Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1064 del 20/01/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 1064 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

Data pubblicazione: 20/01/2014

SENTENZA
sul ricorso 6571-2011 proposto da:
STEFANO BENCI

yr

atto notaio Mattia Condemi di Parma

del 17.1.2011 – rep. 18.208), MASSIMO BOBBIO (per atto
notaio Andrea Fusaro di Genova e Chiavari del
19.1.2011 – rep.

37617),

ROBERTO BOSIO (per atto

notaio Giulio Biino di Torino e Pinerolo del 21.1.2011
2013
7224

rep. 28910), GIAMPIERO CEROTTI (per atto notaio
Giorgio Olivieri di Forlì

e Rimini del 26.1.2011 –

rep. 53904), MASSIMO ALESSANDRO COSCIA (per atto
notaio Marco Lanzavecchia di Alessandria, Acqui Terme
e Tortona del 25.1.2011 – rep. 31120), MARIA LINA
FILIPPI (per atto notaio Domenico Rossi di Savona in

4

data

15.2.2011

rep.

105871),

ENRICO GIORGIO

MAESTRIPIERI (per atto notaio Matteo Béranger di
Genova e Chiavari del 25.1.2011 – rep. 1765), GERMANO
MAROTTI (per atto notaio Piero Bagnasco di Asti, in
data 27.1.2011 – rep. 140861), PAOLA GIUSEPPINA MONTI

Acqui Terme e Tortona, del 2.2.2011 – rep. 164.076),
GABRIELLA NAPOLI (per atto notaio Pierluigi Cignetti
di Iverea dell’1.2.2011 – rep. 208068), DOMENICO PINI
(per atto notaio Alessandra Bianchi di La Spezia e
Massa del 24.1.2011 – rep. 124652), CARLA GIULIA
REBOLINO (per atto notaio Marco Jommi di Genova e
Chiavari, in data 24.1.2011 – rep. 84030), PIER LUIGI
SCHIROSA (per atto notaio Marco Galante di Matera, i n
data 17.2.2011 – rep. 6642), NICOLA SPARANO (per atto
notaio Manlio Pitzorno di Sassari, Nuoro e Tempio
Pusania, del 28.1.2011 – rep. 55961), MARIO TORNATORE
(per atto notaio Lucia Serraino, di Imperia e San Remo
del 31.1.2011 – rep. 23.906), MASSIMO UMBERTI (per
atto notaio Paola Bottino di Genova e Chiavari, del
25.1.2011 – rep. 829), RAFFAELLO VITA (per atto notaio
Raffaele Tamburrino di La Spezia e Massa del 27.1.2011
– rep. 370), tutti elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA ADELAIDE RISTORI 9, presso lo studio dell’avvocato
VACCARO VALENTINA, che li rappresenta e difende,
giuste procure notarili che vengono allegate in atti;

(per atto notaio Gabriele Garbarino di Alessandria,

- ricorrenti contro

MANGINO ROBERTO, MANGINO GIOVANNI, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA GIUNONE REGINA l, presso
lo studio dell’avv. ANSELMO CARLEVARO, che li

ASSERETO, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrenti successivi contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA,
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO
DELLA SALUTE tutti in persona dei rispettivi Ministri
pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti contro

RICCARDO PIERO GHEZZI, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ADELAIDE RISORI 9, presso lo studio
dell’avv. VALENTINA VACCARO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura per atto notaio Massimo Di
Paolo di Genova e Chiavari del 17.6.2011 – rep. n.
70114, che viene allegata in atti;
ricorrente successivo contro

