Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10638 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. I, 04/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 04/06/2020), n.10638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5564/2019 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, difeso dall’avv. MARIANI STEFANO;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1792/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 20/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – B.D., cittadino del (OMISSIS), ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero degli interni, contro la sentenza del 20 agosto 2018, con cui la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto, in conformità alla decisione della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un “atto di costituzione”, depositato al fine della partecipazione all’udienza pubblica eventualmente fissata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 4 della Direttiva 2011/95/UE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 nonchè art. 10 Direttiva 2013/32/UE, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 in merito allo speciale regime probatorio vigente nella materia di che trattasi e agli ampi poteri/doveri di collaborazione posti in capo alli organo Amministrativo prima, ed al Giudice nei due gradi di giudizio poi, nell’esame della domanda di protezione internazionale.

Il secondo motivo denuncia violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27 in relazione alla ritenuta insussistenza di esposizione a un danno grave in capo al ricorrente, nonostante questi fosse stato minacciato apertamente quanto alla propria incolumità personale e alla vita, in un contesto di violenza incontrollata da parte di privati cittadini e di corpi di polizia e/o militari e/o paramilitari.

Il terzo motivo denuncia violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): Violazione o falsa applicazione dell’art. 4 della Direttiva 2011/95/UE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 nonchè art. 10 Direttiva 2013/32/UE, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e 27 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 e art. 2 Cost., in merito alla ritenuta insussistenza dei seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato per l’accoglimento dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. – Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.

2.1. -E’ inammissibile il primo motivo.

Si tratta di una censura frutto di una operazione di taglia-incolla effettuata a prescindere dalla motivazione della sentenza impugnata, giacchè la Corte d’appello ha confermato il rigetto della domanda di protezione internazionale non già perchè il richiedente non ne avesse provato i presupposti, e tanto meno perchè egli non fosse credibile, bensì perchè, esclusa la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’asilo, quanto alle ipotesi di protezione sussidiaria contemplate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) la vicenda da lui narrata aveva carattere strettamente privato (in motocicletta, avrebbe investito e ucciso un bambino, con conseguente rischio di ritorsione dei suoi parenti), che non lo esponeva alla pena dell’ergastolo, ben potendo egli affidarsi alla tutela ed anche al giudizio penale nel suo Paese, essendo ivi le condizioni carcerarie in progressivo miglioramento, come emergente da fonti debitamente citate.

Nel corpo del motivo inoltre si richiamano, in modo evidentemente non pertinente rispetto al nucleo della censura, fonti diverse da quelle utilizzate in sede di merito (fonti dalle quali peraltro neppure risulta una situazione di conflitto armato generalizzato): il che evidenzia ulteriormente l’inammissibile tentativo di ribaltare il giudizio di merito al riguardo svolto dalla Corte territoriale.

2.2. E’ inammissibile il secondo motivo.

Anche in questo caso la censura si disinteressa della motivazione svolta dalla Corte d’appello.

Il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto “accertare se le autorità (OMISSIS) fossero effettivamente in grado di (o realmente volessero) offrire adeguata protezione al ricorrente in relazione a tali minacce”.

Il che è ciò che la Corte d’appello ha fatto, sulla base di un giudizio di merito non sindacabile in questa sede, dando conto del progressivo miglioramento della situazione del paese.

Quanto all’ipotesi contemplata dalla lett. c), la Corte territoriale ha aggiunto che in (OMISSIS) non sussiste una situazione di conflitto armato generalizzato.

2.3. – Il terzo motivo va accolto.

A fronte della deduzione di integrazione in Italia, la Corte d’appello, nel rigettare l’impugnazione, si è limitata all’impiago di una mera formula di stile, concernente il difetto di specifica allegazione-dimostrazione di situazioni di vulnerabilità, senza alcuno specifico riferimento al caso concreto, e senza l’effettuazione del giudizio comparativo necessario alla luce della giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29459).

3. – La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte d’appello di Ancona, che si atterrà a quanto dianzi indicato, e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso ed accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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