Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10642 del 03/05/2010

Cassazione civile sez. I, 03/05/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 03/05/2010), n.10642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – est. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.F. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositate il

21/12/2005; n. 53031/04 R.G.A.D.;

udito per la ricorrente l’Avvocato RODA RANIERI (con delega) che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che chiede a cotesta Sezione della Suprema Corte di

voler accogliere il primo motivo del ricorso in oggetto, per quanto

di ragione;

Il P.G. Cons. RUSSO L. A. si riporta alle conclusioni del suo

ufficio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato nel gennaio 1998 D.F. chiedeva al TAR del Lazio l’accertamento del proprio diritto alla restituzione, da parte della competente amministrazione, della quota di contributi versati in eccedenza, nel periodo luglio 1980 – dicembre 1981, agli enti di previdenza ed ai fondi integrativi, presso cui la stessa era assicurata prima di transitare alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale. Pur essendo stata proposta istanza di prelievo l’udienza di discussione era stata fissata all’1.12.04, ma in tale data la causa non era stata decisa.

Ritenendo che detta causa si fosse protratta per un tempo eccessivo in violazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU, la D. chiedeva alla Corte d’Appello di Roma l’equa riparazione per i danni non patrimoniali subiti, quantificandoli in Euro 7.000,00, oltre interessi e rivalutazione.

Detta Corte, osservato che il periodo di durata non ragionevole era di anni quattro e mesi nove, condannava la convenuta Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di Euro 3.500,00, oltre interessi legali dalla data del decreto, nonche’ al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 580,000 per onorari, con distrazione a favore deLl’avvocato antistatario.

Avverso detto decreto D.F. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. L’intimata Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e della L. n. 89 del 2001, art. 1 per non avere il giudice a quo liquidato l’indennizzo tenendo conto dell’intera durata del processo e per avere liquidato, a titolo di indennizzo, per una controversia di lavoro una somma inferiore alle liquidazioni stabilite in casi analoghi dalla Corte Europea di Strasburgo.

Con il secondo motivo si duole di una liquidazione delle spese giudiziali inferiori a quanto previsto dalle tariffe professionali.

Il primo motivo di ricorso e’ infondato.

Se la modesta entita’ della posta in gioco non e’ motivo sufficiente per escludere l’esistenza di conseguenze pregiudizievoli per il ricorrente (cfr. per tutte Cass. sez. un. n. 1339 del 2004 ; Cass. n. 19029 del 2005), atteso che secondo la CEDU e la citata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 la durata irragionevole del processo arreca normalmente alle parti sofferenze di carattere psicologico sufficienti a giustificare la liquidazione di un danno non patrimoniale, tuttavia la entita’ della posta in gioco acquista rilevanza al fine di modulare l’entita’ del risarcimento. Cio’ posto, al fine di determinare l’entita’ del risarcimento, vengono in considerazione: la durata eccessiva del processo presupposto, che, nel caso di specie,e’ stata determinata dal giudice a quo, con motivazione ineccepibile, in quattro anni e nove mesi; i parametri minimi sanciti dalla CEDU di quantificazione dell’equo indennizzo, indicati in Euro 1.000,00 – 1.500,00 per ogni anno di ritardo, parametri che non possono essere ignorati dal giudice nazionale, pur conservando questo un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purche’ in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte (cfr. per tutte Cass. sez.un. n. 1340 del 2004, nella quale si e’ affermato che tale regola di conformazione, inerendo ai rapporti della citata L. n. 89 del 2001 e la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo ed essendo espressione dell’obbligo del giudice nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione ed alla giurisprudenza di Strasburgo, ha natura giuridica, onde il mancato rispetto di essa da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge, denunziabile dinanzi alla Corte di Cassazione).

In base a quanto su esposto deve ritenersi che il giudice a quo ha correttamente liquidato al ricorrente, a titolo di danno morale per il periodo summenzionato di durata da ritenersi irragionevole, la somma di Euro 3.500,00, applicando un parametro minimo di poco inferiore a quello indicato dalla CEDU, dato il modesto valore della causa presupposta, per ogni anno di durata irragionevole, senza riconoscimento, per la stessa ragione, del bonus di Euro 2000,00.

Ne’ va presa in considerazione, al fine della liquidazione del danno, l’intera durata del processo, come invece vorrebbe la ricorrente, atteso che il giudice nazionale e’ tenuto ad applicare le norme dello Stato e, quindi, il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), il quale prevede che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, deve aversi riguardo al solo periodo eccedente il termine ragionevole di durata e non all’intero periodo di durata del processo presupposto (cfr. in tal senso Cass. 1403 del 2008; Cass. n. 1354 del 2008).

Pertanto la richiesta di un maggiore indennizzo devesi ritenere infondata.

Il ricorso deve essere accolto, invece, per quanto riguarda la censura relativa alla richiesta della decorrenza degli interessi dalla domanda, essendo stati riconosciuti erroneamente dal momento del decreto, ed alla liquidazione delle spese giudiziali, non essendosi il giudice a quo attenuto a quanto previsto dalla tariffa giudiziale.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto nei limiti su precisati, il decreto impugnato deve essere cassato, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare a D.F. gli interessi, sulla somma, liquidatale a titolo di indennizzo, a partire dal momento della domanda giudiziale e, a titolo di rimborso spese processuali del giudizio dinanzi alla Corte d’Appello, la somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

L’accoglimento del ricorso nei limiti su indicati comporta il pagamento a favore della ricorrente anche delle spese del giudizio di legittimita’, che appare giusto compensare nella misura di un mezzo, gravando l’amministrazione del residuo mezzo, spese che per l’intero determina in Euro 1.100,00, di cui Euro 70,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte, sia per il giudizio di merito che per quello di legittimita’, a favore del difensore avv. Abbate antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere alla parte ricorrente gli interessi legali, sulla somma liquidatale dalla domanda, nonche’ le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte a favore dell’avv. Abbate antistatario;

che compensa in misura di un mezzo per il giudizio di legittimita’, gravando l’amministrazione del residuo mezzo e che determina per intero in Euro 1.100,00, di cui Euro 70,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte a favore dell’avv. Abbate antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010

 

 

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