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

rappresenta e difende unitamente all’avv. FELICE CARLO

E TECNOLOGICA,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE;

intimati

avverso la sentenza n. 5122/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA del 9.4.2010, depositata il 06/12/2010;

udienza del 26/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE FRASCA;
udito per il ricorrente successivo (Riccardo Piero
Ghezzi) l’Avvocato Valentina Vaccaro che si riporta
agli scritti;
udito per i ricorrenti successivi l’Avvocato Anselmo
Carlevaro che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. MARIO FRESA che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.g.n. 6571 -11 (ud. 26.9.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. I medici specialisti Stefano Benci, Massimo Bobbio, Roberto Bosio, Giampiero
Cerotti, Massimo Alessandro Coscia, Maria Lina Filippi, Enrico Giorgio Maestripieri,
Germano Marotti, Paola Giuseppina Monti, Gabriella Napoli, Domenico Pini, Carla Giulia
Rebolino, Pier Luigi Schirosa, Nicola Sparano, Mario Tornatore, Massimo Umberti e
Raffaello Vita, hanno proposto ricorso per cassazione (notificato dal punto di vista dei

della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 6 dicembre 2010, con la quale, in
parziale accoglimento dell’appello da loro proposto contro la sentenza resa in primo grado
dal Tribunale di Roma nel febbraio 2006, quest’ultima è stata riformata sulla statuizione
delle spese del detto, che sono state compensate, ma è stata confermata, sia pure con
diversa motivazione quanto alla qualificazione dell’azione, nel merito, là dove aveva
rigettato per intervenuta prescrizione quinquennale la domanda proposta da essi ricorrenti e
da altri medici, per ottenere – in relazione alla frequenza di corsi di specializzazione medica
e di consecuzione del relativo diploma nella situazione di inadempimento statuale alla
direttive CEE adempiute tardivamente dal d.lgs. n. 257 del 1991 per gli iscritti a corsi di
specializzazione successivi alla sua entrata in vigore — la remunerazione di cui all’art. 6 del
detto d.lgs.
§2. La Corte capitolina ha confermato il rigetto della domanda nel merito con un
percorso motivazionale che, muovendo dalla qualificazione dell’azione dei medici alla
stregua di Cass. sez. un. n. 9147 del 2009 (e, quindi, in senso diverso da quanto aveva fatto
il Tribunale), è tuttavia approdato a ritenere che il diritto dei medici corrispondente a detta
qualificazione fosse prescritto alla data delle diffide stragiudiziali risalenti, a suo dire al
settembre del 2001, in quanto trovava applicazione pur sempre il termine quinquennale,
perché non fatto oggetto di specifico gravame, ed esso era decorso in quanto l’inizio della
sua decorrenza doveva essere fissato <>.
§3. Al ricorso dei detti medici hanno resistito i Ministeri intimati con congiunto
controricorso.
§4. Altro ricorso, notificato dal loro punto di vista il 5 settembre 2009, è stato
proposto contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma da altri due medici nei cui
Est. C

ffaele Frasca

notificanti il 10 marzo 2011) contro il Ministero della Salute, il Ministero dell’Università e

R.g.n. 6571 -11 (ud. 26.9.2013)

