Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10637 del 23/05/2016
Civile Sent. Sez. 1 Num. 10637 Anno 2016
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso 9687-2012 proposto da:
RIENZI CARLO (c.f. RNZCRL46R08H703I), in proprio e
nella
qualità
di
Presidente
del
CODACONS
COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA DIFESA
DELL’AMBIENTE E DEI DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI
Data pubblicazione: 23/05/2016
CONSUMATORI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
G. MAllINI 73, presso l’UFFICIO LEGALE NAZIONALE del
CODACONS,
rappresentato
e
difeso
dall’avvocato
GIUSEPPE URSINI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
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MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DI PUBBLICA
SICUREZZA
CRIMINALE,
DIREZIONE
CENTRALE
DELLA
POLIZIA
SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO
INTERFORZE – QUESTURA DI ROMA
COMMISSARIO P.S. ROMA
PRATI, in persona del Ministro e dei legali
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende ope
– controricorrenti contro
– intimata
–
avverso la sentenza n. 18834/2011 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 06/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/04/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;
udito, per il ricorrente,
l’Avvocato DI ASCENZO
GIANLUCA, con delega RIENZI, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
rappresentanti pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto del rico o.
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9687-12
Svolgimento del processo
Il 21-9-2009 Carlo Rienzi, in proprio e nella qualità di
presidente del Codacons, presentava un ricorso al Garante
per la protezione dei dati personali
(hinc solo Garante)
carico nell’archivio del Ced del Dipartimento della
pubblica sicurezza, l’ambito di conoscibilità dei
medeoimi c la cancellazione di quelli trattati
in
violazione di legge, con relativa attestazione ai sensi
dell’art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. codice
privacy).
Il Garante dichiarava inammissibile il ricorso in quanto,
ai sensi dell’art. 8, 2 0 coma, lett. h), del suddetto
codice, i diritti di cui all’art.
7 non potevano essere
esercitati con richiesta rivolta direttamente al
titolare o al responsabile del trattamento o con ricorso
ex art. 145 – ove il trattamento fosse stato effettuato
dal Ced o dalle forze di polizia su dati destinati a
confluirvi in base alla legge. Evidenziava peraltro che
la declaratoria di inammissibilità non pregiudicava il
diritto dell’interessato di ottenere direttamente dal
Ministero titolare del trattamento un pronto e idoneo
riscontro alle istanze a esso direttamente rivolte
rispetto ai dati personali contenuti negli archivi del
Ced, ai sensi dell’art. 10 della 1. n. 121 del 1981.
chiedendo di conoscere l’origine di dati iscritti a suo
Rienzi, in proprio e nella citata qualità, proponeva
ricorso avverso il provvedimento del Garante.
L’adito tribunale di Roma, con sentenza depositata il 610.2011, qualificava il ricorso come opposizione al
norme degli artt. da 145 a 151 del codice espressamente
definite inapplicabili (dall’ art. 53, 1 ° comma, lett. b)
al trattamento effettuato dal Ced del Dipartimento di
pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati
destinati a confluire in base a legge, ovvero da organi
di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per
finalità di tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica.
Avverso la sentenza Rienzi ha proposto ricorso per
cassazione, in proprio e a nome del Codacons, articolando
un solo motivo.
A questo ha replicato con controricorso l’avvocatura
dello stato in rappresentanza del Ministero dell’interno.
Il ricorrente ha depositato una memoria
Motivi della decisione
I. – Con unico motivo il ricorrente denunzia la
violazione e falsa applicazione dell’art. 152 del codice
della privacy, addebitando al tribunale di non aver
considerato che la norma prevede che tutte le
controversie riguardanti la materia del trattamento dei
dati personali possono essere portate alla cognizione
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provvedimento e lo dichiarava inammissibile, essendo le
dell’autorità giudiziaria ordinaria e che,
inoltre,
avverso tali decisioni e esperibile il ricorso per
cassazione. In guisa della sentenza n. 8487-11 delle
sezioni unite, il ricorrente deduce che era da ritenere
il ricorso era stato “legittimamente esperito dinanzi al
tribunale di Roma ai sensi dell’art. 152 e che la
giurisdizione del g.o. [fosse] correttamente radicata”.
Il. – Il ricorso è inammissibile in quanto eccentrico
rispetto alla ratio decidendi.
Il tribunale non ha affatto escluso la giurisdizione
dell’a.g.o.
in relazione alla controversia, ma ha
affermato
l’inammissibilità
provvedimento
del
dell’opposizione
Garante
dell’inapplicabilità dell’art.
in
151 cod.
al
conseguenza
privacy al
trattamento di dati per finalità di polizia, secondo le
definizioni di cui all’art. 53 del medesimo codice.
Spese alla soccombenza.
p.q.m.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il
ricorrente alle spese processuali, che liquida in favore
del Ministero in euro 7.000,00 per compensi, oltre le
spese prenotate a debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima
sezione civile, addì 13 aprile 2016.
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“fuor di dubbio” che anche per le controversie in esame
?
Il C nsigliere edr.1523:1
I
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