Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10643 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. I, 04/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 04/06/2020), n.10643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11329/2019 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte

di cassazione, difeso dall’avvocato Gostoli Rossella;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2062/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – D.F., cittadino della Costa d’Avorio, ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 3 ottobre 2018 con cui la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto, in conformità alla decisione della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un “atto di costituzione” finalizzato alla eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per illegittima e irragionevole valutazione negativa della credibilità del ricorrente della sua storia come narrata innanzi alla commissione.

Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, comma 1, lett. a), e art. . 8, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, giacchè la sentenza non concede lo stato di rifugiato e/o la protezione sussidiaria richiedente pur sottoposto alla pratica del matrimonio forzato che ne ha determinato la fuga.

Il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, laddove non concede il permesso di soggiorno per motivi umanitari non ritenendo, nel caso di specie, la sussistenza della vulnerabilità del richiedente sia sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti inalienabili in caso di rimpatrio forzato, sia sotto il profilo prognostico comparativo della situazione vissuta dal richiedente in Italia con quella che tornerebbe a vivere nel suo paese di origine.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – L’inammissibilità discende anzitutto dalla violazione del combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, dal momento che il ricorso non contiene una comprensibile esposizione sommaria dei fatti di causa, mancando di una narrazione organica e non frammentaria della vicenda che avrebbe determinato l’allontanamento dal paese di provenienza, come pure del contenuto delle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, dichiarazioni d’altronde neppure “localizzate”, come richiede la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475).

Anche a non voler limitare la verifica al solo paragrafo dedicato allo svolgimento del processo, poi, sta di fatto che dall’intera lettura del ricorso la vicenda che ha riguardato il D.F. risulta incomprensibile: si discorre di macumba, ma non si sa come questa possa aver interessato il richiedente e come possa aver provocato il suo espatrio; si parla di un matrimonio forzato, ma non si sa chi il richiedente avrebbe dovuto sposare e chi lo avrebbe forzato a tanto; si discorre ad un certo punto di aggressioni terroristiche, di un quadro persecutorio, di magia nera, di coalizione tra famiglie, non consentendo una precisa indicazione della causa della fuga del ricorrente.

2.2. – In ogni caso:

-) il primo motivo è inammissibile giacchè totalmente versato in fatto, in mancanza dell’individuazione dello specifico parametro normativo che il giudice avrebbe disapplicato per i fini della verifica di credibilità del richiedente;

-) il secondo motivo è inammissibile, oltre che per la stessa ragione, per il fatto che il giudizio di non credibilità del richiedente è ostativo, secondo la giurisprudenza conforme di questa Corte, all’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria nelle ipotesi contemplate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) mentre, con riguardo alla successiva lett. c) si tratta di censura volta a ribaltare la valutazione di merito eseguita dalla Corte territoriale, secondo cui dopo la cacciata e l’incriminazione dell’ex presidente, viene segnalata in Costa d’Avorio una progressiva normalizzazione, non risultano vendette indiscriminate del nuovo presidente ai danni di sostenitori di quello uscente e dei loro familiari, con una prognosi di assestamento e pacifica convivenza, in assenza, dunque, di una situazione di conflitto generalizzato;

-) il terzo motivo è inammissibile, quanto alla questione dell’integrazione del richiedente in Italia, giacchè ancora una volta diretto a capovolgere la valutazione di merito svolta dalla Corte d’appello, la quale ha fatto riferimento a due brevi rapporti di lavoro, il secondo per un solo trimestre, tali da non dimostrare l’effettiva integrazione nel tessuto sociale italiano; quanto alla circostanza che il richiedente sarebbe affetto da tubercolosi, è egli stesso a dichiarare che la malattia non è attualmente in atto, mancando di spiegare quali sarebbero le cure mediche di cui ha bisogno e perchè esse non potrebbero essergli somministrate nel paese di provenienza.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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