confronti essa era stata pronunciata, cioè dai dottori Giovanni Mangino e Roberto
Mangino, e ad esso hanno resistito con controricorso congiunto i Ministeri.
§5. Un ricorso successivo è stato notificato il 27 settembre 2011 dal medico Riccardo
Piero Ghezzi senza resistenza dei Ministeri.
§6. Sono state depositate una memoria congiunta dai medici del primo e del terzo
ricorso e una memoria dai medici del secondo ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Preliminarmente il secondo ed il terzo ricorso, in quanto proposti
successivamente contro la stessa sentenza riguardo alla quale è stato proposto il primo,
vanno riuniti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 335 c.p.c., poiché il primo ricorso assume
carattere principale e gli altri due carattere oggettivamente incidentale.
§2. Riguardo al primo ricorso, di cui è capofila il dottor Stefano Benci, la difesa
erariale ha eccepito una inammissibilità ex art. 366 n. 3 e n. 6 c.p.c., che non solo è pria di
un’effettiva motivazione, che si parametri cioè al contenuto del ricorso, ma è anche
palesemente infondata, atteso che: a) il ricorso contiene non solo la riproduzione della
sentenza impugnata nella parte in cui espone il fatto, ma, inoltre, i disparte la sufficienza di
detta riproduzione (in termini Cass. sez. un. n. 5698 del 2012), la integra con l’ampia nota
alla pagina 4 e con l’ulteriore contenuto esposto dalla pagina 5 fino alla quindici, che è
ulteriormente funzionale ad inquadrare la vicenda; b) il ricorso contiene sempre i
riferimenti agli atti processuali su cui si fondano i motivi e ne fornisce l’indicazione
specifica, tanto che, come si vedrà, mette la Corte in condizione di poter decidere nel
merito.
§2.1. Con il primo motivo del detto ricorso si deduce, in relazione ai n. 3, 4 e 5
dell’art. 360 c.p.c., “violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 113 c.p.c., 342
c.p.c., artt. 2934 e 2935 del codice civile i relazione all’interpretazione vincolante delle
sentenze della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione, Sezioni Unite.
Contraddittoria ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il
giudizio”.
Vi è prospettata la tesi che erroneamente la Corte territoriale avrebbe, pur dopo aver
dato rilievo alla qualificazione dell’azione degli specializzandi in relazione
all’inadempimento delle direttive sui corsi di specializzazione, operata da Cass. sez. un. .
9147 del 2009, peraltro successivamente alla sentenza di primo grado ed alla proposizione
4
Est. Cons. Rffae1e Frasca

R.g.n. 6571 -11 (ud. 26.9.2013)

dell’appello, ritenuto che non le fosse stata devoluta la questione dell’individuazione della
durata del termine e che essa, nonostante l’assunzione della qualificazione de qua, distinta
da quella ritenuta dal primo giudice, che lo aveva portato ad applicare la prescrizione di cui
al’art. 2948 n. 4 c.c., fosse comunque rimasta quella quinquennale. L’errore della sentenza
impugnata viene argomentato evidenziando che, per quanto emergeva dal tenore del
quarto, del quinto, del sesto e del nono motivo di appello, la questione della durata della

la domanda proprio per l’intervenuta prescrizione, avrebbe dovuto essere considerata
esaminabile dalla Corte capitolina.
Da tanto si fa discendere che quella Corte avrebbe dovuto ritenere applicabile il
termine di prescrizione decennale adeguato alla condivisa qualificazione dell’azione nel
