Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10635 del 02/05/2017

Cassazione civile, sez. lav., 02/05/2017, (ud. 26/01/2017, dep.02/05/2017),  n. 10635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26979-2014 proposto da:

M.P. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato AA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

SMA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA N. 142,

presso lo studio degli avvocati ANNARITA AMMIRATI, GIANLUCA CATTANI,

(STUDIO LEGALE DELFINO E ASSOCIATI WILLKIE FARR & GALLAGHER

LLP), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 915/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/05/2014 R.G.N. 1876/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;

udito l’Avvocato ANNARITA AMMIRATI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 915/2014, depositata il 27 maggio 2014, la Corte di appello di Palermo dichiarava improcedibile il gravame proposto da M.P. nei confronti della sentenza di primo grado che ne aveva rigettato la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli da SMA S.p.A., rilevando che la difesa della parte appellante non aveva provveduto alla notifica del ricorso introduttivo del secondo grado di giudizio.

1.1. La Corte, premesso che l’art. 291 c.p.c., consente la rinnovazione delle notifiche eseguite ma affette da nullità e non anche delle notifiche inesistenti perchè mai tentate, rilevava che il ricorrente aveva conferito mandato disgiunto agli avvocati Calandra Rodolfo e Simona Sodano e che il decreto di fissazione dell’udienza era stato tempestivamente e ritualmente comunicato a quest’ultima all’indirizzo PEC della medesima.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il M. con unico motivo; la società ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 435, 82 e 84 c.p.c., e art. 350 c.p.c., comma 2, sul rilievo che il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere sufficiente la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza ad un solo difensore.

2. Il motivo è infondato.

2.1. La Corte territoriale ha invero fatto corretta applicazione nella specie del principio di diritto, per il quale “è da presumere, in mancanza di espressa volontà contraria della parte, che il mandato alle liti conferito a più difensori sia disgiunto, e pertanto non è nulla la comunicazione – o la notificazione – ad uno soltanto di essi del provvedimento del giudice, essendo essa sufficiente per il raggiungimento dello scopo” (Cass. n. 11344/2004).

Si richiama altresì la sentenza della Sezioni Unite n. 12924/2014, la quale ha precisato che “la nomina di una pluralità di procuratori, ancorchè non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l’eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell’obbligo di informare l’altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex art. 377 c.p.c., ad uno solo dei procuratori costituiti”; nonchè Cass. n. 9787/2001, che ha precisato che “qualora una parte sia costituita in giudizio a mezzo di due o più procuratori, con uguali poteri di rappresentanza, ciascuno di essi è legittimato a ricevere la notificazione degli atti della controparte” (conforme Cass. n. 243/2004).

3. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2017

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