Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10637 del 02/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/05/2017, (ud. 26/01/2017, dep.02/05/2017),  n. 10637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29163-2015 proposto

T.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

LUBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GABRIELLA CAPONI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COOP CENTRO ITALIA SOC. COOP. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SIRO CENTOFANTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 192/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 09/10/2015 R.G.N. 152/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. LORITO MATILDE;

udito l’Avvocato ENRICO LUBERTO;

udito l’Avvocato SIRO CENTOFANTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Perugia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Terni L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 57, ed in accoglimento del reclamo proposto dalla società cooperativa Coop Centro Italia, rigettava le domande proposte da T.P. intese a conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli in data 22/11/2013 e le pronunce consequenziali alla applicabilità della L. n. 300 del 1970, art. 18, nella versione di testo applicabile ratione temporis.

La Corte distrettuale perveniva a tali approdi sulla scorta dei seguenti rilievi:

a) la contestazione disciplinare formulata nei confronti del dipendente, impiegato presso il punto vendita dell’Ipermercato di Terni, aveva ad oggetto il prelievo e l’utilizzo per uso personale – reiterato tre volte dal 27 settembre al 24 ottobre 2013 – di prodotti del reparto dolciumi del magazzino, con il conseguente inadempimento agli obblighi su di lui gravanti – connessi alle mansioni ascritte di addetto alle vendite – nonchè alla custodia dei prodotti aziendali con la diligenza e la lealtà doverose;

b) detta contestazione era assistita, quanto alle modalità espositive, dal carattere di specificità, ed era risultata comprovata alla stregua delle riprese di una telecamera installata nei locali ove si erano verificati i furti contestati, dalla società di investigazione incaricata da parte datoriale di individuare gli autori delle sottrazioni denunciate dal direttore dell’esercizio commerciale;

c) la telecamera riprendeva unicamente lo scaffale sul quale erano collocati i prodotti dolciari di marca Ferrero, le cui operazioni di movimentazione erano affidate agli addetti di agenzie esterne (cd. merchandiser) e non ai dipendenti della cooperativa;

d) dalla documentazione versata in atti, si evinceva che il fenomeno delle sottrazioni di prodotti era in atto già da tempo;

e) la registrazione delle immagini realizzata dalla strumentazione apposta dalla società di investigazione nei locali aziendali, integrava una ipotesi di cd. controllo difensivo occulto, attuato con modalità non peculiarmente invasive, e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti, non avendo “ad oggetto l’attività lavorativa più propriamente detta ed il suo esatto adempimento”;

f) esso esulava, quindi, dal campo di applicazione dell’art. 4 dello statuto dei lavoratori, dovendo ritenersi assolutamente legittimo e idoneo a giustificare il licenziamento intimato per giusta causa, in coerenza coi dettami di cui all’art. 191 c.c.n.l..

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione il lavoratore affidato a sei motivi.

Resiste con controricorso la società cooperativa. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi tre motivi il ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 2727 e 2697 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la Corte distrettuale sia addivenuta all’accertamento della responsabilità in ordine alla condotta oggetto di contestazione, sulla base di elementi, quali l’ammissione di essere stato ritratto nelle foto di cui ai docc. 8 – 9 versati in atti, contraddetti da ulteriori elementi di segno contrario; la prova che egli avesse prelevato dei prodotti dolciari e che sussistessero le esigenze difensive legittimanti i controlli, derivava da fatti di natura meramente presuntiva, inidonei, quindi, a costituire fondamento probatorio degli addebiti ai sensi dell’art. 2727 c.c.;, l’interpretazione della condotta a lui ascritta, era stata condotta in violazione dei principi in tema di ripartizione dell’onere probatorio che pone a carico della parte datoriale la dimostrazione della sussistenza della giusta causa di licenziamento.

2. I motivi, da trattarsi congiuntamente per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, presentano evidenti profili di inammissibilità.

Per il tramite del vizio di violazione di legge, si tende, in realtà a pervenire ad una rinnovata valutazione degli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito, non consentita nella presente sede di legittimità.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste infatti nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (vedi ex plurimis, Cass. 11/1/2016, n. 195).

Nella specie ricorre proprio siffatta ultima ipotesi in quanto la violazione di legge viene dedotta mediante la contestazione della valutazione delle risultanze di causa la cui censura è ammissibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, ma non sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge (cfr. Cass. 16/7/2010, n. 16698).

