Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10639 del 07/05/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 10639 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge
Ricorrente
Contro
Consorzio Acquedotto Doganella in liquidazione, in persona del legale rapp.te pro
tempore, elett.te domiciliata in Roma, alla piazza della Libertà 20, presso lo studio
dell’avv. Marco Orlando, dal quale è rapp.to e difeso giusta procura in atti
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
52/37/11
depositata il 15/3/2011
;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 28/2/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Orlando per il controricorrente
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Basile;
Svolgimento del processo
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.
18906/11
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 07/05/2013
La controversia promossa da
Consorzio Acquedotto Doganella contro l’Agenzia delle Entrate è
stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia
contro la sentenza della CTP di Roma n. 496/39/09 che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio
rifiuto sull’istanza di rimborso iva 1997
La CTR riconosceva il credito riportato con la dichiarazione relativa all’anno 1997 e richiesto con
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la società.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il
presidente ha fissato l’udienza del 28/2/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di
Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Assqme la ricorrente la violazione degli artt. 30 e 38 bis del dpr 633/1972 e dell’art. 21 del d.lgs
5$45/921addove la CTR ha riconosciuto il diritto al rimborso pur in assenza della compilazione del
modello VR.
La censura è infondata. La domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta
maturato dal contribuente, deve considerarsi già presentata con compilazione nella
dichiarazione annuale del quadro “VX” ,!*che configura formale esercizio del diritto,
rispetto alla presentazione altresì del modello “VR” e che costituisce, ai sensi dell’art.
38-bis, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, presupposto per l’esigibilità
del credito e dunque adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di
esecuzione del rimborso. Onde, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del quadro “VX”,- o come nella specie
VH27 quale importo da chiedere a rimborso-, il diritto stesso deve ritenersi assoggettato solo al termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ.
(conf. Sez. 5, Sentenza n. 7684 del 16/05/2012; Sez. 5, Sentenza n. 20039 del
30/09/2011)
La controversa interpretazione della normativa giustifica la compensazione delle spese del
giudizio
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spes del giudizio.
Così deciso in Roma, 28/2/2013
te
cala
successiva istanza di rimborso, pur in assenza della compilazione del modello VR