGRO SINELLO & TRIGNO

in

persona del Commissario Regionale pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 106, presso l’avvocato

BELLANTONI DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato TENAGLIA

PIERLUIGI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.R.;

– intimato-

e sul ricorso n. 27224/2004 proposto da:

F.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l’avvocato

MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CONORZIO BONIFICA SUD BACINO MORO SANGRO SINELLO TRIGNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 97/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 13/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo;

udito per il ricorrente l’Avvocato TENAGLIA;

udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato

ALBINI, con delega, che hanno confermato entrambi di rinunciare al

giudizio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO

che:

– il Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, rappresentato dall’avvocato Pierluigi Maria Tenaglia in forza di procura speciale appositamente rilasciata per atto pubblico, ricorrente principale, e l’ingegner F.R., ricorrente incidentale, hanno depositato in cancelleria una dichiarazione congiunta, con la quale ciascuna delle parti rinuncia al proprio ricorso e dichiara di accettare la rinuncia dell’altra;

in forza di tale dichiarazione il processo deve essere dichiarato estinto, e, stante l’accettazione di ciascuna delle parti alla rinuncia dell’altra, non v’e’ luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

Dichiara estinto il ricorso.

Cosi’ deciso a Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima della Corte suprema di cassazione, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010

 

 

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