Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10644 del 03/05/2010
Cassazione civile sez. I, 03/05/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 03/05/2010), n.10644
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA SUD – BACINO MORO SANGRO SINELLO & TRIGNO
in
persona del Commissario Regionale pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 106, presso l’avvocato
BELLANTONI DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato TENAGLIA
PIERLUIGI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
F.R.;
– intimato-
e sul ricorso n. 27224/2004 proposto da:
F.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l’avvocato
MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine
del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
CONORZIO BONIFICA SUD BACINO MORO SANGRO SINELLO TRIGNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 97/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 13/02/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/03/2010 dal Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo;
udito per il ricorrente l’Avvocato TENAGLIA;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato
ALBINI, con delega, che hanno confermato entrambi di rinunciare al
giudizio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso.
Fatto
PREMESSO IN FATTO E DIRITTO
che:
– il Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, rappresentato dall’avvocato Pierluigi Maria Tenaglia in forza di procura speciale appositamente rilasciata per atto pubblico, ricorrente principale, e l’ingegner F.R., ricorrente incidentale, hanno depositato in cancelleria una dichiarazione congiunta, con la quale ciascuna delle parti rinuncia al proprio ricorso e dichiara di accettare la rinuncia dell’altra;
in forza di tale dichiarazione il processo deve essere dichiarato estinto, e, stante l’accettazione di ciascuna delle parti alla rinuncia dell’altra, non v’e’ luogo a pronuncia sulle spese.
PQM
Dichiara estinto il ricorso.
Cosi’ deciso a Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima della Corte suprema di cassazione, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010