Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10637 del 03/05/2010

Cassazione civile sez. I, 03/05/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 03/05/2010), n.10637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del Prefetto pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

T.F.;

– intimato –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Ascoli Piceno in data 21

novembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 4

febbraio 2010 dal relatore, cons. Dott. SCHIRO’ Stefano;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott.ssa CARESTIA Antonietta, che nulla ha

osservato;

LA CORTE:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. L’Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 21 novembre 2007, con il quale il Giudice di pace di Ascoli Piceno ha accolto l’opposizione di T.F., nato in (OMISSIS), al decreto di espulsione emesso il 7 marzo 2007 dal Prefetto di Ascoli Piceno.

1.1. l’intimato non ha svolto difese;

OSSERVA:

2. il Giudice di Pace ha accolto l’opposizione dello straniero, in considerazione della mancata traduzione dei provvedimenti oggetto dell’opposizione nell’unica lingua conosciuta dal ricorrente (lingua (OMISSIS)) e ritenuta non credibile l’affermazione dell’Autorita’ che ha emesso il provvedimento di espulsione in ordine alla impossibilita’ di reperire in tempi brevi un interprete di lingua conosciuta dalla persona straniera, avuto riguardo alla non irrilevante presenza di cittadini senegalesi nella zona in cui il ricorrente e’ stato fermato;

3. con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrente deduce che il provvedimento di espulsione in questione e’ perfettamente legittimo, in quanto indica le ragioni tecnico organizzative (l’impossibilita’ di reperire immediatamente un traduttore) ostative alla traduzione in lingua madre del decreto di espulsione e non potendo il giudice di pace esercitare alcun sindacato sulla effettivita’ della ragione indicata;

4. il ricorso appare manifestamente fondato; infatti il requisito di legittimita’ del decreto di espulsione dello straniero costituito dalla traduzione del testo comunicato all’espulso, prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, e’ superato dalla adeguata comprensione del testo italiano da parte dello straniero; in difetto, vige l’obbligo della traduzione in lingua da lui conosciuta, o, in caso di impossibilita’ di traduzione in tale lingua, della traduzione in lingua inglese, francese o spagnola, ma con specificazione, in tal caso, nello stesso testo comunicato, della ragione della difficolta’ tecnico – organizzativa impeditiva della traduzione stessa (ad es. il mancato reperimento immediato di un traduttore), con tale precisazione avendo l’Amministrazione soddisfatto il requisito di legittimita’, senza che il giudice possa esercitare alcun sindacato sulla effettivita’ della ragione indicata, trattandosi di modalita’ della organizzazione o della esecuzione del servizio degli Uffici territoriali del Governo, sottratte al controllo del giudice ordinario (Cass. 2003/5732; 2003/18040; 2004/10567; 2004/20779);

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati al punto 4., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

rilevato che le osservazioni che precedono conducono all’accoglimento del ricorso ed al conseguente annullamento del decreto impugnato; che tuttavia, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata al Giudice di Pace di Ascoli Piceno, in persona di diverso giudice, che si pronuncera’ sugli ulteriori motivi di opposizione proposti da T.F. e provvedera’ anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, Giudice di Pace di Ascoli Piceno in persona di diverso giudice.

Cosi’ deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010

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