Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10642 del 02/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/05/2017, (ud. 31/01/2017, dep.02/05/2017),  n. 10642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27928-2015 proposto da:

BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA AVENTINA 3/A, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO

CASULLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PIETRO ICHINO, GUGLIELMO BURRAGATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.L.U.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO PROIETTI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato TIZIANO ADELASCO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonchè da: ricorso successivo senza N.R.G.:

S.L.U.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO PROIETTI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato TIZIANO ADELASCO, giusta delega in atti;

– ricorrente successivo –

contro

BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA AVENTINA 3/A, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO

CASULLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PIETRO ICHINO, GUGLIELMO BURRAGATO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 899/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/10/2015 R.G.N. 882/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi;

udito l’Avvocato FEDERICO GHERA per delega Avvocato GUGLIELMO

BURRAGATO;

udito l’Avvocato TIZIANO ADELASCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1810/15 il Tribunale di Milano dichiarava illegittimo perchè tardivo il licenziamento per giusta causa intimato in via disciplinare il 7.11.13 da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nei confronti di S.L.U.F. e, dichiarato risolto il rapporto, condannava la società a pagare al lavoratore la somma di Euro 33.006,89 a titolo di indennità L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 18, comma 6.

2. Con sentenza pubblicata il 6.10.15 la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa riqualificazione del licenziamento come licenziamento per giustificato motivo soggettivo, condannava la società a pagare l’ulteriore importo di Euro 20.590,06 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e confermava nel resto le statuizioni di prime cure.

3. Per la cassazione della sentenza ricorrono Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (affidandosi a due motivi) e S.L.U.F. (per un solo motivo). Entrambe le parti depositano controricorso con cui resistono all’avversa impugnazione, nonchè memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve qualificarsi come ricorso principale, vista la priorità di notifica (cfr., per tutte e da ultimo, Cass. n. 2516/16), quello di S.L.U.F. e come incidentale quello proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Per l’effetto, legittimato alla proposizione di separato controricorso per resistere all’avversa impugnazione incidentale deve ritenersi il solo ricorrente principale.

2. Con unico motivo di ricorso S.L.U.F. denuncia violazione e falsa appliazione dell’art. 72, comma 4, e allegato 6 e art. 71, lett. c) c.c.n.l. 8.12.07 per i quadri direttivi dipendenti da aziende di credito, nonchè dell’art. 2118 c.c., comma 2, e L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 6, , nella parte in cui la sentenza impugnata ha liquidato l’indennità sostitutiva del preavviso in soli Euro 20.590,06 anzichè in Euro 37.722,16 pari ad 8 mensilità dell’ultima retribuzione, come invece sarebbe spettato considerata l’anzianità del dipendente, superiore a 15 anni.

3. Il primo motivo del ricorso di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la sentenza confermato la tardività del licenziamento disciplinare nonostante che, in realtà, esso sia stato irrogato nel momento in cui la società ha avuto concreta conoscenza (e non mera astratta percettibilità o conoscibilità) dei fatti; sostiene la ricorrente incidentale che contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito – tale momento deve individuarsi non già allorquando, il (OMISSIS), alla società è pervenuta la denuncia di una correntista, ma all’esito della lunga e complessa indagine interna, conclusasi solo nell’aprile 2013, che ha fatto emergere tutte le irregolarità commesse dal S..

Il secondo motivo denuncia, in subordine, violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, comma 6, della L. n. 604 del 1966, art. 3 e dell’art. 2119 c.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la sentenza impugnata cumulato l’indennità risarcitoria di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 6, e l’indennità sostitutiva del preavviso e per aver ritenuto che il ritardo nell’intimare un licenziamento disciplinare possa trasformare in giustificato motivo soggettivo quella che ontologicamente è una giusta causa di recesso.

4. Per esigenze di priorità logico-espositiva va inizialmente esaminato il primo motivo del ricorso di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che si rivela infondato.

La giurisprudenza di questa S.C. ha più volte precisato che, ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l’esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova è a carico del datore di lavoro (cfr., ex aliis, Cass. n. 4724/14; Cass. n. 7410/10).

Il principio dell’immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall’altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore – in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni di correttezza e buona fede – sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile (cfr., ex aliis, Cass. n. 13167/09).

Sempre alla luce della giurisprudenza di questa S.C., il criterio dell’immediatezza va inteso in senso relativo, poichè si deve tener conto delle ragioni che possono far ritardare la contestazione, tra cui il tempo necessario per l’espletamento delle indagini dirette all’accertamento dei fatti e la complessità dell’organizzazione aziendale; la valutazione in proposito è riservata al giudice di merito (cfr., per tutte e da ultimo, Cass. n. 1248/16 e Cass. n. 281/16).

