Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10637 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 13/05/2011), n.10637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – President – –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consiglie – –

Dott. DI IASI Camilla – Consiglie – –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consiglie – –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

la quale e’ domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 268/17/07, depositata il 22 novembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 268/17/07, depositata il 22 novembre 2007, che ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Vittoria, avverso la decisione di prime cure di accoglimento del ricorso di D.A. nei confronti dell’avviso di rettifica parziale della dichiarazione IVA per l’anno 1998, in quanto l’impugnazione era stata notificata non alla contribuente presso il difensore Giovanni Di Blasi, nel cui studio in via Menotti n. 21 ella aveva eletto domicilio, ma, benche’ a quell’indirizzo, a mani di tale S.A., qualificata domiciliatario, senza che nella relazione fosse specificato a quale eventuale altro titolo la stessa aveva ricevuto detto atto.

La contribuente non ha svolto attivita’ nella presente sede.

Il ricorso contiene due motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c..

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia la violazione degli artt. 160 e 291 c.p.c., assumendo che la consegna dell’atto di appello, nel domicilio eletto, a persona erroneamente qualificatasi come domiciliatario, avrebbe dovuto comportare la rinnovazione dell’atto nullo, presupponendo invece la declaratoria di inammissibilita’ l’inesistenza giuridica della notificazione, non ricorrente nella specie; con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 160 c.p.c., sostenendo che, essendo stati indicati nella relazione il nome ed il cognome della persona che aveva ricevuto l’atto, qualificata come domiciliatario per mero errore materiale, non si sarebbe verificata una situazione di incertezza assoluta sul destinatario della notificazione.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui la notificazione e’ inesistente quando sia stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell’atto, risultando a costui del tutto estranei, mentre e’ affetta da nullita’ (sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un simile collegamento risulti tuttavia ravvisabile, cosi’ da rendere possibile che l’atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario (Cass. n. 25350 del 2009);

infatti il vizio di notificazione importante nullita’ sanabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 160 e 156 c.p.c., si ha quando, nonostante la inosservanza delle formalita’ o delle disposizioni di legge, tra cui quelle concernenti la persona alla quale puo’ essere consegnata la copia dell’atto, la notificazione, tuttavia, e’ materialmente avvenuta mediante rilascio di copia nel luogo e a persona che possano avere un qualche riferimento con il vero destinatario della notificazione medesima; per contro, il vizio di notificazione e’ insanabile quando questa sia eseguita in luogo e presso persona che non siano in alcun modo e per nessuna via riferibili al soggetto passivo della notificazione medesima, essendo riferibili a tutt’altro soggetto, assolutamente estraneo al destinatario e all’atto da notificare (Cass. n. 3001 del 2002).

Nella notificazione in esame, effettuata nel luogo in cui la parte aveva eletto domicilio, la consegna dell’atto risulta avvenuta a persona che, trovandosi in quello studio, certamente non puo’ dirsi del tutto estranea al destinatario.

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e art. 380 bis c.p.c., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte ne’ memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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