Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10634 del 07/05/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 10634 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge Ricorrente
Contro
Ughetto Piampaschetto Livia, elett.te dom.ta in Roma, alla via Crescenzio 91, presso
lo studio dell’avv. Claudio Lucisano, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv.
Natale Mangano , giusta procura in atti Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n.31/22/10 depositata il 13/4/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 28/2/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Lucisano per il controricorrente
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Basile;
Svolgimento del processo
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 14960/11
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 07/05/2013
La controversia promossa da Ughetto Piampaschetto Livia
contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dalla
Agenzia contro la sentenza della CTP di Torino n. 55/11/2008 che aveva parzialmente accolto
il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. R28010400155 2007 PER IVA IRPEF E IRAP 2002.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la contri-
del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 28/2/2013 per l’adunanza della Corte
in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la insufficiente motivazione della decisione nella parte in cui ha
rideterminato il reddito in E 33.000.000.
La censura è infondata in quanto la CTR è pervenuta a tale determinazione sulla base delle
difficoltà economiche in cui incorse l’Ughetto a seguito del rifacimento della strada prospiciente i locali, la costituzione di un nuovo punto di vendita e la fase di avviamento dello
stesso.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso
La natura della controversia: e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la
compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, 28/2/2013
dott.
buente Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento