Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10634 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 13/05/2011), n.10634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIE DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso

di essa domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 122/29/05, depositata il 9 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale, dott. MATERA Marcello che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe, nel giudizio introdotto da M.A. con l’impugnazione della cartella di pagamento relativa ad IVA per l’anno 1990, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Roma (OMISSIS), per inesistenza della notificazione del gravame, essendosi avvalsa l’amministrazione di una modalità di notifica, quella a mezzo di messo speciale, non contemplata dalla legge processuale tributaria.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione sulla base di un motivo.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente censura la decisione, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, sostenendo la validità della notifica dell’appello.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Nella giurisprudenza di questa Corte costituisce principio consolidato quello secondo cui “Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16 ha natura di norma generale e regola le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario, dettando una disciplina speciale sia per il contribuente sia per gli organi dell’amministrazione tributaria. Il comma 4 della citata disposizione ha per oggetto solo atti dell’amministrazione tributaria, prevedendo un’ulteriore modalità di notificazione a disposizione degli uffici pubblici, che consiste nella possibilità di avvalersi di messi comunali o di messi autorizzati. Tale regola, per ragioni, non tanto letterali, quanto logiche e sistematiche, si applica anche alla notificazione del ricorso in appello” (Cass. n. 13969 del 2001, n. 22164 del 2006, n. 8976 del 2007).

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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