Nello specifico i motivi tendono a conseguire una rivisitazione degli approdi ermeneutici ai quali è pervenuta la Corte, che si palesa inammissibile in questa sede di legittimità anche alla luce dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella versione di testo applicabile ratione temporis, di cui alla novella del D.L. 22 giugno 2012, n. 83conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.

Nella interpretazione resa dai recenti arresti delle Sezioni Unite di questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi (vedi Cass. S.U. 7/4/2014, n. 8053), la disposizione va letta in un’ottica di riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Scompare, quindi, nella condivisibile opinione espressa dalla Corte, il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta quello sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.

Il controllo previsto dal nuovo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), concerne, quindi, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo.

L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

3. Applicando i suddetti principi alla fattispecie qui scrutinata, non può prescindersi dal rilievo che tramite la articolata censura, la parte ricorrente, contravvenendo ai detti principi, sollecita un’inammissibile rivalutazione dei dati istruttori acquisiti in giudizio, esaustivamente esaminati dalla Corte territoriale, auspicandone un’interpretazione a sè più favorevole, non ammissibile nella presente sede di legittimità.

Va infatti rimarcato che la fattispecie concreta è stata oggetto di approfondita disamina da parte della Corte territoriale che, come riferito nello storico di lite, ha con motivazione non rispondente ai requisiti dell’assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta, argomentato in ordine alla utilizzabilità delle riprese svolte dalla telecamera collocata all’interno dello scaffale dei prodotti Ferrero, dal cui esame era emersa l’immagine di un uomo che in più occasioni si sporgeva all’interno dello stesso, prelevando dei beni, ed era chiaramente identificabile nella persona del T., circostanza questa confermata dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dinanzi al giudice dell’opposizione.

Ha specificato che il lavoratore non, aveva fornito alcuna plausibile spiegazione della sua condotta giustificandola con l’adempimento di attività connesse alle mansioni a lui ascritte e che doveva pertanto ritenersi accertata l’effettività delle sottrazioni di prodotti dolciari, circostanza che aveva rinvenuto ulteriore conferma “dalle e-mail intercorse fra il capo negozio, M.C., e S.F. nel periodo interessato dalle riprese, nell’ottobre 2013…Dai documenti in questione si desume che il fenomeno delle sottrazioni era in atto già da diverso tempo; inoltre nelle e-mail si legge che, pur constatandosi la mancanza di singole confezioni di prodotti o di intere scatole di essi, non se ne trovavano più gli scarti. Quei documenti, dunque, tutt’altro che irrilevanti, confermano che le sottrazioni erano effettive e inducono a ritenere che il T. si soffermasse presso il rack per prelevare dolciumi…”.

Conclusivamente le censure, con cui il ricorrente si è limitato a far valere per il tramite del vizio di violazione di legge, la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato, si palesano inammissibili nella presente sede di legittimità.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione del L. n. 300 del 1970, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Con il quinto motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 3 e 11, che stabiliscono i principi di necessità, liceità e pertinenza dei controlli difensivi occulti.

Si lamenta che la Corte distrettuale abbia ritenuto che i controlli difensivi occulti predisposti dalla società non rientrassero nell’ambito di applicazione dell’art. 4 della legge citata, perchè finalizzati alla tutela dell’azienda dai comportamenti illeciti dei lavoratori.

Si deduce che ai fini della inapplicabilità dei precetti sanciti dalla disposizione invocata, non è sufficiente il perseguimento di una finalità di tutela del patrimonio aziendale, ma è necessario un quid pluris, rappresentato dalla attualità della minaccia sì da giustificare l’esercizio di una legittima e proporzionata esigenza difensiva, nella specie ritenuto insussistente.

Si argomenta altresì che il ricorrente era stato ripreso nello svolgimento di una sua attività lavorativa, giacchè la circostanza che egli fosse addetto alla vendita, “non poteva non significare che dovesse occuparsi anche dell’approvvigionamento nel rack”.

5. I motivi sono privi di fondamento.

La tematica attinente ai cd. “controlli difensivi”, cioè quei controlli che il datore di lavoro pone in essere al fine di accertare il compimento di eventuali condotte illecite, è stata ” ampiamente scrutinata dalla giurisprudenza di legittimità, nella vigenza del testo di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, anteriore alla riscrittura disposta dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, art. 23.

