Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10640 del 07/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10640 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Italsea s.n.c. di Cinelli Daniele & C., in persona del legale rapp.te pro tempore,– Intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana
n.66/31/10

depositata il 28/5//2010

;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 28/2/2013 dal
Dott. Marcello Iacobe l l i s;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Basile;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da

Italsea s.n.c. di Cinelli Daniele & C., contro l’Agenzia

delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello
proposto dalla Agenzia
aveva accolto

contro la sentenza della CTP di Firenze n. 190/15/2007 che

il ricorso del contribuente

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 18912/11

avverso la cartella di pagamento n.

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 07/05/2013

04120070004792419 per Iva 2002. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis
c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del
28/2/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo
alla relazione.

Con unico motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 9 bis della L. 282/2002 laddove la CTR ha ritenuto perfezionato il condono di cui alla L. 289/2002 anche in assenza
dell’integrale pagamento delle rate.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte ( Cass. 20745/2010;
Sez. 5, Sentenza n. 19546 del 23/09/2011) secondo cui il condono previsto all’art. 9 bis della
legge n. 289 del 2002, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti
delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza

aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli arti. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del
2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento
straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla determinazione del “quantum”,
esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai
sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite
pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non
segua l’adempimento delle successive.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettato il ricorso proposto dalla
società avverso la cartella di pagamento n. 04120070004792419 per Iva 2002
La controversa interpretazione della normativa giustifica la compensazione delle spese del
merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione
P.Q.M.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 18912/11

Ordinanza pag. 2

Motivi della decisione

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il
ricorso proposto dalla società avverso la cartella di pagamento n. 04120070004792419 per
Iva 2002 , compensando tra le parti le spese del merito e dichiarando irripetibili quelle del

giudizio di cassazione
Il residente
icala

Così deciso in Roma, 28/2/2013

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