Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10641 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37041-2019 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI QUATTRO

VENTI 166, presso lo studio dell’avvocato GASPARE SALERNO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CHERUBINA

CIRIELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANGELO GUADAGNINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 18707/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata l’11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di Cassazione, con sentenza n. 18707 del 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto da L.F. nei confronti dell’INPS, confermando la sentenza d’appello che, al pari della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda del predetto di revisione dei procedimenti disciplinari di cui alle sospensioni dal servizio del 11.5.1993 e dell’1.7.1996 e di condanna dell’Istituto al risarcimento dei danni;

2. la statuizione di inammissibilità dei tre motivi di ricorso è stata adottata da questa Corte con la citata sentenza n. 18707 in ragione del mancato rispetto degli oneri di trascrizione e deposito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, della novità delle questioni sollevate, della attinenza delle stesse alle valutazioni di merito;

2. avverso tale sentenza L.F. ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.;

3. l’Inps ha depositato procura speciale e successivamente memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. che, in mancanza di controricorso, deve considerarsi inammissibile (v. Cass. n. 10813 del 2019; n. 23921 del 2020);

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. il ricorso in esame ha ad oggetto la “domanda di correzione o di revocazione della sentenza n. 18707 – RG. n. 11043/14 depositata l’11.7.19 e non notificata”; queste le conclusioni formulate: “voglia l’Ecc. Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro, in sede di correzione ex art. 391 bis, decidere per la correzione con ordinanza se valutato il fatto contestato come errore materiale o con rinvio alla pubblica udienza in caso di consentita revocazione, sì da statuire che alla data del procedimento del 25.7.08 anno 2006 – 2008 L. n. 97 del 2001, ex art. 4, comma 2 l’INPS non aveva legittimazione attiva nè tantomeno competenza essendo il L. in pensione dal 1997 e che conseguentemente la decisione n. 9061/12 della Corte d’appello di Roma poteva essere impugnata per cassazione”;

6. il ricorso è inammissibile;

7. l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a determinare la revocazione delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di sussunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo; in altri termini, l’errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, ma non può tradursi in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (fra le tante Cass., Sez. un., 11/04/2018, n. 8984; Cass. Sez. Un. 27/12/2017, n. 30994; Cass. 28/7/2017, n. 18899; Cass. Sez.Un., 23/12/2009, n. 27218); si è precisato che l’errore revocatorio è configurabile rispetto alle sentenze della Corte di Cassazione solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo (Cass. n. 3760/18; n. 3365/09; n. 5076/08);

14. nessuno di questi requisiti ricorre nella fattispecie in esame in cui il ricorso, lungi dall’evidenziare errori percettivi su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, ripercorre una serie di accadimenti e di vicende processuali in maniera del tutto slegata dalla sentenza di cui si chiede la correzione o la revocazione;

15. questa Corte ha precisato che la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione è configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo (cfr. Cass. 3760/18), circostanza certamente non realizzata nel caso di specie in cui è stata adottata una statuizione di inammissibilità di tutti i motivi di impugnazione per difetto di specificità ed autosufficienza;

16. nè si comprende quale sarebbe l’errore materiale emendabile con la procedura di correzione;

17. da tali considerazioni discende l’inammissibilità del ricorso;

18. non vi è luogo a pronunciare sulle spese poichè l’Inps non ha svolto difese;

19. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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