Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10641 del 02/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/05/2017, (ud. 31/01/2017, dep.02/05/2017),  n. 10641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25962-2014 proposto da:

G.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE VERSACE,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE PELLEGRINO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

CO.NA.TE.CO. Consorzio Napoletano Terminal Containers S.p.a. P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso

lo studio dell’avvocato PIERFRANCESCO LUCENTE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALBERTO CINQUEGRANA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8869/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/04/2014 R.G.N. 10291/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. MANNA ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato RAFFAELE PELLEGRINO;

udito l’Avvocato ALBERTO CINQUEGRANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 28.4.14 la Corte d’appello di Napoli, in totale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato illegittimo – per mancanza del requisito della proporzionalità tra infrazione e sanzione – il licenziamento disciplinare intimato, il (OMISSIS) da Co.Na.Te.Co. S.p.A. nei, confronti di G.A., rigettava la domanda di quest’ultimo intesa ad ottenere la reintegra nel posto di lavoro.

2. Il licenziamento era stato intimato perchè il dipendente, durante un’assenza per malattia, si era dato in piscina a giochi e passatempi incompatibili con la malattia medesima (otite), sicchè la società lo aveva licenziato per aver simulato l’infermità o comunque per essersi comportato in modo tale da pregiudicare o ritardare la guarigione e, quindi, il rientro al lavoro.

3. La Corte territoriale, espressamente escluso il primo profilo della contestazione disciplinare, accoglieva il secondo, che qualificava come grave lesione dell’elemento fiduciario, passibile di licenziamento per giusta causa.

4. Per la cassazione della sentenza ricorre G.A. affidandosi a tre motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

5. Co.Na.Te.Co. S.p.A. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33 c.c.n.l. porti, nella parte in cui la sentenza impugnata ha respinto l’eccezione di tardività del licenziamento in quanto adottato dopo dieci giorni dalla scadenza del termine concesso al lavoratore per presentare le proprie giustificazioni, come previsto dalla citata clausola contrattuale.

1.2. Il motivo è improcedibile perchè in esso si lamenta violazione o falsa applicazione d’una clausola del C.C.N.L. porti senza che, però, il ricorso ne produca il testo integrale.

Invero, per costante giurisprudenza (cfr., ex aliis, Cass. n. 4350/15; Cass. n. 2143/2011; Cass. 15.10.10 n. 21358; Cass. S.U. 23.9.10 n. 20075; Cass. 13.5.10 n. 11614), nel giudizio di cassazione l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – è soddisfatto solo con la produzione del testo integrale della fonte convenzionale, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c..

Nè a tal fine basterebbe la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui tale atto sia stato eventualmente depositato, essendo altresì necessario che in ricorso se ne indichi la precisa collocazione nell’incarto processuale (v., ex aliis, Cass. n. 27228/14), il che nel caso in esame non è avvenuto.

2.1. Il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto essersi svolto ritualmente il procedimento disciplinare nonostante che la contestazione disciplinare fosse stata notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario.

2.2. Il motivo è infondato.

La contestazione disciplinare non è un atto processuale, sicchè non deve essere notificato nella forme previste dal codice di rito (forme che comunque consentono la notifica ex art. 140 c.p.c., senza che sia insipensabile una consegna a mani proprie).

Avendo la contestazione disciplinare natura di atto unilaterale recettizio, ex art. 1335 c.c., si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia, il che l’odierno ricorrente non ha dimostrato.

3.1. Con il terzo motivo ci si duole di vizio di motivazione circa la sussistenza di giusta causa di licenziamento e di proporzionalità tra infrazione e sanzione e comunque di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2119 e 2106 c.c., dell’art. 34 C.C.N.L. porti e di omesso esame d’un fatto decisivo.

3.2. Il motivo per un verso (quello concernente un preteso vizio di motivazione o di omesso esame circa un fatto decisivo) sostanzialmente si rivela una mera sollecitazione affinchè il materiale istruttorio venga rivisitato da questa S.C., operazione non consentita in sede di legittimità, mentre per l’altro – che ruota tutto intorno all’interpretazione da dare all’art. 34 c.c.n.l. porti, con conseguente ipotizzata violazione degli artt. 2119 e 2106 c.c., – è improcedibile per le stesse ragioni già esposte nel paragrafo che precede sub 1.2.

4.1. In conclusione, il ricorso è da rigettare. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2017

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