Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10638 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26283-2019 proposto da:

PISCO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 51, presso lo

studio dell’avvocato VALERIO SANTAGATA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASSIMILIANO CESARE FORNARI;

– ricorrente –

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 158, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA SGARRELLA,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 694/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello di S.R. e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la società Pisco srl a corrispondere al predetto la somma di Euro 28.376,31, oltre accessori di legge;

2. la Corte di merito ha ritenuto che la società datoriale non avesse dato prova di avere, nel periodo in cui si è svolto il rapporto di lavoro col S., il requisito dimensionale necessario ai fini del regime di c.d. stabilità reale (più di cinque dipendenti per le imprese agricole, ai sensi dell’art. 35 St. Lav.); ha quindi escluso che la prescrizione potesse decorrere in costanza di rapporto ed ha escluso che i crediti azionati dal lavoratore fossero prescritti;

3. ha confermato la decisione di primo grado, di rigetto della domanda di indennità di cassa, rilevando che il lavoratore, anche ammesso che incassasse abitualmente i corrispettivi dai clienti, nulla aveva allegato e provato quanto al requisito di responsabilità per ammanchi di cassa e irregolarità contabili o amministrative, necessario in base ai contratti collettivi applicati e alla giurisprudenza di legittimità;

4. ha parimenti confermato il rigetto della domanda di indennità per ferie e festività non godute, ritenendo non assolto l’onere di dimostrare l’avvenuta prestazione di lavoro nei giorni destinati alle ferie o festivi; ha confermato anche la statuizione di rigetto della domanda di pagamento del lavoro straordinario per mancata prova dello svolgimento dell’attività lavorativa oltre l’orario contrattuale di 39 ore settimanali; ha escluso anche che spettasse l’indennità di trasferta osservando che il S. non aveva una sede di lavoro ma l’attività affidatagli comportava che si recasse dai clienti nell’ambito della sua zona di competenza;

5. i giudici di appello, riformando la sentenza di primo, hanno riconosciuto il diritto del lavoratore: al pagamento dell’incentivo (concordato all’atto dell’assunzione in misura pari a 20 Lire – poi 0,02 Euro per ogni metro quadro di terreno sterilizzato e costantemente erogato fino al (OMISSIS)) in quanto le allegazioni sul punto non erano state in alcun modo contestate dalla società; alla indennità sostitutiva del preavviso (pacificamente pari a nove mesi) poichè la società non aveva dimostrato di aver concesso tale preavviso (il dipendente aveva pacificamente lavorato fino a dicembre del 2009 e la stessa società aveva allegato di aver dato un preavviso per iscritto il (OMISSIS) e non aveva dimostrato un preavviso risalente a marzo del 2009); alla retribuzione del mese di dicembre 2009 e ai ratei di quattordicesima mensilità, in assenza di contestazioni della società alle allegazioni sul punto; al TFR riconosciuto come dovuto da parte datoriale nella misura di Euro 3.321,13;

6. la Corte di merito ha confermato la sentenza del Tribunale anche quanto al rigetto della domanda riconvenzionale, proposta dalla società, di compensazione o restituzione di somme erogate a titolo di superminimo, ritenendo quest’ultimo dovuto al dipendente in base al contratto individuale;

7. avverso tale sentenza la società Pisco srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; S.R. ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, articolato in sei motivi;

8. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

9. col primo motivo del ricorso principale la società ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 115 e 416 c.p.c., travisamento della prova e del CCNL Agricoltura impiegati; inoltre, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione sul criterio della stabilità reale e sul mancato adempimento dell’onere di prova a carico di parte datoriale; conseguente violazione dell’art. 2948 c.c., nn. 1, 4 e 5, e dell’art. 2956 c.c., n. 1, in relazione alla prescrizione dei crediti;

10. col secondo motivo è denunciata nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., in riferimento agli incentivi, al preavviso, al rateo di quattordicesima mensilità e all’ultima mensilità;

11. la parte controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale;

12. l’eccezione non può trovare accoglimento atteso che l’originale del ricorso per cassazione, esaminato da questa Corte, reca in calce la procura speciale rilasciata dal legale rappresentante della società con specifico riferimento alla fase di legittimità avverso la sentenza della Corte d’appello n. 694/2019;

13. il primo motivo di ricorso principale è inammissibile in quanto, se pure formulato attraverso vizi di violazione di plurime disposizioni di legge, censura nella sostanza la valutazione dei dati probatori (documentali e testimoniali) sulla cui base i giudici di appello hanno escluso che il rapporto di lavoro fosse assistito dal regime di stabilità reale; la società ricorrente pretende inoltre di desumere la stabilità reale, idonea a far decorrere la prescrizione in corso di rapporto, dal carattere a tempo indeterminato dello stesso nonchè dal suo svolgimento di fatto per circa diciassette anni, elementi che si assume idonei ad escludere qualunque condizione di metus in capo al dipendente;

14. parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso principale in ragione della mancata trascrizione e del mancato deposito degli atti processuali necessari a far emergere la dedotta erronea applicazione del principio di non contestazione;

15. si esamina ora il ricorso incidentale;

16. col primo motivo di ricorso incidentale è dedotta violazione o falsa applicazione del CCNL Agricoltura, art. 26, Impiegati del 13.11.96 e dei successivi contratti collettivi, in combinato disposto con l’art. 2104 c.c., nonchè degli artt. 2727,2729,2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. avuto riguardo al diritto del lavoratore alla indennità di cassa sotto il profilo della responsabilità del movimento di cassa e del rischio finanziario (art. 360 c.p.c., n. 3);

17. si censura la sentenza laddove ha negato il diritto all’indennità di cassa senza considerare la responsabilità per il movimento di cassa e il relativo rischio insiti nell’obbligo di diligenza di cui all’art. 2014 c.c.;

