Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1064 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 14/10/2016, dep.18/01/2017),  n. 1064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2599-2015 proposto da:

P.G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DELLA LIBERTA 20, presso lo studio dell’avvocato MAURO VAGLIO, che

la rappresenta e difende giusta procura redatta su foglio separato,

prodotta in atti;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato, ANTONIO CIAVARELLA giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA SUD S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 14070/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 26/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CORRENTI VINCENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

G.P. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro Roma Capitale ed Equitalia sud spa, la prima delle quali resiste con controricorso, avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 14070/2014 che, in riforma di sentenza del GP che aveva accolto l’opposizione all’esecuzione proposta avverso diffida di pagamento con condanna di Equitalia e di Roma Capitale alle spese, pronunziando sull’appello della P. che lamentava la violazione dei minimi tabellari, ha dichiarato inammissibile l’opposizione.

Il tribunale ha statuito che le questioni dedotte rientravano in parte nella opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, ed in parte nella opposizione agli atti esecutivi mentre era stata introdotta una opposizione ex art. 615 c.p.c..

Trattandosi di questione attinente all’ammissibilità della domanda non si era formato alcun giudicato interno.

Parte ricorrente denunzia: 1) Violazione dell’art. 112 c.p.c., circa il potere del giudice in sede di impugnazione; 2) violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, perchè il primo giudice nel dichiarare prescritto il diritto dell’amministrazione aveva dato atto della mancata notifica delle cartelle e dei verbali.

Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza. La prima censura va accolta con assorbimento della seconda.

La sentenza di appello ha statuito che le questioni dedotte rientravano in parte nella opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, ed in parte nella opposizione agli atti esecutivi mentre era stata introdotta una opposizione ex art. 615 c.p.c., e, trattandosi di questione attinente all’ammissibilità della domandai non si era formato alcun giudicato interno.

Ma questa Corte ha sancito il divieto di riqualificare di ufficio l’azione da parte del Giudice di appello (Cass. nn. 15223/14, 24339/10).

Nè dalla sentenza nè dal controricorso emerge che l’odierna ricorrente avesse impugnato la sentenza di primo grado per altro che non fosse il capo relativo alle spese di lite.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia anche per spese al tribunale di Roma, altro Magistrato.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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