Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10634 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9944-2019 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore Generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo

studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SANTO FINOCCHIARO;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SGROI,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO,

LELIO MARITATO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 842/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Catania, in parziale accoglimento dell’appello proposto da Riscossione Sicilia spa, ha compensato le spese di lite del giudizio di primo grado; ha confermato nel resto la pronuncia del Tribunale che aveva dichiarato prescritti i crediti (per contributi e sanzioni relativi agli anni 1986-2001) in ragione del decorso del termine quinquennale nel periodo successivo alla notifica della cartella di pagamento ((OMISSIS)); il Tribunale, dichiarata tardiva l’opposizione alla cartella ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, aveva tuttavia rilevato l’irritualità della notifica della successiva intimazione di pagamento (in difetto di attestazione sulla relazione tra l’opponente e la persona a cui il plico era stato consegnato) e, comunque, giudicato ininfluente la produzione dell’intimazione di pagamento e relativa notifica in ragione della costituzione tardiva di Riscossione Sicilia spa;

2. la Corte territoriale ha confermato la statuizione di primo grado sulla inammissibilità della produzione documentale eseguita tardivamente dall’appellante e quindi l’inutilizzabilità della stessa al fine della verifica dell’eventuale interruzione del termine prescrizionale (quinquennale) successivo alla notifica della cartella di pagamento; ha ribadito che la mancanza di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti impedisse il rilievo d’ufficio dell’eccezione in senso lato di interruzione della prescrizione;

3. ha giudicato inammissibile per difetto di interesse il motivo di appello con cui era dedotta l’omessa pronuncia sulla eccepita tardività delle censure da qualificare come opposizione agli atti esecutivi;

4. avverso tale sentenza Riscossione Sicilia spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; S.G. e l’INPS non hanno svolto difese;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. con il primo motivo di ricorso è dedotta nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione e falsa applicazione degli artt. 416,421 e 437 c.p.c.;

7. si rileva che la documentazione sulla notifica della intimazione di pagamento ha trovato ingresso nel processo di primo grado e, difatti, è stata esaminata dal tribunale che ha dichiarato la prescrizione del credito contributivo per vizi propri di tale notifica; che la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare tale documentazione, considerandola acquisita ai sensi dell’art. 421 c.p.c., e, in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare rituale la notifica dell’intimazione e validamente interrotto dalla stessa il termine prescrizionale;

8. col secondo motivo la società ricorrente ha denunciato nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c.;

9. una volta acquisita agli atti la documentazione sulla notifica della intimazione di pagamento (integrata dalla produzione in secondo grado di certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela tra il contribuente e la persona che ha ricevuto la notifica), la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciarsi sia sulla ritualità di tale notifica e sia sulla eccezione (oggetto del quarto motivo di appello) di inammissibilità per tardività del ricorso proposto dallo S., da qualificare ai sensi dell’art. 617 c.p.c.;

10. col terzo motivo di ricorso è rilevata l’erroneità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 1, seconda parte, per essere stati rispettati, nella notifica dell’intimazione di pagamento, i criteri dettati dalla disposizione citata per la notifica a mezzo posta eseguita presso la residenza del destinatario, a mani della moglie convivente;

11. sul primo motivo di ricorso, occorre considerare che la sentenza di primo grado, trascritta per estratto dall’attuale ricorrente alle pagine 7 e 8 del ricorso, ha giudicato inutilizzabile la documentazione (relata di notifica dell’intimazione di pagamento) prodotta da Riscossione Sicilia spa in quanto tardivamente costituita; ha comunque esaminato la relata di notifica e giudicato la stessa “non andata a buon fine”, con conseguente inidoneità dell’atto di intimazione a spiegare effetti interruttivi della prescrizione;

12. la Corte d’appello, investita tra l’altro della censura di violazione dell’art. 421 c.p.c. (secondo motivo di appello riassunto a pag. 9 del ricorso in esame ed anche al par. 3.1. della sentenza d’appello; ricorso in appello allegato al ricorso per cassazione), già invocato dalla società in primo grado (memoria conclusionale riassunta a pag. 6 e allegata al ricorso in esame), si è limitata a confermare la statuizione del tribunale, sulla inammissibilità della produzione documentale tardiva (concernente la notifica dell’intimazione di pagamento);

13. al riguardo, occorre considerare che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui l’eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall’eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorchè sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., all’accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (v. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010);

14. si è affermato che questo potere ufficioso rileva specificamente nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla L. n. 46 del 1999, tra ente impositore e soggetto legittimato all’esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo la L. n. 265 del 2002, art. 4, comma 2-quater, soppresso al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, le parole “ed al concessionario”) ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell’avvenuta allegazione dei fatti (v. ord. n. 14755 del 2018);

15. tali principi, già affermati da questa Corte nell’interpretazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., in relazione ai processi per opposizione a cartella esattoriale per la verifica di tempestività dell’opposizione (cfr. fra le tante Cass. n. 11274 del 2007, Cass. n. 20748 del 2013, Cass. n. 24644 del 2015, Cass. n. 2333 del 2016), vanno ribaditi anche con riguardo alle liti in cui venga in rilievo un fatto di interruzione della prescrizione che sia ritualmente entrato a far parte del contraddittorio processuale e che si ricolleghi ad un atto della procedura di riscossione;

16. la Corte di merito non si è uniformata ai principi di diritto enunciati da questa S.C. in relazione agli artt. 421 e 437 c.p.c., e pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, risultando assorbiti i residui motivi, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i residui motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

 

 

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