Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10642 del 13/05/2011
Cassazione civile sez. I, 13/05/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10642
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA ANDREA DORIA 48, presso l’avvocato ABBATE FERDINANDO
EMILIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3816/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 17/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
01/03/2011 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato R. RODA, per delega, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. DOGLIOTTI: il relatore
chiede trattarsi il presente procedimento in camera di consiglio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
F.A. ha proposto, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., della sentenza di questa Corte 17-2-2009, n. 3816, in materia di equa riparazione per irragionevole durata di procedimento.
La predetta sentenza aveva omesso di pronunciarsi sulla decorrenza degli interessi dalla domanda e non dal decreto impugnato, nonostante ciò costituisse uno specifico capo di censura.
Non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio.
E’ stata svolta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: il relatore ha proposto la trattazione in camera di consiglio per manifesta fondatezza.
Questo Collegio ritiene di esprimere diverso avviso e di pronunciare comunque incamera di consiglio per manifesta infondatezza.
Secondo giurisprudenza consolidata ( per tutte, Cass. n. 17110 del 2010) i profili caratterizzanti l’esame del “fatto” di cui all’art. 391 bis c.p.c. vanno considerati con particolare rigore, per evitare che, attraverso il procedimento di revocazione, si instauri una sorta di “quarto grado” di giudizio. E, dunque, la viziata percezione, la supposizione errata della sussistenza o insussistenza del fatto dovrà necessariamente essere espressa e mai implicita, posto che in tal caso sussisterebbe piuttosto vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. In tal senso, ove l’errore del Giudice non sia frutto di un errata supposizione, direttamente desumibile dagli atti e documenti in causa, circa la sussistenza di un fatto decisivo e non contestato, ma di un’omessa percezione di tale fatto, essa non potrà integrare gli estremi dell’errore revocatorio, ricadendo, al contrario, nell’ambito di un’omessa valutazione dei fatti di causa, che sarebbe censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 5, se si riferisse a fatti sostanziali, ovvero ex art. 360 c.p.c., n. 4, ove si trattasse di fatti processuali.
Nella specie, è bensì vero che costituisce capo autonomo di censura del decreto della Corte d’Appello la questione della decorrenza degli interessi, ma nelle argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza in esame, non vi è alcun riferimento a tale questione: non è dato dunque ricostruire, al riguardo, l’iter logico della pronuncia.
Si tratta, all’evidenza, di vizio di motivazione, improponibile con il procedimento di revocazione.
Va dunque dichiarato inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011