Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10635 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. I, 04/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 04/06/2020), n.10635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5465/2019 proposto da:

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

J.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3000/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Ministero dell’interno ricorre per un mezzo, nei confronti di J.E., contro la sentenza del 17 dicembre 2018 con cui la Corte d’appello di Ancona, pronunciando in sede di cassazione con rinvio, ha accolto la domanda di protezione umanitaria spiegata dall’intimato.

2. – L’intimato è rimasto tale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 9, convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 2018, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver riconosciuto al richiedente la protezione umanitaria in ragione della sua integrazione lavorativa in Italia, circostanza che di per sè non integra i presupposti perchè possa operare la misura protettiva.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Nella parte dedicata allo svolgimento del processo, il Ministero ricorrente ottempera alla prescrizione dettata dall’art. 366 c.p.c., n. 3 offrendo un’esposizione sommaria ma completa ed esaustiva dei fatti di causa: e, però, incorre invece in violazione dello stesso art. 366 c.p.c., n. 6 il quale impone la specifica indicazione non sono dei documenti, ma anche degli atti processuali su cui il ricorso si fonda.

Nel caso di specie, il ricorso si fonda sulla serie degli atti da cui è infine scaturita la sentenza della Corte d’appello di Ancona qui impugnata, e, in particolare, dopo la pronuncia della precedente ordinanza di questa Corte, sul contenuto dell’atto di riassunzione in cui J.E. ha tra l’altro rinnovato la propria domanda di protezione umanitaria.

Ora, la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475) impone al ricorrente per cassazione, ai sensi del numero 6 del citato art. 366, non soltanto un onere di tipo contenutistico, consistente nella descrizione, strumentale alla stessa comprensibilità del ricorso, degli atti e dei documenti posti a fondamento di esso, ma anche un ulteriore onere consistente nella “localizzazione” degli atti e dei documenti medesimi, adempimento, questo, strumentale allo svolgimento dell’attività della Corte, la quale possa in tal modo pervenire ove necessario alla verifica del loro contenuto, senza dover effettuare soverchie ricerche.

Nel caso in esame, in calce al ricorso per cassazione, si fa riferimento al deposito del fascicolo di secondo grado, senza però che nel corpo del ricorso risulti localizzato alcuno degli atti processuali in precedenza in esso menzionati.

3. – Nulla per le spese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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