Come affermato in precedenti arresti di questa Corte, il citato art. 4 “fa parte di quella complessa normativa diretta a contenere in vario modo le manifestazioni del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro che, per le modalità di attuazione incidenti nella sfera della persona, si ritengono lesive della dignità e della riservatezza del lavoratore” (Cass., 17/6/2000, n. 8250), sul presupposto – “espressamente precisato nella Relazione ministeriale – che la vigilanza sul lavoro, ancorchè necessaria nell’organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione umana, e cioè non esasperata dall’uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro” (Cass., n. 8250/2000, cit., Cass., 17/7/2007, n. 15892, e da Cass., 23/2/2012, n. 2722, Cass. 27/5/2015, n. 10955).

I principi affermati da un più risalente indirizzo con il quale si è statuito che l’adozione di strumenti di controllo a carattere “difensivo” non necessitava tout court del preventivo accordo con le rappresentanze sindacali nè di alcuna specifica autorizzazione, in quanto volto a prevenire condotte illecite suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza del patrimonio aziendale ed il regolare, corretto svolgimento della prestazione lavorativa (vedi Cass. 3/4/2002, n. 4647), sono stati, quindi, armonizzati con l’ulteriore principio in base al quale l’esigenza di evitare il compimento di condotte illecite da parte dei dipendenti, non può assumere una portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e della riservatezza del lavoratore.

6. Nell’ottica descritta, e pur nella diversità di sfumature che connotano i dicta giurisprudenziali emessi sulla questione dibattuta in relazione alla peculiarità delle fattispecie esaminate, si è pervenuti alla affermazione di una tendenziale ammissibilità dei controlli difensivi “occulti”, anche ad opera di personale estraneo all’organizzazione aziendale, in quanto diretti all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, ferma comunque restando la necessaria esplicazione delle attività di accertamento mediante modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti, con le quali l’interesse del datore di lavoro al controllo ed alla difesa della organizzazione produttiva aziendale deve contemperarsi, e, in ogni caso, sempre secondo i canoni generali della correttezza e buona fedè contrattuale (vedi in tali sensi, Cass. cit. n. 10955 del 2015).

Nel solco di tale indirizzo si colloca altresì il recente arresto di questa Corte che in fattispecie che si presenta sotto taluni aspetti analoga a quella in questa sede scrutinata, (vedi Cass. 8/11/2016, n. 22662) ha affermato il principio secondo cui non è soggetta alla disciplina dell’art. 4, comma 2 Statuto dei Lavoratori l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo poste a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, nè risulti in alcun modo compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori.

7. Può dunque ritenersi che siffatta lettura del dato normativo considerato appaia rispettosa dell’opzione ermeneutica patrocinata anche in dottrina, secondo cui l’interpretazione della disposizione va ispirata ad un equo e ragionevole bilanciamento fra le disposizioni costituzionali che garantiscono il diritto alla dignità e libertà del lavoratore nell’esercizio delle sue prestazioni oltre al diritto del cittadino al rispetto della propria persona (artt. 1, 3, 35 e 38 Cost.), ed il libero esercizio della attività imprenditoriale (art. 41 Cost.), con l’ulteriore considerazione che non risponderebbe ad alcun criterio logico-sistematico garantire al lavoratore – in presenza di condotte illecite sanzionabili penalmente o con la sanzione espulsiva – una tutela alla sua “persona” maggiore di quella riconosciuta ai terzi estranei all’impresa.

Siffatti approdi ermeneutici appaiono del resto coerenti con i principi dettati dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in base al quale nell’uso degli strumenti di controllo, deve individuarsi un giusto equilibrio fra i contrapposti diritti sulla base dei principi della “ragionevolezza” e della “proporzionalità”. (cfr. Cedu 12/1/2016 Barbulescu c.Romania secondo cui lo strumento di controllo deve essere contenuto nella portata e, dunque, proporzionato).

8. Orbene, nello specifico, va rimarcato come la pronuncia impugnata si collochi nel solco dei richiamati dicta giurisprudenziali, avendo rilevato che la telecamera era stata installata nel locale magazzino dell’Ipermercato ove erano collocati i prodotti dolciari della Ferrero e che le operazioni relative al magazzino non rientravano nell’ambito delle mansioni di competenza dei dipendenti Coop, trattandosi di compiti affidati agli addetti di agenzie esterne (cd. merchandiser).

Correttamente i giudici del gravame hanno, pertanto, ritenuto che l’attività di controllo posta in essere dalla parte datoriale non aveva avuto ad oggetto l’attività lavorativa ed il suo corretto adempimento; era stata attuata “con modalità non eccessivamente invasive”; era stata ispirata alla necessità di tutelare il patrimonio aziendale. Quale corollario di tali accertamenti, hanno, quindi, coerentemente concluso che l’attività posta in essere dalla datrice di lavoro si poneva al di fuori del campo di applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 4.

