Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10640 del 03/05/2010

Cassazione civile sez. I, 03/05/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 03/05/2010), n.10640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – est. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.R. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FERRANTE MARIANO giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

03/01/2006; n. 52180/04 R.G.A.D.;

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO

Libertino Alberto che chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di

consiglio accolga per quanto di ragione il ricorso per manifesta

fondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.R., adducendo la violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo per la non ragionevole durata di una causa promossa contro l’INPS in data 17.12.1999 dinanzi al Pretore di Nola, al fine di ottenere la differenza di quanto percepito e quanto spettantele per la indennita’ di disoccupazione agricola, oltre rivalutazione e interessi, e decisa con sentenza 16.12.2003, conveniva il Ministero della Giustizia dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, chiedendone la condanna, a titolo di equa riparazione per il ristoro del danno non patrimoniale, nella misura di Euro 5.250,00.

La Corte di merito, ritenuto che detto processo avesse superato per anni due la durata ragionevole, condannava l’amministrazione convenuta al pagamento, a titolo di equa riparazione, di Euro 1.000,00, nonche’ al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 800,00.

Avverso detto decreto V.R. ha proposto ricorso per Cassazione, cui il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi di ricorso la ricorrente censura il decreto impugnato, per essersi il giudice a quo discostato irragionevolmente dai parametri CEDU, avendo la Corte Europea stabilito che spetta, per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, l’indennizzo da 1.000,00 a 1.500,00 Euro per ogni anno di ritardo ed un bonus di Euro 2.000,00 se la posta in gioco e’ considerevole.

Censura inoltre il decreto impugnato per avere, nella liquidazione delle spese processuali, violato quanto previsto dalle tabelle professionali. Il ricorso e’ fondato nei limiti di seguito precisati.

Questa Suprema Corte ha affermato che i parametri minimi sanciti dalla CEDU non possono essere ignorati dal giudice nazionale, pur conservando questo un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purche’ in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte (cfr. Cass. n. 1340 del 2004, resa a sezioni unite).

Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale devesi fondatamente ritenere che, nel caso che ne occupa, liquidando Euro 500,00 per ogni anno eccedente la ragionevole durata (di due anni) il giudice a quo si e’ discostato in misura eccessiva ed ingiustificata dai parametri CEDU, atteso che, tenuto conto della modestia della posta in gioco, considerati i parametri minimi indicati dalla CEDU non appare ragionevole scendere a meno di Euro 750,00 per ogni anno di durata eccessiva del processo.

Pertanto, tenendo conto del complessivo periodo di ritardo (due anni) va liquidata alla ricorrente, a titolo di equo indennizzo, la somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), con gli interessi legali dalla domanda.

Il decreto impugnato ha violato, altresi’, tenuto conto della natura del processo, quanto previsto dalla tariffa professionale.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto ed il decreto impugnato deve essere cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, condannando il Ministero della giustizia al pagamento a favore della ricorrente, a titolo di equa riparazione per il ristoro del danno non patrimoniale, della somma di Euro 1.500,00, con gli interessi legali dalla domanda.

Conseguentemente la amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese giudiziali dell’intero processo, che appare giusto liquidare come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 1.500,00 per indennizzo, con gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 310,00 per diritti ed Euro 480,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte a favore dell’avv. Mariano Ferrante antistatario; che compensa in misura di un mezzo per il giudizio di legittimita’, gravando l’amministrazione del residuo mezzo e che determina per l’intero in Euro 600,00, di cui Euro 70,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte a favore dell’avv. Mariano Ferrante antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010

 

 

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