Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10639 del 03/05/2010
Cassazione civile sez. I, 03/05/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 03/05/2010), n.10639
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – est. Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.V.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 66, presso l’avvocato BARILE
ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANO FRANCESCO giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
06/12/2005, n. 2420/04 R.G.;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO
Libertino Alberto che chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di
consiglio accolga per quanto di ragione il ricorso per manifesta
fondatezza.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.V.F., premesso di essere stato dipendente dell’USL (OMISSIS) della Regione Campania, di avere, con ricorso al TAR Campania del 23.10.92, chiesto il pagamento da parte di detta USL della somma di L. 8.000 per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro, quale quota a carico di detta USL del costo del pasto, determinato in sostituzione del servizio mensa; che il giudizio innanzi al TAR era stato definito con sentenza di rigetto solo in data 8.3.03; che la durata del procedimento costituiva violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, chiedeva alla Corte d’Appello di Napoli la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, a titolo di equa riparazione, della somma di Euro 10.845,60 o di quella ritenuta equa dalla Corte, nonche’ al pagamento delle spese del giudizio.
Con decreto del 4.11.05 la Corte adita, ritenuta ingiustificato il periodo di durata del processo, che aveva superato gli anni tre, condannava la Presidenza del Consiglio al pagamento a favore di D. V.F. della somma di Euro 2.935,00, pari ad Euro 400,00 per ogni anno di ritardo.
Avverso tale decreto D.V.F. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. La intimata Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha spiegato difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso il ricorrente censura il decreto impugnato, per essersi il giudice a quo discostato irragionevolmente dai parametri CEDU, avendo la Corte Europea stabilito che spetta, per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, l’indennizzo da 1.000,00 a 1.500,00 Euro per ogni anno di ritardo ed un bonus di Euro 2.000,00 se la posta in gioco e’ considerevole.
Il ricorso e’ fondato.
Questa Suprema Corte ha affermato che i parametri minimi sanciti dalla CEDU non possono essere ignorati dal giudice nazionale, pur conservando questo un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purche’ in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte (cfr, Cass. n. 1340 del 2004, resa a sezioni unite).
Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale devesi fondatamente ritenere che, nel caso che ne occupa, liquidando Euro 400,00 per ogni anno eccedente la ragionevole durata (di tre anni) il giudice a quo si e’ discostato in misura eccessiva ed ingiustificata dai parametri CEDU, atteso che, tenuto conto della modestia della posta in gioco, considerati i parametri minimi indicati dalla CEDU non appare ragionevole scendere a meno di Euro 750,00 per ogni anno di durata eccessiva del processo.
Pertanto, tenendo conto del complessivo periodo di ritardo (sette anni e mesi quattro circa) va liquidata al ricorrente, a titolo di equo indennizzo, la somma di Euro 5.450,00 (cinquemilaquattrocentocinquanta/00), con gli interessi legali dalla domanda.
Per quanto precede il ricorso deve essere accolto ed il decreto impugnato deve essere cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento a favore del ricorrente, a titolo di equa riparazione per il ristoro del danno non patrimoniale, della somma di Euro 5.450,00, con gli interessi legali dalla domanda.
Conseguentemente la amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese giudiziali dell’intero processo, che appare giusto liquidare come da dispositivo.
PQM
LA CORTE Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 5.450,00 per indennizzo, con gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 850,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte a favore dell’avv. Francesco Romano antistatario; che compensa in misura di un mezzo per il giudizio di legittimita’, gravando l’amministrazione del residuo mezzo e che determina per l’intero in Euro 1.100,00, di cui Euro 70,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte a favore dell’avv. Francesco Romano antistatario.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010