solco delle Sezioni Unite e non quella quinquennale, con la conseguenza che l’azione dei
medici non avrebbe potuto essere considerata prescritta al momento della diffida anche
assumendo il dies a quo individuato dalla Corte romana.
§2.2. Il motivo è fondato.
La Corte territoriale, infatti, una volta ritenutasi investita (giustamente) dell’appello
dei medici sulla questione della prescrizione ed una volta proceduto sulla base di tale
investitura, nell’esercizio dei poteri di qualificazione in diritto dell’azione, la
qualificazione in iure individuata dalla sentenza n. 9147 del 2009 delle Sezioni Unite di
questa Corte nel senso della contrattualità (ed avendolo fatto, lo si osserva per inciso,
ancorché l’esercizio di tale potere non sia stato censurato dalle amministrazioni resistenti,
legittimamente, proprio come hanno osservato in fattispecie consimile le stesse Sezioni
Unite nella detta sentenza), non avrebbe potuto applicare all’azione così qualificata il
termine normativamente non ad essa adeguato, cioè quello quinquennale, reputando che
non era stato oggetto specifico di impugnazione, ma avrebbe dovuto applicare il termine
adeguato ala qualificazione dell’azione.
Ciò, sulla base del seguente principio di diritto: <> (Cass. sez. un. n. 10955 del 2005).
Poiché, nella specie, i motivi di appello evocati dai ricorrenti avevano contestato 1′ an
della verificazione della prescrizione ed in particolare il sesto motivo, riprodotto nel
ricorso, in ottemperanza all’art. 366 n. 6 c.p.c., aveva sostenuto addirittura che la
prescrizione non fosse ancora decorsa, l’affermazione della Corte capitolina che no fosse
stata impugnata la durata quinquennale della prescrizione è priva di fondamento e ciò
anche senza che sia necessario seguire le implicazioni del principio ora ricordato.
La Corte capitolina avrebbe dovuto, dunque, accolta la qualificazione dell’azione dei
medici di cui a Cass. sez. un. n. 9147 del 2009, prendere atto che il termine prescrizionale
era quello decennale e, conseguentemente, esaminare la domanda dei medici su questa
base.
Peraltro, le considerazioni qui svolte circa l’errore della Corte romana non sono di
per sé idonee a giustificare la cassazione della decisione, atteso che la prospettazione della
sentenza impugnata presenta una certa ambiguità in punto di individuazione della data di
decorso della prescrizione, dato che non risulta chiaro se quella Corte l’abbia individuata
nel momento di conclusione del corso, oppure di volta in volta dal momento di
esaurimento di ciascuno degli ani di corso. Nella prima prospettiva l’applicazione del
termine decennale comporterebbe che la prescrizione non sia decorsa e, dunque, la
decisività del motivo in esame, soltanto per quei medici che conclusero il corso dopo il
settembre (o, secondo i ricorrenti, il luglio del 2001).
Tuttavia, il presente motivo assume carattere decisivo in ragione della fondatezza del
secondo motivo, che comporterà, come si passa a dire, l’individuazione del decorso della
prescrizione decennale dal 27 ottobre 1999.
§3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.,
“violazione e falsa applicazione dei principi di diritto comunitario sanciti agli artt. 10, 43,
57, 249, 3 0 comma, del Trattato CE, delle direttive 82/76/CEE e 93/16/CE, dell’art. 10
della Costituzione, dell’art. 1 e 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (preleggi),
6
Est. Cons. Raffaele Frasca