Anche sotto tale profilo la doglianza, per quanto sinora detto, si palesa priva di pregio.

9. Con il sesto motivo si denuncia violazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si stigmatizza la sentenza impugnata per aver ritenuto l’irrogata sanzione espulsiva, proporzionata rispetto al fatto contestato. Pur considerando l’attitudine di un danno patrimoniale lieve ad interrompere il vincolo fiduciario fra lavoratore e datore di lavoro, si deduce che quest’attitudine non si realizza ove detto danno si configuri nell’ambito di attività accessorie rispetto allo svolgimento delle attività principali del lavoratore, così come nella specie verificatosi, e che comunque la condotta non potesse essere considerata espressione di una volontà criminosa.

10. Il motivo va disatteso.

Secondo una consolidata ricostruzione giurisprudenziale della nozione di giusta causa nell’ambito del licenziamento disciplinare, per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa (che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario) occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale; dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno l’irrogazione della massima sanzione disciplinare (vedi ex plurimis, Cass. 25/5/2016, n. 10842, Cass. 26/4/2012, n. 6498, Cass. 8/9/2006, n. 19270).

Vertendosi in tema di applicazione di una clausola generale, va altresì rimarcato che la stessa richiede di essere concretizzata dall’interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica, mentre l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito, che deve essere svolto in base agli specifici elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie concreta, quali tipo di mansioni affidate al lavoratore, il carattere doloso o colposo dell’infrazione, le circostanze di luogo e di tempo, le probabilità di reiterazione dell’illecito, il disvalore ambientale della condotta quale modello diseducativo per gli altri dipendenti, ed è incensurabile in cassazione per vizi di motivazione.

11. Nello specifico la qualificazione giuridica dei fatti e, nella specie, il giudizio di sussunzione dei fatti contestali nell’ambito della clausola generale della giusta causa è stato elaborato dai giudici dell’impugnazione in sintonia con i principi formulati da questa Corte, così come l’accertamento della ricorrenza e la ricostruzione dei fatti che specificano il parametro normativo, risulta condotta secondo canoni che non rispondono ai requisiti dell’assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta, che avrebbero potuto giustificare l’esercizio del sindacato di legittimità ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione di testo applicabile ratione temporis (e che peraltro, non risultano oggetto di specifica censura, essendo stata la critica veicolata esclusivamente mediante la prospettazione del vizio di violazione di legge).

I giudici del gravame nel loro iter argomentativo, hanno rimarcato come la condotta assunta dal ricorrente non solo rientrasse nei paradigmi delle disposizioni contrattuali collettive che sanzionavano con la massima sanzione disciplinare l’appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi (art. 191 c.c.n.l. di settore), ma integrasse un elemento idoneo a vulnerare il rapporto fiduciario che deve intercorrere fra datore di lavoro e dipendente, così collocandosi nel solco dei dicta giurisprudenziali in base ai quali anche l’appropriazione di beni aziendali di lieve valore può giustificare l’irrogazione della sanzione espulsiva, per il valore sintomatico che può assumere rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore e per l’idoneità di detti comportamenti a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento.

Hanno, quindi, argomentato che, “sebbene il valore dei beni sottratti non fosse rilevante, le sottrazioni furono ripetute tre volte in circa quattro settimane, indizio, questo, di un’inclinazione del lavoratore a violare una delle fondamentali regole delle relazioni sociali:il dovere di rispettare l’altrui proprietà. La condotta del T., dunque, era tale da indurre il datore di lavoro a formulare una prognosi negativa circa il futuro corretto adempimento, da parte del prestatore, delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro”.

12. In tale prospettiva la verifica della ricorrenza del requisito di proporzionalità del licenziamento, costitutivo della legittimità dello stesso, risulta condotta dai giudici dell’impugnazione alla stregua dei parametri valutativi bene enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento assunto dal lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, denotando scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza. Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell’addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro (vedi ex aliis, Cass. 13/02/2012, n. 2013).

Orbene la Corte distrettuale ha proceduto allo scrutinio della vicenda delibata correttamente individuando i parametri normativi di riferimento, ed accertando la concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano detto parametro normativo e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, non mancando di valutarli anche sotto il profilo della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

13. In definitiva, sotto tutti i profili delineati, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso non si palesa meritevole di accoglimento.

Il governo delle spese del presente giudizio segue il regime della compensazione, tenuto conto dei diversi esiti della controversia ai quali si è pervenuti nel giudizio di merito.

Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2017

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