Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10642 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17953-2018 proposto da:

I.C., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato CARMELA LANDI;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VI ITORIO

EMANUELE II n. 154, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SPARANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALFONSO MANCINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 852/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda di F.M., titolare del centro estetico DIBI Center, diretta a sentir dichiarare non dovute in favore di I.C. somme arretrate a vario titolo derivanti dal rapporto di lavoro intercorso tra le parti;

la Corte territoriale ha ritenuto non raggiunta in giudizio la prova della subordinazione, avendo accertato che il centro estetico DIBI Center era un’associazione affiliata alle Acli (ente di promozione sportivo riconosciuto dal CONI), di cui I.C. risultava vicepresidente;

ha inoltre escluso il vincolo di subordinazione, avendo accertato che I.C. aveva sottoscritto una dichiarazione con la quale attestava di svolgere la propria attività all’interno del circolo in forma volontaria;

la cassazione della sentenza è domandata da I.C. sulla base di due motivi;

F.M. ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente denuncia “Nullità della sentenza per omessa comunicazione dei rinvii della causa disposti d’ufficio”; secondo la ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe comunicato il duplice rinvio dell’udienza del 5 maggio 2017, prima al 22 novembre e poi al 27 novembre 2017;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta “Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” per avere, il giudice di secondo grado, fatto cattivo governo delle prove testimoniali e documentali, sia quanto alla natura e alle modalità di svolgimento della prestazione resa dalla I. all’interno del DIBI Center, sia quanto al ruolo di vicepresidente dell’associazione della stessa e dell’affiliazione del centro estetico alla US ACLI;

il primo motivo è inammissibile;

la ricorrente non trascrive e non produce i verbali di udienza ove la Corte d’appello avrebbe disposto i rinvii che la ricorrente assume non esserle stati ritualmente comunicati;

in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

il secondo motivo è del pari inammissibile;

seguendo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la denuncia di erronea valutazione delle prove da parte del giudice del merito non è idonea a configurare il fatto storico decisivo cui fa riferimento l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella versione attualmente vigente;

a tal fine giova ribadire come “…nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Sez. Un. 8053 del 2014);

la formulazione della doglianza da parte della ricorrente finisce per denunciare non già l’omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale;

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 a titolo di compensi professionali, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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