R.g.n. 6571 -11 (ud. 26.9.2013)

nonché dei precetti contenuti agli artt. 2934, II° comma e 2935 del codice civile, in
relazione all’interpretazione vincolante delle sentenze della Corte di Giustizia CEE 25
febbraio 1999 causa C-131/97, Corte di Giustizia del 3 ottobre 2000 causa C-371/97, Corte
di Giustizia del 25 giugno 1991 causa C-208/90, caso Emmot. Contraddittoria ed
insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.
Il motivo prospetta, con argomenti che sono stati ampiamente esaminati da tempo
dalla giurisprudenza di questa Corte, una critica alla sentenza impugnata sul punto in cui

ha ritenuto che un termie di prescrizione fosse decorso, senza dare rilievo alla
giurisprudenza comunitaria, di cui ala sentenza resa sul caso Emmott, dalla quale si
evincerebbe che, fino a quando una direttiva non auto esecutiva, ma sufficientemente
specifica da vincolare lo Stato membro in modo tale che se esso non adempia sia obbligato
a risarcire il danno, il corso della prescrizione della relativa azione non inizierebbe.
§3.1. Il motivo è fondato non nel senso che un termine di prescrizione per l’azione
degli specializzandi non fosse decorso, ma nel senso — al quale questa Corte deve dare
rilievo nell’esercizio, nei limiti della questione proposta dal motivo, del potere di
individuare l’esatto diritto applicabile alla fattispecie – che l’esame della giurisprudenza
della Corte di Giustizia imponeva di individuare il dies a quo della prescrizione decennale
dal 27 ottobre 2009.
Ciò, in base alle ragioni esposte da questa Sezione con le sentenze gemelle nn.
10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011.
Ragioni che sono state ribadite da ormai numerosissime decisioni di questa Sezione,
sia rese a seguito della stessa camera di consiglio, sia a seguito di altre camere di consiglio,
nonché da decisioni rese dalla Sezione Prima ed anche dalla Sezione Lavoro della Corte.
Le dette sentenze gemelle, dopo avere rilevato che la domanda risarcitoria degli
specializzandi da inadempimento delle direttive dev’essere inquadrata nei termini di cui a
Cass. sez. un. n. 9147 del 2009, cioè come inadempimento di un’obbligazione ex lege di
natura contrattuale, ed avere ampiamente ribadito le ragioni a sostegno di detta
qualificazione, hanno statuito che la prescrizione de qua, di misura decennale, decorse
soltanto dal 27 ottobre 1999.
Successivamente, in proposito, si veda Cass. n. 1917 del 2012, la quale ha enunciato
il seguente principio di diritto: <>.
Ai sensi dell’art. 36 della stessa legge la norma è entrata in vigore il 10 gennaio 2012.
Riguardo ad essa la citata sentenza, cui il Collegio intende dare continuità facendone
proprie le motivazioni, ha affermato che operando essa solo per l’avvenire, secondo il
criterio generale fissato dall’art. 12 delle preleggi al codice civile, e, quindi potendo
spiegare la sua efficacia rispetto ai fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in
vigore, risulta irrilevante nel presente giudizio, come nei giudizi similari. Infatti,
essendo il suo oggetto di disciplina la regolamentazione della prescrizione del diritto
al risarcimento del danno, derivante da mancato recepimento di normative
comunitarie cogenti e dal verificarsi in capo ad un soggetto di un fatto che, se fosse
stata attuata la direttiva, avrebbe dato al soggetto il diritto da essa previsto, la norma
8
Est. Cons. Ra

asca

R.g.n. 6571 -11 (ud. 26.9.2013)

potrà disciplinare soltanto la prescrizione di diritti di tal genere insorti
successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi, derivanti da fattispecie di
mancato recepimento verificatesi dopo di essa e non da fattispecie di mancato
recepimento verificatesi anteriormente. Con la conseguenza che non può regolare in
via sopravvenuta il diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento, oggetto
del presente giudizio, posto che esso concerne un mancato recepimento verificatosi
ben prima.

§3.3. In base alle emergenze del ricordato principio di diritto (confermato, fra l’altro,
dalle seguenti decisioni, di cui talune della Sezione Lavoro e altre della Prima Sezione:
Cass. n. 1850 del 2012; n. 3972 del 2012; n. 3973 del 2012; n. 4240 del 2012; n. 4241 del
2012; n. 4537 del 2012; n. 4538 del 2012; n. 4575 del 2012; n. 4576 del 2012; n. 4785 del
2012; n. 4893 del 2012; n. 5064 del 2012; n. 5065 del 2012; n. 5533 del 2012; n. 6911 del
2012; 7282 del 2012; 12725 del 2012; ad esse sono da aggiungersi numerosissime
decisioni di questa Sezione) il ricorso, anche se lo si scrutinasse nel presupposto che nel
giudizio di appello non potesse potersi in discussione per difetto di appello il carattere
quinquennale della prescrizione (il che, peraltro, è palesemente erroneo alla stregua dei
principi enunciati da Cass. sez. un. n. 10995 del 2002, come si è già detto), è fondato,
perché la prescrizione del diritto dei ricorrenti, il cui corso era iniziato il 27 ottobre del
1999, non era comunque ancora maturata al momento dell’inizio dell’azione giudiziale.
Tanto evidenzia la decisività del primo motivo per tutti i medici, cioè anche per
quelli che terminarono il corso di specializzazione dieci anni prima della diffida
stragiudiziale e comunque, se si intende la sentenza impugnata nel senso del decorso della
prescrizione dalla conclusione di ciascun anno di corso, per quegli anni risalenti ad oltre
dieci anni prima della diffida.
§3.4. Va ancora rilevato che la recente Cass. sez. lav. n. 9071 del 2013, pur
accettando la qualificazione dell’azione degli specializzandi nel senso di Cass. sez. un. n.
9147 del 2009 e, quindi, il carattere decennale della prescrizione, ha reputato che il corso
della prescrizione fosse iniziato dal momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del
1991. E talvolta la difesa erariale in controversie simili ha recentemente invocato tale
decisione come giustificativa di un ripensamento dell’orientamento inaugurato dalle
sentenze gemelle.
Questa Sezione ha, peraltro evidenziato in ormai numerose occasioni, che la sentenza