Nel caso di specie la sentenza impugnata ha, con accertamento di fatto non surrogabile in sede di legittimità, rilevato che il nucleo essenziale dei fatti poi oggetto di contestazione erano già conosciuti dalla società almeno dal 2011 e che la società medesima non ha provato la necessità degli ulteriori approfondimenti ispettivi, prova di cui era onerata.

Per il resto le ulteriori argomentazioni svolte in ricorso sostanzialmente sollecitano, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinchè se ne fornisca un diverso apprezzamento.

Si tratta di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass. S.U. n. 8053/14) sostanziali censure ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, a monte non consentite dall’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa la ritenuta tardività della contestazione disciplinare.

5. E’ altresì infondato il secondo motivo del ricorso incidentale, sia pure correggendosi nei sensi che seguono (ex art. 384 c.p.c., u.c.), la motivazione resa dalla sentenza impugnata.

I requisiti affinchè al dipendente licenziato spetti l’indennità sostitutiva del preavviso sono: a) recesso dal rapporto effettuato senza preavviso dal datore di lavoro; b) assenza di giusta causa.

Entrambi sussistono nel caso in oggetto.

Esiste il primo perchè, premesso che è pacifico che si è trattato d’un licenziamento senza preavviso, una volta applicata la tutela meramente indennitaria di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento medesimo.

Dunque, al lavoratore non è stato dato preavviso, nè la risoluzione del rapporto è stata in qualche modo posticipata rispetto alla data di intimazione del licenziamento, che resta un licenziamento in tronco.

Sussiste altresì il secondo requisito, poichè la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 importa l’impossibilità, per il datore di lavoro, di far valere l’eventuale giusta causa di recesso che pur poteva, in ipotesi, essere ravvisabile.

Valga a riguardo l’insegnamento maturato fin da Cass. S.U. n. 4844/94 (e sempre seguito dalle successive pronunce della Corte): il licenziamento disciplinare intimato senza la previa osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall’art. 7 cit. non è nullo, ma soltanto ingiustificato, nel senso che il comportamento addebitato al dipendente, ma non ritualmente fatto valere attraverso quel procedimento, non può, quand’anche effettivamente sussistente e rispondente alla nozione di giusta causa o giustificato motivo, essere addotto dal datore di lavoro per sottrarsi all’operatività della tutela (reale o meramente obbligatoria) apprestata dall’ordinamento nelle diverse situazioni o all’onere del preavviso ex art. 2118 c.c..

Quanto al cumulo di indennità ex art. 18, comma 6, cit. e di indennità sostitutiva del preavviso, esso spetta in ogni caso di tutela meramente indennitaria (e non reintegratoria) prevista a fronte d’un licenziamento illegittimo.

In ciò la tutela indennitaria di cui all’art. 18, comma 6, cit. (applicata nel caso di specie) sostanzialmente non si distingue (se non per la mancanza dell’alternativa della riassunzione) da quella prevista dalla L. n. 604 del 1966, art. 8 di guisa che, in virtù di consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n. 23710/15; Cass. n. 22127/06; Cass. n. 13732/06; Cass. n. 13380/06), al lavoratore spettano entrambe le indennità in tutti i casi in cui il licenziamento, ancorchè ingiustificato, abbia comunque determinato l’estinzione del rapporto.

Entrambe possono coesistere, non essendo tra loro contraddittorie (diverso è il caso di tutela reintegratoria, che ripristinando il rapporto non ammette indennità sostitutiva del preavviso).

Nè può supporsi una sorta di duplicazione di trattamento economico, diversa essendone la ratio: l’una mira a ristorare il lavoratore del disagio conseguente alla necessità di reperire nuova occupazione il secondo,, mentre l’altra è una penale determinata dal legislatore a fronte dell’illegittimo recesso (v. Cass. n. 13732/06, cit.).

6. Il ricorso principale di S.L.U.F. tutto incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 72, comma 4, e allegato 6 e 71 lett. c) c.c.n.l. 8.12.07 per i quadri direttivi dipendenti da aziende di credito – è improcedibile per mancata produzione, nel testo integrale, del c.c.n.l. medesimo.

Invero, per costante giurisprudenza (cfr., ex aliis, Cass. n. 4350/15; Cass. n. 2143/2011; Cass. 15.10.10 n. 21358; Cass. S.U. 23.9.10 n. 20075; Cass. 13.5.10 n. 11614), nel giudizio di cassazione l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – è soddisfatto solo con la produzione del testo integrale della fonte convenzionale, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c..

Nè a tal fine basta la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui tale atto sia stato eventualmente depositato, essendo altresì necessario che in ricorso se ne indichi la precisa collocazione nell’incarto processuale (v., ex aliis, Cass. n. 27228/14), il che nel caso in esame non è avvenuto.

7. In conclusione, entrambi i ricorsi sono da rigettarsi, il che consiglia di compensare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

rigetta i ricorsi e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2017

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