Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10635 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 13/05/2011), n.10635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.P.P.S. Consorzio polisettoriale Promozione Scambi s.c.p.a.,

rappresentata e difesa dall’avv. Schettino Aniello ed elettivamente

domiciliata in Roma presso l’avv. Francesco Luigi Braschi in viale

Parioli n. 180;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 216/23/03, depositata il 14 dicembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La s.c.p.a. Consorzio Polisettoriale Promozione Scambi, CPPS, propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 216/23/06, depositata il 14 dicembre 2006, che, nei giudizi introdotti con l’impugnazione di tre avvisi di rettifica dell’iva per gli anni 1996, 1997 e 1998, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto, oltre che nei confronti della sentenza della CTP di Reggio Emilia n. 99/04/04, nei confronti di quella n. 100/04/04 e di quella n. 101/04/04. Il giudice di secondo grado ha infatti ritenuto non proponibile con unico atto l’appello “contro distinte pronunce rese all’esito di procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti quantunque intercorsi fra le stesse parti e comportanti la soluzione di questioni in tutto o in parte coincidenti”.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ..

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la dichiarazione di inanmisaibilità dell’appello proposto avverso tre sentenze identiche rese nella stessa data con riferimento ad identici ricorsi proposti nei confronti di avvisi di rettifica dell’IVA relativi a tre periodi d’imposta consecutivi e recanti identica motivazione; con il secondo motivo censura la sentenza per aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello in assenza di specifica eccezione formulata in tal senso da parte dell’appellata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte “l’impugnazione con un unico atto di una pluralità di decisioni è ammissibile a condizione che le decisioni stesse siano state pronunciate tra le stesse parti ed abbiano risolto identiche questioni: nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di una commissione tributaria regionale, la quale aveva dichiarato inammissibile, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, ex art. 22 l’appello proposto, con unico atto, dall’ufficio tributario avverso due decisioni di primo grado pronunciate tra le stesse parti, senza verificare se le sentenze impugnate avessero affrontato identiche questioni” (Cass. n. 11503 e n. 10499 del 2003; Cass., sezioni unite, 21 dicembre 2005, n. 28267).

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il primo motivo è manifestamente fondato, assorbito l’esame del secondo”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, assorbito l’esame del secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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