Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10638 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 13/05/2011), n.10638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

GEOTEC spa, rappresentata e difesa dall’avv. Lombardi Marco, presso

il quale è elettivamente domiciliato in Isernia in via Umbria;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise

n. 18/4/07, depositata il 28 maggio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

®L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 18/4/07, depositata il 28 maggio 2007, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Campobasso, nel giudizio introdotto dalla spa Geotec con l’impugnazione dell’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEG e dell’iva per l’anno 1998, ha confermato la deducibilità di costi, negata dall’Ufficio perchè non confortata da adeguata documentazione in ordine alla certezza ed all’inerenza.

La società contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ., con il quale l’amministrazione censura la sentenza, sotto il profilo del vizio di motivazione, per aver considerato effettivamente sostenute le spese per viaggi, per manutenzione e riparazione automezzi e varie, avendole ritenute “non sproporzionate”, senza pretendere nè esaminare alcun tipo di prova da parte del contribuente in ordine alla loro inerenza – fatto decisivo per la detrazione -, nonostante la presentazione della documentazione sottoposta dall’ufficio ed al vaglio dei giudici ed attestante la omessa indicazione dei fruitori delle spese dei viaggi e dei mezzi riparati.

La sentenza impugnata – secondo la quale “la Guardia di finanza ha rinvenuto la documentazione relativa alle spese anche se non completa e non redatta regolarmente”, sicchè le dette spese devono ritenersi effettive, in quanto non sono sproporzionate e anche in considerazione del fatto che sono state sostenute per lavori svolti in Albania, per cui la incompletezza e le irregolarità appaiono del tutto comprensibili” – incorre nel vizio denunciato, ove si consideri che grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’esistenza e l’inerenza di costi maggiori di quelli considerati dall’ufficio e, quanto all’IVA, di fornire la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni mediante l’esibizione dei documenti contabili legittimanti.

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, anzitutto rileva l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 atteso che dal contesto del ricorso stesso è possibile desumere una conoscenza del fatto sostanziale e processuale sufficiente per ben intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia impugnata, non potendosi distinguere ai fini della detta sanzione dell’inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (ex multis, Cass. sez. un., 18 maggio 2006, n. 11653);

che condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Molise.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Molise.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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