Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10642 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. I, 04/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 04/06/2020), n.10642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9225/2019 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di

cassazione, difeso dall’avvocato Froldi Luca;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1597/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 02/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – M.S., cittadino del (OMISSIS) ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 2 agosto 2018 con cui la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto, in conformità al provvedimento della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi a scrivere ad un “atto di costituzione” finalizzato alla eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, censurando la sentenza impugnata perchè fondata sulle dichiarazioni del richiedente in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale, in violazione del dovere di cooperazione istruttoria.

Il secondo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), censurando la sentenza impugnata, laddove aveva disatteso la domanda di protezione sussidiaria ai sensi della norma invocata, nonostante il (OMISSIS) soffra “di gravi carenze in termini di democrazie e di rispetto dei diritti umani”, protezione sussidiaria riconosciuta, secondo il ricorrente, da numerosi provvedimenti di merito.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Esso è difatti incomprensibile per il difetto dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6 giacchè manca di identificare, nell’esposizione sommaria dei fatti di causa, la vicenda sostanziale oggetto del contendere, nè “localizza”, e tantomeno descrive contenutisticamente, i documenti su cui il ricorso si fonda, anzitutto il verbale dell’audizione dinanzi alla Commissione territoriale, ove probabilmente detta vicenda potrebbe essere stata almeno approssimativamente descritta.

Esordisce lo svolgimento del processo con l’affermazione che il ricorrente “proviene dal (OMISSIS)”, ma non accenna neppure lontanamente alle ragioni che lo avrebbero indotto ad allontanarsi da quel Paese, nè dette ragioni sono poi esplicitate nel corpo dei motivi. Ed è chiaro che la Corte non è in grado di verificare nè se il giudice di merito sia venuto meno al proprio dovere di cooperazione istruttoria, nè se abbia errato nel denegare la protezione sussidiaria sotto l’aspetto indicato.

A ciò si aggiunge che entrambi i motivi sono della più totale genericità, giacchè, quanto al primo, non è dato comprendere quali sono gli approfondimenti istruttori che i giudici di merito avrebbero omesso di effettuare, e, quanto al secondo, vengono soltanto richiamate talune sentenze di merito, delle quali, peraltro, questa Corte, nulla sa.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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