Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1064 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29814-2018 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEODOSIO

MACROBIO 3, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NICCOLINI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI BORSETTO;

– ricorrente –

contro

BANCO BPM SPA, in persona del Procuratore pro tempore, domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALBERTO ZORZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1723/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore, Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Venezia ha riformato parzialmente la sentenza con cui il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato inefficaci, ex art. 67 L.Fall., comma 2, le rimesse affluite nel semestre antecedente il fallimento sul conto corrente bancario e sul conto titoli intrattenuti dalla (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione presso la Banca Popolare di Verona, S. Geminiano e S. Prospero S.p.a. (poi incorporata dal Banco Popolare Società Cooperativa, ora Banco BPM S.p.a.) che ne avevano ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione debitoria;

1.1. per quanto rileva in questa sede, la Corte d’appello ha ritenuto applicabile il limite di cui all’art. 70 L.Fall., comma 3 (c.d. “criterio del differenziale”, ispirato alla c.d. “teoria del massimo scoperto”), negato invece dal tribunale trattandosi di fallimento dichiarato il 09/06/2006, prima dell’entrata in vigore (01/01/2008) della modifica del predetto comma ad opera del D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 4, comma 5;

1.2. il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione, corredato da memoria, cui la Banca ha resistito con controricorso;

1.3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 70 L.Fall., comma 3, come novellato dal D.Lgs. n. 169 del 2007 in relazione alla disciplina transitoria di cui al D.Lgs. n. 35 del 2005, art. 2, comma 2, ed all’art. 11 preleggi, contestando la ritenuta portata interpretativa (piuttosto che innovativa) dell’inserimento nell’art. 70 L.Fall., comma 3, ad opera della novella del 2007, della frase “(atti estintivi di) posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque”, prima dell’espressione “rapporti continuativi o reiterati”, già presente nella novella del 2005;

3. il ricorso è infondato, avendo questa Corte chiarito che hanno natura innovativa solo le modifiche apportate all’istituto della revocatoria fallimentare – e, in particolare, all’art. 70 L.Fall. – dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 2, convertito dalla L. n. 80 del 2005, conseguentemente applicabili solo alle azioni revocatorie proposte nell’ambito di procedure concorsuali aperte dal 17 marzo 2005, data di entrata in vigore del D.L. n. 35 del 2005 (Cass. 24868/2015, 5962/2008, 5346/2008), mentre ha natura d’interpretazione autentica la successiva integrazione dell’art. 70 L.Fall. ad opera del D.Lgs. n. 169 del 2007, rispetto all’originaria previsione della più generale categoria dei “rapporti continuativi o reiterati” (Cass. 20834/2010);

4. segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020).

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

 

 

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