Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10639 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. I, 04/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 04/06/2020), n.10639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8647/2019 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di

cassazione, difeso dall’avvocato Cognini Paolo;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1810/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 21/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – I.M., cittadino del (OMISSIS), ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 21 agosto 2018, con cui la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto, in conformità al provvedimento della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi a scrivere ad un “atto di costituzione” depositato per l’ipotesi della fissazione di udienza di discussione.

Diritto

RAGIONE DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene i seguenti motivi:

1) art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Omessa pronuncia su motivi di gravame Mancanza della motivazione – Motivazione apparente – Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. – Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 9, comma 2, – Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, art. 429 c.p.c., comma 1, e dell’art. 118 disp. att., comma 1 e 2, – Nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6.

L’oggetto della censura attiene alla carenza della componente motivazionale in riferimento alla ritenuta non credibilità del narrato ed insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, nonchè in riferimento alle censure rassegnate con l’atto introduttivo del giudizio ed alla connessione logico-giuridica tra le premesse di ordine generale e la fattispecie concreta.

2) art. 360, comma 1, n. 3 – Violazione di legge e falsa applicazione in riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, art. 13, comma 1 bis e art. 27, comma 1 e 1 bis, e all’art. 16 della Direttiva Europea n. 20 13132/UE – Carenza di istruttoria – Illogicità dei criteri interpretativi – Violazione dei principi di diritto in materia di protezione internazionale e attinenti allo scrutinio della richiesta di protezione.

L’oggetto della censura attiene alla violazione, nello scrutinio del caso, dei fondamentali principi di diritto in materia di protezione internazionale, dei parametri normativi che devono disciplinare la realizzazione e la valutazione dell’indagine conoscitiva, nonchè delle garanzie istruttorie poste a tutela del richiedente.

3) art. 360, comma 1, n. 3 – Violazione di legge e falsa applicazione in riferimento alla richiesta di protezione umanitaria del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e art. 9, comma 2, Violazione dell’art. 8 CEDU.

L’oggetto della censura attiene alla legittimità, coerenza, logicità e sufficienza dei parametri valutativi applicati in sede di accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, delle chiavi di interpretazione giuridica applicate, anche in riferimento agli orientamenti giurisprudenziali consolidati, e dei profili motivazionali a riguardo articolati.

2. – Il ricorso è inammissibile.

A parte il fatto che esso si fonda sulle dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale, sul provvedimento adottato dalla Commissione e sul ricorso al Tribunale di Ancona, con cui egli aveva esposto le proprie ragioni a sostegno della domanda spiegata, e che nessuno di tali atti è localizzato, sicchè il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475), l’inammissibilità discende dalla circostanza che le censure sono spiegate senza affatto misurarsi con l’effettiva motivazione addotta dal giudice di merito e, cioè, prescindendo dalle rationes decidendi che sono poste a base del provvedimento impugnato:

-) si sostiene difatti nel primo motivo che il provvedimento impugnato sarebbe sostanzialmente privo di motivazione in ordine alla valutazione di non credibilità della narrazione offerta dal richiedente, avendo la Corte territoriale fatto per contro riferimento non soltanto alla sua genericità e all’assenza di riscontri, ma anche alla evidente sua insostenibilità logica, “non emergendo dal racconto per quale motivo il richiedente, pur trovandosi a casa del suo amico, abbia deciso di aprire la porta tre persone che non conosceva e alle quali non ha chiesto informazioni in merito alla loro identità, per poi negare la presenza del suo amico in casa; in tale contesto, considerato che il richiedente non conosceva tali persone, nè il motivo della visita, e si trovava nella capitale da pochissimi mesi desta perplessità quanto riferito in ordine al timore di essere arrestato con l’accusa di omosessualità, da persone non meglio identificate e, per altro (come riferito) non in divisa, soltanto perchè, come dichiarato, forse qualcuno aveva scoperto l’orientamento sessuale dei due amici; inoltre non appare verosimile che il richiedente abbia drasticamente deciso di abbandonare il Paese, senza preoccuparsi minimamente dello zio che, invece, in base al racconto, lo aveva accolto gli aveva dato ospitalità”; valutazione, quella che precede, perfettamente in linea con il precetto dettato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 il quale stabilisce che il giudizio di credibilità richiede che le dichiarazioni del richiedente siano ritenute coerenti e plausibili e, ove coerenti e plausibili, non siano in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone (e solo in tal caso, ovviamente, giacchè non avrebbe alcun senso che dichiarazioni incoerenti e implausibili fossero ritenute credibili perchè non in contraddizione con dette informazioni, come appunto nel caso di una implausibile allegazione di omosessualità pure in un contesto in cui l’omosessualità sia per ipotesi effettivamente oggetto di discriminazione);

-) non considera nel secondo motivo che la non credibilità del richiedente faceva venir meno il dovere di cooperazione istruttoria, se non altro, come pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, in riferimento alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) per l’operatività del congegno anche in riferimento alla lett.) v. Cass. 7 agosto 2019, n. 21142), e, quanto alla lett. c), dal momento che la fondatezza della domanda è stata esclusa sulla base della debita analisi delle fonti richiamate in decreto; fuori centro, poi, è l’assunto secondo cui al richiedente sarebbe stato impedito di integrare la narrazione e spiegare le incongruenze contestategli, dal momento che dette incongruenze, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, gli sono state contestate già in fase amministrativa e già in sede di giudizio di primo grado, sicchè non sì comprendere che cosa impedisse al I.M., per il tramite del suo difensore, di dare le spiegazioni che riteneva in sede di proposizione dell’appello;

-) si omette di considerare, nel terzo motivo, che il giudice di merito ha escluso la sussistenza di situazioni di particolare vulnerabilità tale da impedire il rimpatrio, e si svolgono considerazioni del tutto generiche sulla protezione umanitaria, senza che dal motivo stesso si riesca a capire in che cosa la vulnerabilità del richiedente consisterebbe, visto che l’unico dato espressamente evidenziato, è che egli risiederebbe in Italia da circa quattro anni.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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