Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10635 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9952-2019 proposto da:

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI MIRTI,

40, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE FOSCHI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ALESSANDRIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI 24, presso

lo studio dell’avvocato ANTONELLA TERRANOVA, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 23613/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 28/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di Cassazione, con sentenza n. 23613 del 2018, ha respinto il ricorso proposto da P.V. nei confronti del Comune di Alessandria; la sentenza n. 23613, ricostruita la complessa vicenda dei rapporti tra le parti processuali, svoltasi attraverso plurimi procedimenti giudiziari, ha confermato la statuizione d’appello, di rigetto delle domande proposte da P., per effetto della preclusione derivante dal giudicato esterno;

2. contro tale sentenza P.V. ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., affidato ad un unico motivo;

3. il Comune di Alessandria ha resistito con controricorso;

4. entrambe le parti hanno depositato memoria;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. il ricorso per revocazione è formulato attraverso la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè l’errore ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4; si addebita alla sentenza impugnata “l’errore di fatto revocatorio consistente nel contrasto tra le rappresentazioni che emergono dalla lettura della sentenza e dalla lettura degli atti interni al processo”; nel corpo del ricorso sono poi denunciati, quali ulteriori motivi di revocazione, il dolo di cui all’art. 395, comma 1, per avere la controparte indotto i giudicanti in errore nella descrizione dei fatti di causa; inoltre, il rinvenimento, ex art. 395 c.p.c., comma 3, dei documenti descrittivi della vicenda “TOSAP” all’interno del fascicolo penale, dopo il rifiuto di ostensione ad opera della controparte;

7. nelle conclusioni del ricorso si chiede di “revocare la sentenza n. 23613/18…per errore nella lettura dei documenti di causa, che ha condotto ad una errata collocazione temporale del contesto di fatto e che ha indotto il giudicante a ritenere che il diritto sostanziale alla restituito in integrum fosse di tipo autodeterminabile e non invece di tipo etero determinabile, così da condurre a concludere il giudizio in modo contrario a quello che sarebbe derivato da una corretta collocazione temporale dei fatti di causa”;

8. il ricorso è inammissibile;

9. l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a determinare la revocazione delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di sussunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo; in altri termini, l’errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, ma non può tradursi in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (fra le tante Cass., Sez. un., 11/04/2018, n. 8984; Cass. Sez. Un. 27/12/2017, n. 30994; Cass. 28/7/2017, n. 18899; Cass. Sez.Un., 23/12/2009, n. 27218); si è precisato che l’errore revocatorio è configurabile rispetto alle sentenze della Corte di Cassazione solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo (Cass. n. 3760/18; n. 3365/09; n. 5076/08);

10. nessuno di questi requisiti ricorre nella fattispecie in esame in cui si censura, attraverso un’esposizione assolutamente confusa, e neanche rispettosa delle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369, comma 2, n. 4, la ricostruzione dei fatti riportata nella sentenza revocanda e le valutazioni in diritto in essa contenute;

11. le critiche mosse alla sentenza n. 23613 non attengono ad errori meramente percettivi su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, ma si concretano in meri apprezzamenti in ordine alla valutazione in fatto e in diritto delle risultanze processuali;

12. deve peraltro escludersi che possa costituire errore revocatorio l’erronea presupposizione di esistenza o inesistenza di un giudicato, poichè questo, essendo destinato a fissare la “regola” del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma attiene all’interpretazione delle norme giuridiche (Cass. n. 17443 del 2008);

13. da tali considerazioni discende l’inammissibilità del ricorso;

14. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

15. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 8.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

 

 

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