Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10643 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. I, 13/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 13/05/2011), n.10643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in Roma via Clitunno 51,

presso lo studio dell’avv.to Ongaro Franco che lo rappresenta e

difende, unitamente all’avvocato Tonetto Giancarlo, giusta procura

speciale a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliata in Roma via Firenze 25,

presso lo studio dell’avv.ta Macrina Elisabetta che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di Appello di Trieste, sezione seconda

civile, emesso il 25 novembre 2009, depositato il 13 gennaio 2010,

R.V.G. n. 702/09;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 19 aprile 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del cons. FUCCI Costantino che ha concluso

per la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

P.D. ha impugnato per cassazione il decreto della Corte di appello di Trieste menzionato in epigrafe con il quale è stato respinto il suo reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Gorizia che, in relazione alle sue migliorate condizioni economiche, ha statuito il suo obbligo di corrispondere alla ex coniuge S. P. la somma di Euro 500,00 mensili a titolo di assegno divorzile;

P.S. si è difesa con controricorso con il quale ha chiesto il rigetto dell’impugnazione proposta dal P.D.;

in data 30 marzo 2011 le parti e i loro difensori hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta con la quale attestano l’avvenuta definizione della lite in via transattiva con rinuncia da parte della P.S. alla domanda di assegno divorzile proposta al Tribunale di Gorizia;

ritenuto che, a seguito della rinuncia di P.S. alla domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile accettata dal ricorrente P.D., va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente caducazione del provvedimento del Tribunale di Gorizia confermato dalla Corte di appello di Trieste che aveva riconosciuto il diritto della P.S. a percepire un assegno divorzile di 500,00 Euro mensili; ritenuto che sussistono i presupposti di legge per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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