de qua, tuttavia, limitandosi ad evocare Cass. n. 12814 del 2009 e n. 5842 del 2010, ignora
totalmente gli sviluppi della giurisprudenza di questa Corte a partire dalle sentenze gemelle
9
Est. Cons. R

aele Frasca

R.g.n. 6571 -11 (ud. 26.9.2013)

nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, emesse dalla Terza Sezione. Sentenze che
avevano ampiamente esaminato Cass. n. 12814 del 2009 e n. 5842 del 2010, evidenziando
le ragioni per le quali esse non erano condivisibili.
Gli sviluppi della giurisprudenza della Corte inaugurata dalle sentenze gemelle sono
stati poi condivisi sia dalla Prima Sezione, sia dalla stessa Sezione Lavoro, come già
emerge anche soltanto dai precedenti sopra evocati.
Ad essi, tralasciandone altri maturati nel 2012, si possono aggiungere, senza pretesa

l’individuazione del dies a quo dal 27 ottobre 1999 è stato riaffermato dalla stessa Sezione
Lavoro nella sentenza n. 7500 del 2013 ed è stato ribadito dalla Terza Sezione e da questa
stessa Sezione nelle sentenze nn. 586, 587, 1330, 1331, 1588, 1589, 1591, 1864, 3217,
3218, 3219, 3220, 3279, 5329, 6365, 8578, 8579, 8580.
La sentenza n. 9071 del 2013 si presenta, dunque, del tutto eccentrica rispetto ad un
orientamento del tutto univoco. E, d’altro canto, ignorando quest’ultimo, che rappresenta il
diritto vivente nella giurisprudenza della Corte, e basandosi sui due citati precedenti dai
quali le sentenze gemelle con ampia argomentazione si discostarono, ricevendo, poi,
l’avallo della giurisprudenza successiva, non merita ulteriori rilievi e nemmeno è idonea ad
evidenziare un contrasto di fronte al quale si debba sollecitare un intervento delle Sezioni
Unite.
§3.6. Ne segue che la sentenza impugnata dev’essere cassata perché erroneamente ha
ritenuto prescritto il diritto dei medici ricorrenti, atteso che il corso della prescrizione,
iniziato soltanto il 27 ottobre 1999 non si era ancora maturato, non solo al momento delle
diffide stragiudiziali, ma neppure al momento dell’esercizio dell’azione dinanzi al
Tribunale di Roma (18 settembre 2001).
§3.7. L’accoglimento nei termini indicati del primo e del secondo motivo determina
l’assorbimento degli altri, la cui esposizione, peraltro, pone la Corte, una vota cassata la
sentenza impugnata, nella condizione di poter decidere nel merito la controversia.
Va rilevato, infatti, che nell’esposizione del terzo motivo i ricorrenti hanno riprodotto
— a loro dire — il contenuto della loro comparsa conclusionale di appello, nella quale si
riscontrano le tipologie ed i periodi di durata dei corsi di specializzazione frequentati da
ognuno e ciò con specifici riferimenti alla sede nella quale la relativa documentazione era
prodotta in sede di merito, i cui fascicoli sono stati prodotti ed indicati, agli effetti dell’art.
366 n. 6 c.p.c. (p. 75 del ricorso, n. 20 dell’elenco produzioni).

Est. Cons. Raff

rasca

di completezza, quelli del solo anno 2013, i quali rivelano che l’orientamento circa

R.g.n. 6571 -11 (ud. 26.9.2013)

Peraltro, le risultanze della cennata documentazione sono sufficienti a dimostrare

l’an debeatur.
Infatti, va considerato che questa Corte fin dalla sentenza n. 23577 del 2001 ha
affermato il seguente principio di diritto: <

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