Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10639 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26570-2019 proposto da:

LEGGO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 99, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI LAZZARA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

34, presso lo studio dell’avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 779/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello dalla società Leggo spa, confermando la decisione di primo grado che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da C.A., aveva accertato che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro giornalistico subordinato dal marzo 2001, con qualifica della lavoratrice quale collaboratore fisso, ai sensi del CCNLG, art. 2, e diritto alla prosecuzione del rapporto medesimo; il tribunale aveva inoltre riconosciuto il diritto della C. di percepire gli istituti retributivi contrattuali ed aveva condannato la società datoriale al versamento dei contributi previdenziali in favore dell’INPGI;

2. la Corte territoriale ha accertato che, a partire dal 2001, la C. “si era occupata con assiduità quotidiana di cronaca nera e giudiziaria, assicurando in modo quasi esclusivo la copertura di tali materie, rimanendo disponibile anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra”;

3. ha escluso il difetto di legittimazione passiva della Leggo spa nel periodo dal 2003 al 2012, durante il quale la C. aveva ricevuto compensi, sotto forma di diritto d’autore, dalla Adalberto Scemma e C. sas, poi divenuta Agenzia Giornalistica Associata srl, rilevando in base alle prove raccolte che il rapporto di lavoro della predetta si era svolto dal 2001 senza sostanziali modifiche;

4. ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla società in ragione del mancato decorso del termine in costanza di rapporto in quanto privo di stabilità;

5. ha escluso che il rapporto di lavoro potesse considerarsi cessato, in mancanza di validi atti di recesso (licenziamento o dimissioni);

6. avverso tale sentenza la società Leggo spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; C.A. ha resistito con controricorso;

7. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

8. preliminarmente si dà atto che è stato depositato atto di rinuncia della Leggo spa al ricorso per cassazione con compensazione delle spese di lite; a tale atto di rinuncia ha aderito la controparte sig.ra Angela C.;

9. ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 1, deve pertanto dichiararsi l’estinzione del processo, con compensazione delle spese;

10. non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, (Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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