18. il motivo è infondato;

19. va premesso che l’indennità di cassa è istituto di derivazione esclusivamente contrattuale, i cui requisiti vanno individuati in base all’interpretazione del contratto collettivo applicabile al rapporto (Cass. n. 7353/04);

20. la Corte d’appello ha richiamato la disciplina contrattuale che esige, oltre al carattere continuativo della mansione di cassiere ove svolta unitamente ad altre mansioni, “la responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio”, requisito quest’ultimo non allegato e dimostrato dal lavoratore onerato;

21. nè può ritenersi, come pretende il ricorrente incidentale, che la responsabilità per il maneggio di denaro fosse insita nell’obbligo di diligenza atteso che un simile principio è stato affermato, nelle sentenze richiamate nel controricorso, in relazione alla specifica attività di cassiere (v. Cass. n. 22294 del 2019; Cass. n. 2212 del 2016);

22. nè vi è spazio per ravvisare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., atteso che la valutazione degli indizi è incensurabile in sede di legittimità, spettando a questa Corte soltanto la verifica sul rispetto dei principi che regolano la prova per presunzioni (cfr. Cass., 8/3/2007, n. 5332; Cass., 23/1/2006, n. 1216; Cass., 19/3/2002, n. 3974) e quindi sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute (senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento o nella ripetizione dell’esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti); appartiene al giudizio di legittimità, inoltre, il sindacato sulle massime di esperienza utilizzate nella valutazione delle risultanze probatorie. Tale controllo non può peraltro spingersi fino a sindacarne la scelta, dovendo questa S.C. limitarsi a verificare che il giudizio probatorio non sia fondato su congetture, ovvero su ipotesi non rispondenti all’id quod pierum accidit o su regole generali prive di una sia pur minima plausibilità invece che su vere e proprie massime di esperienza (in tal senso Cass., n. 6387 del 2018);

23. i rilievi mossi dal ricorrente incidentale non investono la correttezza del ragionamento presuntivo nè le specifiche caratteristiche di gravità, precisione e concordanza ma si limitano a contestare la valutazione dei singoli indizi come operata dalla Corte di merito, e come tali non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità;

24. col secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., in relazione al diritto alla indennità di cassa sotto il profilo della continuità della mansione di cassiere (art. 360 c.p.c., n. 3);

25. il motivo deve considerarsi assorbito; difatti, ove anche fosse dimostrato il carattere continuativo, sebbene non esclusivo, delle mansioni di cassiere, mancherebbe comunque la prova della connessa responsabilità per il maneggio di denaro;

26. col terzo motivo si censura la sentenza d’appello per violazione o falsa applicazione del CCNL Agricoltura, art. 18, Impiegati del 13.11.96 e dei successivi contratti collettivi, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 36Cost., degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla indennità sostitutiva delle ferie non godute (art. 360 c.p.c., n. 3);

27. il motivo è inammissibile in quanto le critiche sono unicamente dirette a sollecitare una rivisitazione del materiale probatorio (in particolare, dei documenti formati dallo stesso lavoratore e per questo giudicati inidonei ai fini probatori), non consentita nel giudizio di legittimità, neppure, per quanto già detto, riguardo alla valutazione degli indizi rilevanti a fini della prova presuntiva; avendo peraltro la Corte d’appello deciso in modo coerente ai principi affermati da questa Corte in materia (cfr. Cass. 26985/09; n. 8251/15 secondo cui “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l’onere di fornire la prova del relativo pagamento”);

28. col quarto motivo si critica la decisione impugnata per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione alle ferie non godute e alla relativa indennità sostitutiva (art. 360 c.p.c., n. 3);

29. il motivo è parimenti inammissibile, sia per l’operare della disciplina della cd. doppia conforme, atteso che sul punto la sentenza d’appello ha confermato la decisione di primo grado e l’attuale ricorrente incidentale non ha neanche allegato la diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo e di secondo grado (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014); sia per quanto già osservato a proposito del precedente motivo di ricorso incidentale, non essendo neanche dedotto che i prospetti paga recassero la sottoscrizione di parte datoriale;

30. col quinto motivo è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 115,116,416 e 432 c.p.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c., con riferimento agli straordinari (art. 360 c.p.c., n. 3);

31. i motivo è inammissibile richiamandosi le ragioni già esposte per i precedenti motivi; si deve inoltre ribadire che la non contestazione dei fatti non costituisce prova legale, bensì un mero elemento di prova, rimesso alla valutazione del giudice di merito, unitamente al restante materiale probatorio (Cass. n. 8708 del 2017);

32. col sesto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del CCNL Agricoltura, art. 28, Impiegati del 13.11.96 e dei successivi contratti collettivi, in combinato disposto con l’art. 2104 c.c., nonchè degli artt. 2727,2729 e 2697 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., avuto riguardo al diritto del lavoratore alla indennità di trasferta (art. 360 c.p.c., n. 3);

33. anche il sesto motivo è infondato atteso che la sentenza d’appello ha deciso la questione attenendosi ai principi di diritto affermati da questa Corte, in coerenza con i quali ha interpretato le norme contrattuali;

34. anche recentemente è stato ribadito che l’indennità di trasferta è un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell’interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa, volto a compensare i disagi derivanti dall’espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (Cass. n. 14380 del 2020) e la Corte di merito ha escluso che ricorressero nella specie tali requisiti;

35. per le ragioni esposte, deve dichiararsi inammissibile il ricorso principale e respingersi il ricorso incidentale, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità quale effetto della reciproca soccombenza;

36. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, nei confronti di entrambe le parti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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